Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2007 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007
Intesa sulla modifica all'intesa del 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario. (Repertorio atti n. 121/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 14 giugno 2007:
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che all'art. 8, paragrafo 3, consente agli Stati membri di adottare misure complementari per garantire il pagamento del prelievo dovuto alla Comunita' entro i termini stabiliti dalla legge;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, che all'art. 1, comma 9, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, consente alle Amministrazioni regionali di attivare i procedimenti coattivi previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, che all'art. 8, comma 6, stabilisce che il Governo puo' promuovere la stipula di intese presso questa Conferenza, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni per il raggiungimento di posizioni unitarie o per il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista l'intesa sancita da questa Conferenza il 14 dicembre 2006, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome allo scopo di definire le procedure di recupero del prelievo supplementare di cui sopra;
Vista la proposta di modifica in esame, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 4735, pervenuta l'11 maggio 2007 alla Segreteria di questa Conferenza e da quest'ultima inviata in pari data alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 2348, che, nella considerazione degli esiti positivi gia' raggiunti con la citata intesa del 14 dicembre 2006, al fine di ottimizzarne i risultati propone di modificare il punto 4, affidando direttamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto dal produttore, mediante l'iscrizione a ruolo delle somme indebitamente percepite, allo scopo di garantire un piu' efficace monitoraggio delle operazioni di recupero stesso;
Considerato l'esito favorevole raggiunto in sede tecnica il 31 maggio 2007, sul testo con alcune modifiche concordate, nelle premesse, per una migliore chiarezza sulle motivazioni che sottendono la scelta dell'affidamento diretto da AGEA, successivamente confermate, da parte degli Assessori regionali, nel corso della seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 7 giugno 2007, che si e' pertanto concluso con esito favorevole;
Visto il testo emendato trasmesso dal Ministero competente con nota protocollo n. 6154 pervenuta il 13 giugno 2007 alla Segreteria di questa Conferenza, che ne ha provveduto l'inoltro alle Regioni e Province autonome il 14 giugno del corrente anno con nota protocollo n. 3075;
Visti gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole sulla modifica all'intesa summenzionata con le modifiche concordate in sede tecnica e confermate dal citato Comitato;
Acquisito l'assenso del Governo e delle regioni e province autonome;
Sancisce intesa

sulla modifica all'intesa del 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario, nei termini indicati nel documento allegato, parte integrante del presente atto. (Allegato 1).
Roma, 14 giugno 2007
Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia
 
Allegato

Modifica all'intesa del 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare,
mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario.

Premessa.
Preso atto che l'applicazione dell'intesa del 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome, sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario sta ottenendo risultati positivi consentendo un significativo e progressivo recupero da parte di AGEA e degli organismi pagatori degli importi dovuti relativamente al prelievo supplementare non versato.
Preso atto che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 12 aprile 2007, ha sollecitato il Ministro a valutare la possibilita', nel caso di attuazione della «compensazione» prevista dall'intesa citata, del recupero della parte non compensata, mediante l'iscrizione a ruolo delle somme direttamente da AGEA .
Considerato che la Commissione europea con nota n. 006865 del 13 marzo 2007 ha comunicato il proprio assenso al recupero del prelievo supplementare mediante compensazione con gli aiuti comunitari previa iscrizione nel registro debitori di cui al Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
Considerato che l'attivita' di recupero delle somme iscritte nel registro debitori, relativamente alla parte che non viene recuperata mediante compensazione, deve essere effettuata direttamente da AGEA attuando le procedure di gestione proprie del registro debitori.
Considerato, inoltre, che l'attivita' di iscrizione a ruolo, se effettuata direttamente da AGEA, in qualita' di beneficiario, garantisce un piu' efficace monitoraggio delle operazioni di recupero delle somme dovute.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

convengono quanto segue:

1) Al punto 1 dell'intesa del 14 dicembre 2006 e' aggiunta la seguente frase: «attraverso l'iscrizione nel registro debitori».
2) Il punto 4 dell'intesa del 14 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente: «4. in caso di mancato o incompleto recupero attraverso compensazione delle somme dovute, AGEA attiva le ulteriori procedure di riscossione coattiva proprie del registro debitori dandone comunicazione alle competenti amministrazioni regionali.
Le procedure e la tempistica delle suddette attivita' verranno definite con circolare emanata dall'AGEA in accordo con le amministrazioni regionali».
 
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