Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda inoltrata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Siracusa: Confederazione italiana agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, unitamente al Consorzio di tutela vini DOC e loro e Moscato di Noto, con nota del 7 novembre 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino a denominazione di origine controllata «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» ; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Noto (Siracusa) il 12 luglio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 19 luglio 2007, presente il funzionario della regione Siciliana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «NOTO» Art. 1. La denominazione di origine controllata «Noto» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Moscato di Noto»; «Moscato di Noto» Liquoroso; «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»; «Noto» rosso; «Noto» Nero d'Avola. Art. 2. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica: «Moscato di Noto», «Moscato di Noto» Liquoroso, «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: interamente dal vitigno Moscato bianco; «Noto» rosso; Nero d'Avola: minimo il 65%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana; «Noto» Nero d'Avola; Nero d'Avola, minimo l'85%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione siciliana; Art. 3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare devono essere ad alberello o a controspalliera con una densita' minima di 4.000 piante per ettaro per le tipologie rosse e 3.500 per ll Moscato. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:
| | Titolo alcol volum nat Tipologia |Produzione uva t/ha| min % vol --------------------------------------------------------------------- {Moscato di Noto} | 12,5 | 11 --------------------------------------------------------------------- {Moscato di Noto} | | Liquoroso | 12,5 | 13 --------------------------------------------------------------------- {Moscato Passito di | | Noto} o {Passito di | | Noto}&ul1; | 12,5 | 12 --------------------------------------------------------------------- {Noto} rosso | 12 | 12 --------------------------------------------------------------------- {Noto} Nero d'Avola | 11 | 12,5
A detti limiti,anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva per ettaro dovra' essere riportata purche' la produzione non superi il 20%. Qualora venga superato anche tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine. Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima per ettaro deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'alcolizzazione dei vini liquorosi e l'eventuale affinamento, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Per tutte le tipologie e' consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 purche' all'interno della provincia di Siracusa e all'interno del territorio del comune di Ispica (Ragusa). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa. Per la tipologia «Moscato di Noto» liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5 dopo di che si puo' procedere all'aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potra' essere immesso al consumo prima dei cinque mesi a partire da quando e' stato alcolizzato. Le rese massime dell'uva in vino e del vino per ettaro, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, comprese altresi' le aggiunte occorrenti per l'elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le seguenti:
Tipologia |Resa uva/vino|Prod. max vino hl/ha --------------------------------------------------------------------- {Moscato di Noto} | 70% | 87,5 --------------------------------------------------------------------- {Moscato di Noto} Liquoroso | 70% | 87,5 --------------------------------------------------------------------- {Moscato Passito di Noto} o | | {Passito di Noto} | 50% | 62,5 --------------------------------------------------------------------- {Noto} rosso | 70% | 84 --------------------------------------------------------------------- {Noto} Nero d'Avola | 70% | 77
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Art. 6. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Moscato di Noto»: colore: dal giallo dorato piu' o meno intenso all'ambrato; profumo: caratteristico, fragrante di Moscato; sapore: aromatico, caratteristico di Moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui almeno 9,5% vol svolto; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l; «Moscato di Noto» liquoroso: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; profumo: delicato, fragrante di Moscato; sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol di cui almeno 15% vol svolto; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l; «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: colore: dal giallo dorato piu' o meno intenso all'ambrato; profumo: caratteristico, fragrante di Moscato; sapore: dolce, aromatico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui almeno 9,5% vol svolto; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 28 g/l. «Noto» rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; profumo: franco, intenso; sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco; titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l; «Noto» Nero d'Avola: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati; profumo: franco, intenso; sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto,fresco; titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle I.G.T. dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto. In relazione all'eventuale affinamento e/o conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore o percezione di legno. Art. 7. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», »selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nell'etichettatura del tipo passito e' consentito riportare la menzione «vino ottenuto da uve appassite al sole» se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite interamente mediante esposizione al sole. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. L'indicazione della categoria merceologica «Vino liquoroso di qualita' prodotto in regioni determinate» per il tipo liquoroso, deve essere riportata immediatamente al di sotto della Denominazione. La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge . Art. 8. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,5 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con tappo corona. E' ammessa tuttavia la confezione in bottiglia fino a lt. 3,00 esclusivamente in bottiglia bordolese. Per la sola tipologia «liquoroso» e' tuttavia ammesso il confezionamento in recipienti di vetro della capienza massima di 5 litri per un periodo di 5 anni a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. |
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