Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, di seguito denominato «decreto n. 181», recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare l'art. 1, comma 10, secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede alla immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite, ai sensi del decreto medesimo, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa da effettuarsi;
Visto, altresi', l'art. 1, commi 19, lettera a) e 22, lettera a), del medesimo decreto n. 181, secondo i quali sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport, ed e' previsto, con riferimento alle funzioni in materia di sport, il trasferimento delle relative strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on.le Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attivita' sportive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006, con il quale e' stata istituita una struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive», al fine di garantire adeguato supporto organizzativo al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sentiti il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art.1.

Funzioni trasferite

1. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, commi 19, lettera a) e 22, lettera a), del decreto n. 181, le funzioni ed i compiti in materia di sport di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Nelle more dell'istituzione di un'apposita struttura ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, sono attribuiti alla struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive» istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006.
 
Art. 2.
Strutture trasferite

1. E' trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive» il «Servizio I» della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali --Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.
 
Art. 3.
Personale

1. Il personale, anche di qualifica dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali assegnato al Servizio di cui all'art. 2, nonche' quello addetto, alla data di entrata in vigore del decreto n. 181, nell'ambito degli uffici strumentali del medesimo Ministero, ad attivita' riferibili alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, e' trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservando lo stato giuridico ed economico complessivo in godimento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 25-bis, del decreto n. 181.
2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' incrementata in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata Tabella 1. E' corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 4.
Risorse finanziarie e strumentali

1. Le risorse finanziarie destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali in materia di sport, ivi comprese quelle necessarie al funzionamento del Servizio di cui all'art. 2 e alla corresponsione della retribuzione, fondamentale ed accessoria, del personale trasferito, indicate nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente decreto, sono trasferite dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le risorse strumentali utilizzate dal Servizio di cui all'art. 2, sono trasferite dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' concordate dalle amministrazioni interessate.
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie

1. Per il personale non dirigente del Ministero per i beni e le attivita' culturali, trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti delle procedure di passaggio all'interno delle aree, eventualmente in corso di definizione presso il medesimo Ministero, ai fini dell'inquadramento nella posizione economica superiore.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure. Con successivi provvedimenti, per consentire gli eventuali inquadramenti del personale, sono trasferite le relative risorse finanziarie e i relativi posti di organico, procedendo alla revisione di quelli gia' trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.
3. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione della disposizione di cui al precedente comma, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-bis dell'art. 1 del decreto n. 181, non puo' essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'art. 2 del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.
4. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle strutture amministrative di cui all'art. 2 del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, nonche' annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.
5. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-bis del decreto n. 181, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire e' determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
6. L'unita' di personale non dirigenziale appartenente al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando presso la struttura trasferita di cui all'art. 2 del presente decreto, e' aggiuntiva rispetto al contingente di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 64
 
----> Vedere Tabelle da pag. 20 a paq.23 della G.U. <----
 
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