Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007
Modifiche al provvedimento 29 marzo 2007, previsto dall'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, disciplinante l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'articolo 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
Dispone:

Art. 1.
1. Il punto 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007 e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione, redatta in carta libera, e' effettuata entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative di cui al punto 1 sono state realizzate. La comunicazione si intende effettuata all'atto della consegna o della spedizione del plico raccomandato. La comunicazione tardiva si considera omessa».
2. Il punto 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui il termine per l'effettuazione della comunicazione, previsto al precedente punto 2, sia antecedente alla data del 15 novembre 2007, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tale data con le modalita' previste al citato punto 2».

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si modificano le disposizioni di cui ai punti 2 e 5 dell'art. 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2007, recante la «Disciplina dell'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'art. 109, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come previsto dall'art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
Con tale modifiche vengono individuati nuovi termini per la presentazione della comunicazione di cui al punto 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2007 nei casi «a regime» disciplinati dal citato punto 2, nei casi di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato provvedimento (punto 5, art. 1) nonche' per le ipotesi relative alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate antecedentemente al 1° gennaio 2006, nei periodi d'imposta a partire da quello in cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (punto 6, art. 1).
Cio' al fine di uniformare le scadenze precedentemente determinate con quelle per le quali e' intervenuto il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Normativa di riferimento.

Art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2007.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2007.
Roma, 13 luglio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano

Avvertenza: Il provvedimento 29 marzo 2007 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
86 del 13 aprile 2007
 
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