Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2007, n. 110
Nuovo Regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'istituzione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
Visti i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, inseriti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, con i quali sono stati trasferiti al CNIPA compiti, funzioni e attivita' del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' le relative risorse finanziarie e strumentali e le risorse umane comunque in servizio;
Visto, in particolare, il comma 6-quinquies del citato articolo 10, che dispone che al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del CNIPA si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/1993, come modificato dall'articolo 176, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il quale il CNIPA propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, l'adozione del regolamento concernente la gestione delle spese nei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 39/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici;
Visto l'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il CNIPA tra gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la proposta del CNIPA dell'11 maggio 2007 dello schema di regolamento di gestione delle spese del CNIPA, che ha recepito alcune osservazioni di modifica, proposte dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 17 aprile 2007 ed approvate dall'Adunanza generale del CNIPA del 10 maggio 2007;
Considerata l'esigenza di adottare un nuovo regolamento sulla gestione delle spese del CNIPA;
Vista la proposta del CNIPA, formulata dopo aver acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti del CNIPA e dopo aver esperito la procedura di consultazione delle Organizzazioni sindacali interne;
Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006, all'ulteriore corso del testo in esame con le modifiche indicate, qui interamente recepite;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2007;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- "Decreto legislativo": il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, istitutivo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- "Centro nazionale": il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione come istituzione nel suo complesso;
- "Collegio": il Collegio dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo;
- "Legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato": rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
mm), rubricato Pubblico impiego: della legge 23 ottobre
1992, n. 421, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
31 ottobre 1992, n. 257, supplemento ordinario recante
«Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanita', di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale»:
«Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a-m (omissis);
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42:
«1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza
di giudizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi da 6-ter a
6-sexies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, supplemento ordinario:
«6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art.
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6
dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al
Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 6
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' fissato
in complessive 190 unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 39 del 1993:
«Art. 5. - 1. Il Centro nazionale propone al Presidente
del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.
2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione
dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei
limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante
variazione compensativa disposta con decreto del Ministro
del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente,
alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta
al controllo consuntivo della Corte dei conti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
31 marzo 2005, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24:
«Art. 5 (Interventi per la mobilita' dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni). - 1. (Omissis).
1-bis. All'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le
parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono
inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39,".».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 39 del 1993, si veda
nelle note alle premesse.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Principi generali

1. L'esercizio finanziario dura un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi si provvede mediante apertura di due distinte contabilita' speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestate al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
 
Art. 3.
Bilancio di previsione

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Collegio approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposto dal direttore generale.
2. Al bilancio di previsione sono allegati due documenti concernenti l'uno i programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nella gestione, e l'altro le risorse destinate alle missioni del Centro.
3. La formulazione degli obiettivi e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita' analitica dei costi, che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti in relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati.
4. Il bilancio di previsione costituisce limite agli impegni di spesa nell'ambito delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Collegio, su proposta del direttore generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione va trasmessa, salvo urgenza, quindici giorni prima della riunione del Collegio fissata per la deliberazione.
6. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le variazioni di bilancio si applica la stessa procedura.
 
Art. 4.
Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone, in un quadro generale riassuntivo, le entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e le spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.
 
Art. 5.
Assegnazione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, al direttore generale che, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, puo' delegare i dirigenti in conformita' con gli obiettivi fissati nei documenti allegati al bilancio di previsione, di cui all'articolo 3, comma 2, e con la suddivisione in unita' previsionali di base.
 
Art. 6.
Iscrizione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese sono iscritte nel loro integrale importo. Sono vietate compensazioni.
 
Art. 7.
Le entrate

1. Costituiscono entrate:
a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
b) restituzioni, rimborsi, recuperi e proventi vari che affluiscono su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale della Banca d'Italia, intestato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il cui saldo va versato sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 3;
c) avanzo presunto dell'esercizio precedente;
d) entrate per partite di giro.
2. Le entrate sono iscritte in appositi capitoli relativi rispettivamente al funzionamento e ai progetti.
3. Tutte le entrate formano un'unica unita' previsionale assegnata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa.
 
Art. 8.
Le spese

1. Le spese sono classificate in:
a) spese correnti;
b) spese in conto capitale;
c) spese per partite di giro.
2. Le spese sono ripartite nelle Sezioni spese di funzionamento e spese per i progetti innovativi di cui all'articolo 4 e all'interno delle stesse in capitoli, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa.
3. Le spese per i progetti innovativi sono considerate spese in conto capitale.
4. Le spese di funzionamento e le spese per i progetti innovativi costituiscono distinte unita' previsionali di base, affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilita' amministrativa.
 
Art. 9.
Elenco delle spese di funzionamento

1. Costituiscono spese di funzionamento, qualora non esplicitamente attribuite a specifici progetti innovativi in considerazione della diretta pertinenza della spesa alla realizzazione del progetto, le seguenti:
a) le indennita' spettanti al presidente e ai membri del Collegio, nonche' al direttore generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo;
b) i compensi ai componenti dei Collegio dei revisori dei conti;
c) gli stipendi e gli altri assegni fissi spettanti al personale in servizio presso il Centro nazionale;
d) i compensi per il lavoro straordinario e quelli incentivanti la produttivita';
e) i compensi ai consulenti e alle societa' di consulenza, nonche' quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazioni con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;
f) le indennita' e i rimborsi-spese per missioni svolte nel territorio nazionale ed all'estero;
g) le spese postali, telegrafiche e telefoniche e le altre inerenti al servizio di corrispondenza;
h) le spese di locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti, nonche' per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di autoveicoli, carburante e lubrificanti;
i) le spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili e arredi, per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisivi, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione, di apparati di elaborazione elettronica e relativi programmi;
j) le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni;
k) spese per la comunicazione istituzionale, ivi comprese quelle relative a incontri di studio, convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni e partecipazione o organizzazione di eventi;
l) le spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;
m) le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
n) le spese per interventi assistenziali nei confronti del personale;
o) ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli uffici dei Centro nazionale, incluse quelle finalizzate a soddisfare le esigenze dei Centro di intrattenere pubbliche relazioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali, tra cui, in particolare le seguenti:
1) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalita' italiane e straniere o a membri di delegazioni straniere in visita al Centro nazionale, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Centro nazionale;
2) omaggi floreali, necrologi in occasione della morte di personalita' rilevanti in campo informatico o di componenti degli organi collegiali del Centro nazionale;
3) consumazioni, sulla base dei criteri e delle istruzioni impartite dal Collegio, in occasione di incontri di lavoro con personalita' estranee al Centro nazionale o in occasione di visite presso il Centro nazionale di rappresentanze ufficiali italiane e straniere.
 
Art. 10.
Fondo di riserva per le spese impreviste di funzionamento

1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le nuove o maggiori spese impreviste di funzionamento. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il cinque per cento del totale delle spese correnti.
2. Il fondo di riserva e' destinato, nel corso dell'esercizio finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa nonche' allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova istituzione.
3. Con delibera del Collegio puo' essere destinato al fondo di riserva l'eventuale avanzo di esercizio ai sensi dei successivo articolo 12.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con delibera motivata del Collegio.
5. Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.
 
Art. 11.
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato in termini di competenza, si riferisce ad un triennio e viene aggiornato annualmente.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
 
Art. 12.
Avanzo di esercizio

1. La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio.
2. L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di rendiconto finanziario.
3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal successivo articolo 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento.
4. Qualora il predetto avanzo superi del dieci per cento l'importo dello stanziamento autorizzato annualmente per il funzionamento, il Collegio delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo articolo 15, possono essere destinate, con deliberazione del Collegio, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 13.
Residui

1. Costituiscono residui rispettivamente attivi e passivi, le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate nell'esercizio concluso.
2. Annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la struttura competente per il funzionamento accerta le somme da conservarsi nei conti dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza, e per capitolo.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' trasferita ai corrispondenti capitoli e progetti dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
 
Art. 14.
Riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

1. E' compilata annualmente alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza, da allegare al rendiconto generale, unitamente a una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Collegio, sentito il Collegio dei revisori dei conti. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
 
Art. 15.
Stanziamenti per specifiche finalita'

1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalita' previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.
2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 puo' avvenire in sede di predisposizione dei bilancio annuale di previsione, ovvero in corso di esercizio con apposita variazione di bilancio.
 
Art. 16.
Rendiconto consuntivo

1. Il Collegio approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo su proposta del direttore generale.
2. A tale fine, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, la struttura competente per il funzionamento predispone il rendiconto distinto per competenza e per residui, delle entrate accertate e di quelle incassate e il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate.
3. Il rendiconto consuntivo e' strutturato in quattro sezioni dedicate rispettivamente alle entrate per il funzionamento e per i progetti innovativi e alle spese per il funzionamento e per i progetti innovativi.
4. Il rendiconto consuntivo e' inviato al Collegio dei revisori dei conti, unitamente ai rapporti predisposti dalla struttura competente per il controllo di gestione e dalla struttura per la valutazione ed il controllo strategico, almeno quindici giorni prima della riunione dedicata alla sua approvazione.
5. Nel conto sono rappresentate:
a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e le previsioni definitive;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
d) l'avanzo di esercizio;
e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.
6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del Centro nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo
7. Entro trenta giorni dall'approvazione, il rendiconto approvato viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, alla quale viene allegata la relazione del Collegio dei revisori, il rendiconto e', altresi', trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
8. La relazione illustrativa contiene valutazioni in ordine alla regolarita', efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati raggiunti ed agli eventuali scostamenti, anche con riferimento ai costi sostenuti ed ai benefici previsti in relazione ai progetti realizzati o in corso di realizzazione.
 
Art. 17.
Deliberazioni delle spese

1. Le deliberazioni che comportano spese vengono assunte dal Collegio, dal presidente e dal direttore generale nei limiti delle rispettive attribuzioni, nonche' dai dirigenti nei limiti delle deleghe loro assegnate.
 
Art. 18.
Il procedimento di spesa

1. Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione di pagamento, il pagamento.
 
Art. 19.
Impegno di spesa

1. Sono impegnate sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati in base a disposizioni di legge o regolamento, in base a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
2. Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti programmati.
3. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a:
a) spese per i progetti e spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni ed i cui relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
c) spese per affitti ed altre spese continuative e periodiche, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi, purche' cio' non sia contrario a norme di legge o regolamento e quando ne sia riconosciuta la necessita' o la convenienza.
4. L'impegno di spesa da' luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza.
5. In attuazione di deliberazioni programmatiche di spesa adottate dal Collegio, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuova diversa e specifica delibera del Collegio.
 
Art. 20.
Liquidazione

1. Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e previa applicazione delle penali eventualmente applicate anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.
2. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia in quanto compatibili.
3. La documentazione posta a base della liquidazione e' allegata in originale da emettersi con forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti.
 
Art. 21.
Ordinazione

1. Il pagamento delle spese liquidate e' ordinato con mandato tratto sulle contabilita' speciali da parte del presidente o del direttore generale, nonche', per le spese non discrezionali e per quelle comunque non eccedenti 15.000,00 euro, da parte del responsabile della struttura competente per il funzionamento.
2. Il mandato di pagamento e' tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dell'economo cassiere sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione;
c) nominativo del creditore;
d) causale del pagamento;
e) somma da pagare in cifre e in lettere;
f) modalita' di estinzione del titolo;
g) data di emissione.
4. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta.
5. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia piu' conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro.
6. Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento; sono, altresi', applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto e l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.
 
Art. 22.
Servizio di cassa interno

1. Al servizio di cassa interno e' preposto un economo-cassiere.
2. L'economo-cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con deliberazione del direttore generale, di un fondo non superiore ad euro 10.000,00 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, nonche' per piccoli acquisti di beni entro il valore definito dal direttore generale.
3. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale di pertinenza.
4. Nessun pagamento puo' essere effettuato con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile della struttura competente del funzionamento.
 
Art. 23.
Economo cassiere

1. L'incarico di economo-cassiere e' conferito dal direttore generale sentito il responsabile della struttura competente per il funzionamento, ad un dipendente in servizio presso il Centro nazionale. L'incarico ha durata non superiore a due anni ed e' rinnovabile.
2. L'economo-cassiere, posto alle dipendenze del responsabile della struttura competente per il funzionamento, e' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli. E' inoltre responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarita' delle relative determinazioni di pagamento.
 
Art. 24.
Scritture contabili

1. L'economo-cassiere tiene:
a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.
2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.
 
Art. 25.
Situazione di cassa

1. L'economo-cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al responsabile della struttura organizzativa preposta all'amministrazione ed alla contabilita'.
 
Art. 26.
Inventari e manutenzione dei beni

1. Dei beni acquistati o dati in uso al Centro nazionale sono redatti appositi inventari, nei quali i beni stessi sono classificati in conformita' alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato.
2. L'economo-cassiere svolge le funzioni di consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:
a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
4. Per la dichiarazione di fuori uso e per l'eventuale cessione gratuita dei beni dichiarati fuori uso si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. Per la cessione a titolo oneroso o la permuta si applica, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.



Note all'art. 26:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 novembre 2002, n. 266, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 189, recante: «Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione
di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge
8 marzo 1999, n. 50)», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.



 
Art. 27.
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Non sono soggette all'esame del Collegio dei revisori le attivita' di regolazione tecnica e le attivita' consultive svolte dal Centro nazionale ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo.



Nota all'art. 27:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, e' citato nelle premesse.



 
Art. 28.
Controllo di gestione

1. La struttura competente per il controllo di gestione esercita le attivita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quelle espressamente attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge.
2. Le attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono realizzate con il supporto metodologico della struttura competente per il controllo di gestione, che a tale scopo provvede a realizzare e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati.



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1 e 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).».
«Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei
costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo.».



 
Art. 29. Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e approvazione del
contratto

1. I contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del precedente articolo 17.
2. I contratti stipulati dal direttore generale e dai dirigenti sono approvati, rispettivamente, dal Collegio e dal direttore generale.
 
Art. 30.
Commissioni giudicatrici

1. La valutazione delle offerte pervenute nelle procedure di aggiudicazione per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori di cui ai precedenti articoli, con esclusione delle acquisizioni di cui all'articolo 22, comma 2, e' effettuata da apposite commissioni giudicatrici, in base alle disposizioni che seguono:
a) per importi da 5.000,00 fino a 30.000,00 euro, IVA esclusa, la valutazione delle offerte e' effettuata da commissioni di tre membri scelti tra dirigenti e funzionari del Centro dal responsabile della struttura competente per il funzionamento;
b) per importi superiori a 30.000,00 euro e fino a 120.000,00 euro, IVA esclusa, la valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione permanente, istituita dal Collegio e composta da dirigenti e funzionari interni. I membri di tale commissione restano in carica per due anni e possono essere rinnovati;
c) per importi superiori ad euro 120.000,00, IVA esclusa, la valutazione delle offerte e' effettuata da una commissione appositamente istituita con provvedimento del Collegio.
2. Nei casi di particolare complessita' tecnica puo' essere, altresi', acquisito il parere di organi tecnici di altre amministrazioni dello Stato. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, si prescinde dalla valutazione della commissione giudicatrice.
3. Nel caso in cui siano necessarie competenze non disponibili all'interno del Centro, ovvero che sia comunque opportuno ricorrere ad esperti di particolare competenza, possono essere chiamati ad integrare la Commissione permanente o le Commissioni appositamente istituite, soggetti esterni ai quali e' corrisposto un compenso determinato dal Collegio in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 3.
 
Art. 31.
Forma dei contratti

1. Salva specifica disposizione di legge, i contratti sono, di regola, stipulati mediante scrittura privata anche sottoscritta con firma digitale. Si puo' procedere in forma di scambio di corrispondenza, anche in via telematica, secondo l'uso del commercio. Le relative spese sono a carico della controparte contraente.
2. I contratti hanno durata ed importo determinati ed i prezzi sono fissi ed invariabili.
 
Art. 32.
Anticipazioni

1. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.
2. Il pagamento avviene nei termini stabiliti dal contratto ovvero dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato prima dell'inizio della prestazione o durante l'espletamento della stessa, previe adeguate garanzie e qualora risultino per il Centro nazionale condizioni piu' favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, qualora l'ordine di pagare sia emesso prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte del terzo, il responsabile della spesa attesta espressamente le condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.



Nota all'art. 32:
- Si riporta il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002,
n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali».



 
Art. 33.
Collaudi e verifiche

1. Tutte le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potra' prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.
2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale, da personale del Centro nazionale in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, in casi eccezionali di particolare complessita' tecnica, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal direttore generale del Centro nazionale, che determina anche i compensi da attribuire ad eventuali membri esterni, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni.
3. Nel caso in cui l'importo dei servizi o delle forniture non superi euro 100.000,00, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato direttamente dal responsabile del servizio, ovvero da un funzionario tecnico all'uopo da questi incaricato e vistato dal medesimo responsabile del servizio.
4. Fuori dai casi di cui al comma 5, le operazioni di collaudo devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto dal collaudatore o, nel caso di collaudo in forma collegiale, da ciascun membro e vistato dal responsabile del servizio.
5. Per l'acquisizione di servizi e forniture di beni per i quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri previsti nei commi precedenti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovra' procedere ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione.
 
Art. 34.
Studi, ricerche, consulenze e prestazioni professionali

1. Il Centro nazionale, nel rispetto della legislazione vigente, puo' avvalersi di personale esterno per l'effettuazione di compiti:
a) di studio e consulenza che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico o al momento non disponibili;
b) di supporto strumentale all'attivita' di ricerca;
c) di partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 30, nei casi ivi previsti;
d) per le attivita' di collaudo di cui all'articolo 33.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, possono essere affidati incarichi di collaborazione o consulenza ad esperti o dipendenti pubblici, nei limiti e nelle condizioni previste dalle rispettive norme di stato giuridico, a persone giuridiche pubbliche e private, ditte, associazioni. Tali incarichi possono avere durata massima di un anno, ovvero nel caso di collaborazioni relative a progetti, durata fino a quella del progetto purche' non eccedente tre anni.
3. I compensi sono stabiliti dal Collegio in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti in un apposito tariffario preventivamente approvato dal Collegio medesimo.
 
Art. 35.
Ambito di applicazione

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia e' consentito esclusivamente per le tipologie di servizi e di forniture, indicate nei successivi articoli e per i rispettivi limiti di spesa fissati dalle disposizioni che seguono.
2. Nessuna acquisizione di lavori, forniture o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.
 
Art. 36.
Servizi e forniture eseguibili in economia

1. In applicazione dell'articolo 125, comma 9 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice degli appalti pubblici e dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, possono essere acquisiti secondo la procedura in economia le forniture ed i servizi di seguito elencati, nel limite di spesa di euro 200.000,00 IVA esclusa:
a) fornitura (acquisto, noleggio, etc.) e servizi di manutenzione, assistenza e riparazione di mobili e arredi, attrezzature tecniche, prodotti hardware, macchine da ufficio e simili;
b) servizi di manutenzione ordinaria dei locali in affitto;
c) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
d) servizi di vigilanza e reception;
e) servizi di manutenzione aree verdi e servizi di giardinaggio;
f) servizi di montaggio, smontaggio e trasporto di mobili e arredi, impianti, macchinari, attrezzature e materiale d'ufficio;
g) servizi di trasporto, spedizione, recapito, magazzinaggio, imballaggio e facchinaggio;
h) servizi e forniture occorrenti per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
i) servizi di assicurazione (per beni immobili, mobili registrati e mobili di proprieta' del Centro nazionale o di cui il Centro nazionale risponde);
j) locazione a breve termine di immobili attrezzati per l'espletamento di concorsi ed esami, per attivita' di formazione ed aggiornamento del personale, per lo svolgimento di convegni, seminari, riunioni di gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale;
k) servizi e forniture connessi all'espletamento di concorsi ed esami, ad attivita' di formazione ed aggiornamento del personale, all'organizzazione di convegni, seminari, riunioni di gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse istituzionale;
l) servizi di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e simili;
m) servizi di rilegatura di libri, pubblicazioni ed altro materiale;
n) servizi di archiviazione, anche su supporto informatico, deposito e custodia di documentazione del Centro nazionale;
o) servizi di traduzioni ed interpretariato;
p) servizi di manutenzione, riparazione e rimessaggio di autovetture di servizio;
q) fornitura di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori per autovetture di servizio;
r) noleggio di autoveicoli, anche con conducente;fornitura di cancelleria, stampati, registri ed altro materiale d'ufficio in genere;
s) acquisto, noleggio e manutenzione di prodotti software;
t) provvista di accessori e materiale di consumo relativi al sistema informatico;
u) servizi informatici di consulenza e assistenza, ivi compresi servizi di progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e successiva manutenzione di sistemi informatici;
v) abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e simili, agenzie di informazioni ed acquisto di libri ed altro materiale didattico ed informativo, nonche' relative spese di ordinaria rilegatura;
w) spese per l'acquisizione di beni e servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
x) spese necessarie ai servizi di economato.



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'art. 125 e
il testo dell'art 28 del citato decreto legislativo n. 163
del 2006:
«9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e
per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali
soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall'art. 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.».
«Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria). (Articoli 7, 8, 56, 78 direttiva
2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n.
2083/2005). - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli
appalti di forniture del Ministero della difesa dall'art.
196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da
quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici
e per le concessioni di lavori pubblici.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante
«Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese
in economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248:
«Art. 11 (Disposizioni di coordinamento). - 1. I
richiami, contenuti in disposizioni normative, a
regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in
vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai
sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento
sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui
contratti e sulla contabilita' di Stato richiamate da
specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti
per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di
spese in economia, operati da disposizioni relative
all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'art.
1, il limite di importo non puo' eccedere 200.000 euro,
ovvero il diverso importo fissato dalla normativa
comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in
economia delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, il provvedimento previsto dall'art. 2,
comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. I procedimenti per le spese in economia delle
strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza
del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei
principi generali di contabilita' pubblica desumibili dal
presente regolamento.».



 
Art. 37.
Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui al precedente articolo 36, e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
 
Art. 38.
Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. La determinazione di acquisire beni o servizi in economia e' assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunita' che lo giustificano nel caso concreto.
2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, e' sufficiente l'interpello di tre imprese. Non e' necessaria la richiesta di pluralita' di preventivi, nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa e' motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00, IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento.
4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi:
a) oggetto della prestazione;
b) modalita' di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso;
c) eventuali garanzie;
d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato;
e) qualita' e le modalita' di esecuzione;
f) termine di esecuzione della prestazione;
g) penalita' previste;
h) modalita' di pagamento;
i) criterio in base al quale sara' effettuata la scelta del contraente: la scelta e' effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo piu' basso; puo' farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, se le peculiarita' del bene o del servizio da acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base ai quali avverra' la valutazione del preventivo;
j) termine e modalita' per la presentazione del preventivo;
k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
l) indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento, nonche' il nominativo del responsabile;
m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificita' dell'acquisizione.
5. La richiesta di preventivo, di norma, e' inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, e' consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail.
7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potra' procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese.
8. All'esame dei preventivi pervenuti si provvede secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del presente regolamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta piu' vantaggiosa.
9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito.
10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi e' redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente.
11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa.
12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessita' motivata di un termine piu' ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni dei presente regolamento.
 
Art. 39.
Ordine della spesa in economia

1. L'ordine delle forniture e dei servizi in economia e' effettuato mediante lettera o altro atto del Centro nazionale e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.
 
Art. 40.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato dalle precedenti norme in materia di acquisizione in economia di beni e servizi, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del codice di cui al presente articolo.
2. Per quanto non espressamente indicato in materia di esecuzione in economia di lavori, si rimanda per quanto applicabile alla normativa generale in vigore ed in particolare al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, nei limiti di compatibilita' con le disposizioni, del citato codice dei contratti pubblici.



Note all'art. 40:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, e' richiamato nella nota all'art. 36.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di
lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario.
- Si riporta il decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, recante «Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n.
49, supplemento ordinario.



 
Art. 41.
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato, al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici, nonche' al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in quanto compatibili.



Note all'art. 41:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, e' richiamato nella nota alle
premesse.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e'
richiamato nella nota all'art. 36.



 
Art. 42.
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° giugno 2007

Il Ministro delegato
per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 236



Nota all'art. 42:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 ottobre 1994, n. 769 (Regolamento per la gestione delle
spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 aprile 1995, n. 78.



 
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