Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Comunicazione del 22 giugno 2007 in materia di offerta in Italia di parti di fondi comuni esteri armonizzati

Con la presente comunicazione si procede, d'accordo con la Consob, a una semplificazione della procedura relativa all'offerta in Italia di parti di OICR esteri armonizzati, disciplinata, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del TUF, dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (di seguito «Regolamento») (1).

1. Documentazione da produrre unitamente alla comunicazione preventiva.
Ai fini della comunicazione preventiva da inviare alla Banca d'Italia e alla Consob, gli OICR esteri armonizzati utilizzano - in sostituzione della scheda n. 1 contenuta nell'allegato VI.5.1 del Regolamento - lo schema di comunicazione di notifica riportato nell'allegato II del documento «Guidelines to simplify the notification procedure of UCITS» del Committee of European Securities Regulators (CESR) (2).
In ordine alla documentazione da inviare alla Banca d'Italia unitamente alla comunicazione di notifica, dovranno essere trasmessi esclusivamente i seguenti documenti:
a) l'attestato rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato dove l'OICR e' situato, in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, redatto secondo il modello riportato nell'allegato I delle predette linee guida del CESR.
L'OICR puo' produrre - in luogo dell'originale - copia autenticata ovvero copia munita di dichiarazione di conformita' all'originale resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'OICR ovvero da altra persona all'uopo incaricata dall'organismo sulla base di una procura o di un mandato scritto;
b) la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'OICR per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti (per le modalita' di redazione cfr. par. 1.3 del Tit. VI, Cap. V del Regolamento) e l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti (o dei soggetti incaricati dei pagamenti, nel caso l'OICR intenda avvalersi di piu' soggetti) e dell'eventuale soggetto che cura l'offerta in Italia.
Alla Consob andranno trasmessi, oltre al documento di cui alla precedente lettera a), esclusivamente i seguenti documenti (3):
c) il regolamento di gestione del fondo ovvero i documenti costitutivi della SICAV vigenti;
d) l'ultimo prospetto informativo completo e semplificato trasmesso all'autorita' competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato e' situato ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo.
La comunicazione di notifica puo' essere prodotta in italiano ovvero in lingua inglese. Parimenti, l'attestato di cui alla lettera a) potra' essere prodotto in lingua inglese, qualora l'ordinamento del paese di origine dell'OICR preveda la possibilita' per l'autorita' competente di rilasciare il documento in detta lingua.
2. Inizio dell'offerta in Italia.
Il termine entro cui la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per gli aspetti di competenza, possono comunicare all'OICR il divieto alla commercializzazione ovvero formulare rilievi, chiedere chiarimenti o ulteriore documentazione (cfr. paragrafo 1.2 del Titolo VI, Cap. V del Regolamento), e' ridotto da due mesi a 30 giorni.
Nel caso di nuovi comparti di OICR gia' commercializzati in Italia, il termine entro cui la Banca d'Italia e la Consob possono vietare l'offerta e' ridotto a 20 giorni. Nel caso di nuove classi di quote o azioni relativamente a comparti gia' commercializzati in Italia, l'offerta puo' essere iniziata previa tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nella comunicazione sono altresi' indicati i criteri oggettivi sui quali l'articolazione in classi e' fondata.
3. Modifiche alla documentazione inviata.
In relazione alle comunicazioni effettuate alla Banca d'Italia per rendere note le modifiche apportate al modulo organizzativo (cfr. paragrafo 1, lettera b) della presente comunicazione), che incidono sull'esercizio dei diritti patrimoniali da parte dei partecipanti, il termine entro il quale le stesse possono essere adottate (cfr. paragrafo 1.4 del Titolo VI, Cap. V del Regolamento) e' ridotto da due mesi a 20 giorni dalla comunicazione alla Banca d'Italia.
Alla Banca d'Italia e alla Consob vanno comunicate tempestivamente le modifiche apportate alla denominazione della societa' di gestione, degli OICR gestiti e degli eventuali comparti.
Con riferimento alle comunicazioni relative all'offerta in Italia di quote di OICR comunitari, nonche' alle modifiche della documentazione trasmessa (cfr. precedenti paragrafi 2) e 3) della presente comunicazione), la Banca d'Italia, ove non rilevi elementi ostativi all'operazione, non interessera' l'intermediario, lasciando decorrere il termine del silenzio assenso. La Consob, per l'avvio dell'offerta in Italia, procedera' comunque a interessare per iscritto l'intermediario offerente entro i termini indicati nel paragrafo 2) della presente comunicazione.
La presente comunicazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resa disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia.
(1) Cfr. Titolo VI, Capitolo V, del Regolamento.
(2) Pubblicato sul sito Internet www.cesr.eu.
(3) Alla Consob va trasmesso anche il modulo valido per le sottoscrizioni in Italia in conformita' alle disposizioni dalla medesima previste.
 
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