Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 luglio 2007
Disposizioni in materia di campionatura dei tabacchi sequestrati.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia

Visto l'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 107, recante disposizioni in materia di trasporto, restituzione e vendite cose sequestrate;
Visto l'art. 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di misure di sicurezza patrimoniale e confisca obbligatoria dei beni sequestrati, utilizzati per commettere il reato di contrabbando nel movimento di merci estere e che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri;
Viste le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale, richiamate dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni dei Ministeri del tesoro e delle finanze;
Vista la legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2004, recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, della legge 19 marzo 2001, n. 92, aggiunto dall'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a tenore del quale le modalita' della campionatura da effettuare prima di procedere alla distruzione dei tabacchi lavorati sequestrati, decorso un anno dal momento del sequestro, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;
Considerata la necessita' di emanare le disposizioni in materia di campionatura dei tabacchi lavorati sequestrati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto art. 3, comma 1-bis, della legge 19 marzo 2001, n. 92 aggiunto dall'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, decorso un anno dal momento del sequestro di tabacchi lavorati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ad effettuare la campionatura delle partite sequestrate, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone il prelievo di un campione variabile di prodotto sequestrato che risulti comunque significativo in relazione alla composizione delle singole partite sequestrate e, in ogni caso, non inferiore a complessivi 400 grammi.
2. Ai fini del prelievo di un campione significativo si utilizzano le modalita' previste, per la contabilizzazione dei tabacchi sequestrati, dall'art. 7, comma 1, punto 2, lettera a), della legge 19 marzo 2001, n. 92.
3. Per ciascuna partita i prodotti sono individuati sulla base della marca, del tipo, del luogo, della data del sequestro e di ogni altra informazione o documentazione disponibile, acquisita anche a seguito delle ispezioni, da parte dei produttori, di cui all'art. 7 della stessa legge 19 marzo 2001, n. 92.
4. Nel caso in cui la partita di merce sequestrata sia inferiore a 400 grammi, il campione e' costituito dall'intero quantitativo sequestrato.
5. E' fatta salva la possibilita' per l'Amministrazione di prelevare campioni ulteriori per finalita' diverse da quelle di cui sopra, consentite dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Per i sequestri effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 marzo 2001, n. 92 le procedure di contabilizzazione, ai fini della successiva campionatura, sono semplificate, ma comunque svolte in modo tale da consentire l'identificabilita' dei prodotti.
2. Sulle partite contabilizzate ai sensi del comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede al prelievo di un campione variabile di prodotto che risulti comunque significativo in relazione alla composizione delle partite sequestrate.
 
Art. 4.
1. Ogni operazione di campionatura viene svolta da personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con l'adozione di tutti gli accorgimenti idonei a caratterizzare in modo inconfondibile i campioni onde garantirne la conservazione e l'utilizzo ai fini probatori.
2. Dell'avvenuta campionatura va redatto apposito verbale, da trasmettere entro cinque giorni all'Autorita' giudiziaria competente.
 
Art. 5.
Salvo diverso provvedimento della competente Autorita' giudiziaria, i campioni prelevati ai sensi del presente decreto anno conservati in appositi locali individuati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 
Art. 6.
La distruzione della partita di tabacchi lavorati sequestrati, sottoposta a campionatura, viene eseguita decorsi centoventi giorni dal compimento delle operazioni relative alla campionatura stessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007
Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il capo Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Iannini
 
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