Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 16 luglio 2007
Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, per il triennio 2007/2009.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, gli articoli 2 e 4;
Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003 con i quali, nell'indicare le somme disponibili per le prime annualita' dei relativi trienni di applicazione, sono stati stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalita' di calcolo, nonche' gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 1, comma 625, che ha autorizzato, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della legge n. 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, fermo restando che il 50% di dette somme e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale ambito, ogni singolo intervento per tali finalita' va compartecipato in parti eguali con la regione e l'ente locale interessati;
Ritenuta, inoltre, per la particolare importanza che riveste la sicurezza dell'utenza scolastica, costituente esigenza preminente ed indifferibile, che anche il restante 50% dei finanziamenti prefati possa essere, in ragione delle situazioni e contingenze insistenti in ciascuna realta' territoriale, opportunamente valutate dalle competenti regioni e province autonome, prioritariamente destinato alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici e - per massimizzare i relativi interventi accelerandone la conclusione e favorire, altresi', un ancor piu' ampio coinvolgimento delle amministrazioni istituzionalmente competenti - comunque compartecipato dalla regione e/o dall'ente locale interessati, anche con quote e modalita' diverse da quelle in precedenza indicate e con eventuali ulteriori risorse, restando in ogni caso a carico del Ministero solo un terzo del costo complessivo dell'opera;
Considerata, quindi, la possibilita' di procedere alla ripartizione, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dei finanziamenti relativi al triennio 2007/2009 e dei fondi concretamente disponibili per l'attivazione del primo piano annuale 2007 del citato triennio di programmazione, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi di cui alla suindicata legge n. 23/1996;
Valutato, altresi', che le autorizzazioni di spesa suindicate consentono, alle Regioni competenti ed agli enti locali direttamente interessati, di poter procedere ad un'adeguata programmazione dei relativi interventi per l'intero triennio di riferimento, a fronte di un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro da parte di questo Ministero;
Ritenuto, pertanto, di dover indicare, contestualmente alla ripartizione delle somme relative al triennio 2007/2009 e di quelle concretamente disponibili per la corrente annualita' 2007, gli indirizzi volti ad assicurare, per l'intero prefato triennio, l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale ed il pieno raggiungimento delle finalita' contemplate dalla normativa di riferimento;
Tenuto conto della necessita' che nella programmazione degli interventi di edilizia scolastica siano garantite, attraverso l'attivazione delle relative opere, il raggiungimento delle finalita' contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo alle primarie esigenze dell'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di sicurezza, agibilita' ed igiene nonche' - in subordine - alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresi', la disponibilita' di palestre ed impianti sportivi, la possibilita' di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettivita' e l'eliminazione delle locazioni onerose;
Ricordato il parere gia' reso dall'Osservatorio permanente per l'edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realta' territoriali interessate ed all'entita' numerica della relativa utenza;
Ritenuto, pertanto, di poter sostanzialmente confermare anche per il presente triennio 2007/2009 le modalita' di riparto come sopra rappresentate, continuando nel graduale adeguamento della relativa utilizzazione in modo che, nell'arco di esso, la variazione apportata influisca per il 90% nel 2007 ed integralmente nelle successive annualita' 2008 e 2009;
Preso atto della necessita', nelle more della conclusione dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, di confermare, per la ripartizione ed il concreto utilizzo dei finanziamenti - relativamente all'intero triennio 2007/2009 ed, in particolare, alla prima annualita' 2007 - quanto gia' concordato al riguardo in ordine alle finalita', ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra procedura e modalita' operativa da adottare, sulla scorta dei piu' recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;
Ritenuto, dunque - ai fini della puntuale identificazione delle risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome per l'annualita' 2007 in particolare - di suddividere prioritariamente l'importo ripartibile per la tale annualita', pari a 50 milioni di euro, in due quote complementari, ammontanti rispettivamente al 90% ed al 10% dell'importo medesimo e di rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realta' territoriali interessate, limitandosi invece, per le successive annualita' 2008 e 2009, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza predetta;
Ribadita, inoltre, l'opportunita', di confermare - anche al fine di un adeguato bilanciamento con il criterio suindicato - il riconoscimento per la capacita' di spesa dimostrata delle singole amministrazioni regionali mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo ripartibile - pari a 5 milioni di euro per l'annualita' 2007 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2008 e 2009 - rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualita' attivate ai sensi della legge di riferimento, definito sulla base dei piu' recenti dati forniti al riguardo dalla Cassa depositi e prestiti;
Vista la nota del 3 luglio 2007, n. 2284/07/coord., del competente coordinamento regionale;
Acquisito, come formulato nella seduta del 12 luglio 2007 (rep. atti n. 151/CSR di pari data), il parere favorevole reso nel corso della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate come parte integrante del presente dispositivo, sulla base dell'autorizzazione alla spesa di 50 milioni di euro nel 2007 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a gravare sul bilancio di questo Ministero per la realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' attivato il piano triennale 2007/2009, articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro, predisposto da ciascuna regione a fronte delle corrispondenti richieste formulate dai competenti enti locali.
 
Art. 2.
Al fine di massimizzare gli interventi di comuni e province per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, favorendone la tempestiva conclusione, a norma dell'art. 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 50% degli importi previsti per ogni singola annualita' e' puntualmente dedicato a tali finalita' e, nell'ambito di detta quota, ciascun intervento programmato e' compartecipato in parti eguali con la regione e con l'ente locale direttamente interessati, cosi' da sviluppare un volume d'investimenti complessivo non inferiore a 375 milioni di euro destinati agli interventi predetti.
 
Art. 3.
In ragione delle particolari situazioni e contingenze delle diverse realta' territoriali, opportunamente valutate dalle competenti regioni e province autonome, anche il restante 50% delle risorse disponibili potra' essere prioritariamente utilizzato per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, e comunque compartecipato ma anche con quote diverse da quelle indicate in precedenza, restando a carico dei fondi di cui al presente decreto solo un terzo del costo di ciascun intervento e consentendo, cosi', nell'intero triennio, uno sviluppo d'investimenti non inferiore, complessivamente, a 750 milioni di euro.
 
Art. 4.
Qualora le attivita' di messa in sicurezza e d'adeguamento a norma degli edifici scolastici insistenti nel rispettivo territorio siano state integralmente realizzate e, pertanto, non necessitino ulteriori interventi in materia, le regioni e le province autonome interessate, evidenziando tale circostanza nell'ambito della documentazione di cui al successivo art. 9, potranno utilizzare la quota di finanziamento indicata nel precedente art. 3 anche per le altre finalita' previste dalla normativa di riferimento, come riportate nell'art. 7.
 
Art. 5.
Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica di cui all'art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, i finanziamenti relativi all'intero triennio 2007/2009 - pari a 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - sono ripartiti tra tutte le regioni e province autonome utilizzando i medesimi criteri e basi di calcolo assunti nel precedente decreto ministeriale 30 ottobre 2003 ed adottando il procedimento e le modalita' rappresentati nell'allegato A) al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 6.
Per l'attivazione di ciascuna annualita' del triennio 2007/2009 sono assegnati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i finanziamenti a lato di ciascuna di esse indicati, come riportati nel seguito:

----> Vedere Tabella a pag. 36 della G.U. <----

Gli importi suindicati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche, da disporsi con successivo provvedimento, in ragione della effettiva rispondenza dei piani, concretamente predisposti per ciascuna annualita', ai presupposti ed agli indirizzi programmatici di cui al presente decreto.
 
Art. 7.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del piano triennale 2007/2009 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalita' indicate nelle premesse - si informeranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:
a) privilegiare prioritariamente gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici a fronte della vigente normativa in materia di agibilita', sicurezza ed igiene, nonche' diretta, altresi', all'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) agevolare i completamenti funzionali di opere gia' iniziate ed il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza, nonche' la progressiva eliminazione delle locazioni onerose, determinando le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
c) favorire il coordinamento ed il piu' razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunita' di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realta' territoriali e collettivita' locali;
d) considerare ogni opportunita' di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
e) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e provinciali.
 
Art. 8.
Nel procedimento programmatorio le regioni e le province autonome valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni e province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresi', le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularita' e flessibilita' nella progettazione dei relativi interventi, nella scelta dei quali costituisce priorita' anche la celerita' d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive e disponibilita' delle aree nonche' dell'assenza di vincoli di carattere normativo.
 
Art. 9.
Tenuto conto degli indirizzi richiamati nei precedenti articoli 7 e 8, le regioni e le province autonome, sulla base delle richieste formulate dai competenti enti locali e degli elementi di giudizio posseduti, approvano ed inoltrano al Ministero, nei termini e con le modalita' contemplate dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il piano generale triennale 2007/2009, nonche' quello annuale 2007 formulato a fronte delle risorse indicate nel presente decreto, attestando formalmente la congruita' della spesa e l'esistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'assegnazione del finanziamento statale, con particolare riguardo all'espressa indicazione delle rispettive compartecipazioni economiche secondo quanto rispettivamente indicato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
 
Art. 10.
Il Ministero - acquisita la documentazione di cui al precedente art. 9 e rilevata, dagli atti prodotti, la conformita' dei piani predisposti ed approvati da ciascuna regione e provincia autonoma all'intera normativa di riferimento ed agli indirizzi in essa contemplati - rilascia, secondo le modalita' indicate dalla surrichiamata legge n. 23/1996, la prevista presa d'atto, producendola in duplice copia. Essa dovra' essere opportunamente sottoscritta dalla corrispondente autorita' regionale - che riassumera' in se', come soggetto perfezionatore dei piani, anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli enti locali inseriti nei piani medesimi - e costituira' il momento di perfezionamento del patto per la sicurezza; a tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma curera' di prevedere nei rispettivi bandi l'espressa delega, da parte di ciascun ente locale richiedente, alla sottoscrizione citata.
 
Art. 11.
Con apposito provvedimento il Ministero procedera' tempestivamente al concreto trasferimento alle singole regioni e province autonome dei finanziamenti loro assegnati, ai fini della successiva attribuzione, da parte di esse, agli enti locali ammessi al beneficio. Le regioni e le province autonome, pertanto, avranno cura di comunicare, nell'ambito della documentazione di cui all'art. 9, anche il rispettivo numero di conto di tesoreria come contabilita' speciale per l'accredito e la gestione dei finanziamenti in questione. Successivamente ogni regione e provincia autonoma procedera' alla concreta assegnazione dei finanziamenti indicati nel precedente art. 10 - unitamente alle correlate somme ad essa facenti carico - ai comuni ed alle province beneficiari, sulla base dello stato d'avanzamento delle rispettive attivita', ne verifichera' l'andamento, ricorrendo, ove necessario, anche alle iniziative sostitutorie previste dall'art. 4, comma 9 della legge n. 23/1996 e, conclusi gli interventi, ne dara' opportuna comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
 
Art. 12.
Restano confermati, in quanto compatibili, ogni altra disposizione, modalita', termine, indirizzo, finalita' o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003, richiamati nelle premesse.
Roma, 16 luglio 2007
Il Ministro: Fioroni
 
Allegato A
CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

1) A fronte dell'importo di 250 milioni di euro complessivamente ripartibile per il triennio di programmazione 2007/2009 e di quello relativo alla prima annualita' 2007, pari a 50 milioni di euro, e' stata riconosciuta la maggiore priorita' alle finalita' contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative all'adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilita', sicurezza ed igiene nonche' al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose.
2) Nell'ordine, e' stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalita' previste dal citato art. 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera f): disponibilita' di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del patrimonio esistente.
3) Preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna Regione, come noto sulla base dei piu' recenti dati in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui ai precedenti punti 1) e 2), relativi agli edifici medesimi:
indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;
indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli impianti;
indicatore sintetico della distribuzione territoriale;
indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;
indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;
indicatore semplice degli edifici in affitto.
4) Le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse Regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi:
0,35 per gli indicatori relativi alla precarieta' di edifici ed impianti ed all'affollamento delle strutture;
0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;
0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.
5) Il 90% della precitata somma di Euro 50 milioni complessivamente assegnabile nell'annualita' 2007 - pari ad Euro 45 milioni - e' stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui al suindicato punto 4). Successivamente, al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto, detto indice e' stato, altresi', parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando all'indicatore medesimo, «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, il 90% della somma utilizzabile a tali finalita' e correlando il restante 10% al solo indicatore sintetico citato, sommando, poi, i due parziali cosi' ottenuti. Per contro, nelle annualita' 2007 e 2008, e' stato parametrato al citato numero degli edifici scolastici il 90% di tutto l'importo in ciascuna di esse disponibile.
6) Il rimanente 10% - pari ad Euro 5 milioni per l'annualita' 2007 e 10 milioni per ognuna delle annualita' 2008 e 2009 - e' stato suddiviso tra le Regioni medesime in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacita' di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualita' ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale assegnato alle singole regioni e province autonome e' stato, infine, definito sommando i valori di cui al presente punto 6) con quelli indicati nel precedente punto 5).
 
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