Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 luglio 2007
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco on line».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;
Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalita' di attribuzione;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Batti il banco on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 2,00.
 
Art. 2.
1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato e' presente una «vetrina» sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Batti il banco on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».
Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
- il nome della lotteria («Batti il banco on line»);
- il prezzo della giocata (euro 2,00);
- il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
- il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
- una sintesi delle regole del gioco;
- l'area di gioco costituita da un tavolo da gioco ove sono rappresentate, nella parte destra, il dorso di sei carte che costituiscono «Le tue carte», nella parte sinistra, il dorso della carta del «Banco»;
- la visualizzazione grafica della giocata consistente nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, della carta del «Banco» e de «Le tue carte»;
- la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «HAI VINTO CONGRATULAZIONI!» e con l'indicazione dell'importo della vincita;
- il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
il logo «Gratta e vinci online»;
il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Batti il Banco on line», pari ad euro 80.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3.
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
Si deve scoprire il valore della carta del «Banco» e quello de «Le tue carte».
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative:
selezionando la carta de il «Banco» e «Le tue carte» per visualizzare l'esito della giocata;
selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.
Se il punteggio di una de «Le tue carte» supera quello della carta de il «Banco» si vince il premio indicato in corrispondenza della carta vincente. Ai fini della determinazione del punteggio l'asso e' la carta con il valore piu' alto, pertanto, l'ordine di valore delle carte, dalla piu' alta alla piu' bassa, e' il seguente: ASSO, K, Q, J, DIECI, NOVE, OTTO, SETTE, SEI, CINQUE, QUATTRO, TRE, DUE.
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.
 
Art. 4.
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 600.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 600.000 giocate, ammonta ad euro 761.500,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 70.000 premi di Euro 2,00
n. 49.500 premi di Euro 3,00
n. 18.000 premi di Euro 7,00
n. 7.000 premi di Euro 15,00
n. 2.500 premi di Euro 20,00
n. 800 premi di Euro 100,00
n. 68 premi di Euro 250,00
n. 15 premi di Euro 1.000,00
n. 1 premio di Euro 80.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5.
1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco del giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
2. Per le vincite di importo superiore a Euro 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, mediante:
presentazione della stampa di un promemoria riportate i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;
presentazione di un documento di identificazione in corso di validita';
comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo;
La richiesta di pagamento puo' essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalita'. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.
3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6.
1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria.
 
Art. 7.
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2007

p. Il direttore generale: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007 U Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 282
 
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