Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 3 maggio 2007
Recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 310 del 25 novembre 2005 sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche per l'omologazione di veicoli di cui all'art. 2 per garantire che i loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali minime precisate all'allegato I e fissa provvedimenti particolari atti a garantire che il reimpiego di tali componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto si applica ai veicoli della categoria M1 ed N1, definiti nell'allegato II, sezione A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni ed ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.
 
Art. 3.
1. Senza pregiudicare quanto previsto all'art. 7, il presente decreto non si applica:
a) ai veicoli speciali definiti nell'allegato II, sezione A, punto 5, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) ai veicoli costruiti in piu' fasi della categoria N1, se il veicolo di base e' conforme al presente decreto;
c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
 
Art. 4.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «veicolo», un veicolo a motore;
b) «componente», qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione, ed i componenti e le entita' tecniche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
c) «tipo di veicolo», il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;
d) «veicolo fuori uso», un veicolo definito all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;
e) «veicolo di riferimento», la versione di un tipo di veicolo che l'autorita' di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, ritiene essere la piu' problematica ai fini della riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita';
f) «veicolo costruito in piu' fasi», un veicolo prodotto con un processo di costruzione in piu' fasi;
g) «veicolo di base», un veicolo definito all'art. 2, quarto trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, usato nella fase iniziale di una costruzione in piu' fasi;
h) «costruzione in piu' fasi», il processo con cui un veicolo e' prodotto in piu' fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti;
i) «reimpiego», la riutilizzazione, definita all'art. 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;
l) «riciclaggio», il riciclaggio, definito all'art. 3, comma 1, lettera r), prima frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni;
m) «recupero di energia», il recupero di energia definito all'art. 3, comma 1, lettera r), seconda frase, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;
n) «recupero», il recupero definito all'art. 3, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni;
o) «riutilizzabilita», il potenziale di reimpiego di componenti tolti a veicoli fuori uso;
p) «riciclabilita», il potenziale di riciclaggio di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso;
q) «recuperabilita», il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fori uso;
r) «quota di riciclabilita' di un veicolo (Rcyc)», la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile;
s) «quota di recuperabilita' di un veicolo (Rcov)», la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile;
t) «strategia», progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclaggio e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilita' e recuperabilita' previste di un veicolo gia' al momento del suo progetto;
u) «massa», la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell'allegato I, punto 2.6, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, esclusa la massa del conducente stabilita in 75 kg;
v) «organo competente» organo, autorita' di omologazione dei veicoli o altro organo dalla stessa incaricato, competente ad effettuare la valutazione preliminare del costruttore, di cui all'allegato IV, ed a rilasciare il certificato di conformita', di cui all'appendice dell'allegato IV, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 5.
1. E' consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, riguardo alla riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita', solamente ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti del presente decreto.
2. Ai fini del comma 1, il costruttore fornisce all'autorita' di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli ed ai controlli di cui all'allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprieta' intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori essi forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli.
3. Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, in materia di riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita', il costruttore utilizza il modello di documento informativo di cui all'allegato II del presente decreto.
4. Per il rilascio di un'omologazione CE, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, l'autorita' di omologazione utilizza il modello di certificato d'omologazione CE di cui all'allegato III.
 
Art. 6.
1. Non e' consentito il rilascio di alcuna omologazione senza che prima sia stato accertato che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell'allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' di cui al presente decreto. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, sara' rilasciato al costruttore il certificato di conformita' di cui all'allegato IV.
2. Nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore, deve essere assicurato che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni; le norme dettagliate richieste per la verifica della conformita' con il presente disposto saranno definite dalla Commissione europea.
3. Ai fini del comma 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al reimpiego di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. La strategia si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all'atto della domanda di omologazione.
4. Il certificato di conformita', corredato di un'adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L'organo competente fa uso del modello di cui all'appendice dell'allegato IV.
5. Il certificato di conformita' e' valido due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.
6. Il costruttore informa l'organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformita'. L'organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.
7. Alla fine del periodo di validita' del certificato di conformita', l'organo competente rilascia un nuovo certificato di conformita' o ne estende la validita' per altri due anni. L'organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.
 
Art. 7.
1. I componenti di cui all'allegato V:
a) non vanno considerati riutilizzabili ai fini del calcolo della quota di riciclabilita' e di recuperabilita';
b) non vanno riutilizzati nella costruzione di veicoli di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
 
Art. 8.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, e' modificato ai sensi dell'allegato VI del presente decreto.
 
Art. 9.
1. A decorrere dal 15 dicembre 2006 non e' consentito, per un tipo di veicolo che soddisfa i requisiti del presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale, e
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.
2. A decorrere dal 15 dicembre 2008 non e' consentito, per un tipo di veicolo che non soddisfa i requisiti del presente decreto:
a) il rilascio dell'omologazione CE, ed
b) il rilascio dell'omologazione nazionale.
3. A decorrere dal 15 luglio 2010, se non sono rispettati i requisiti del presente decreto:
a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i nuovi veicoli a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, salvo i casi in cui si applica l'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.
4. L'art. 7 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2006.
 
Art. 10.
1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2007
Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 333
 
----> Vedere Allegati da pag. 37 a pag. 49 <----
 
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