Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 luglio 2007
Monitoraggio del «patto di stabilita' interno» per l'anno 2007, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2007 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare ora attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 666, della citata legge n. 296 del 2006, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 27 giugno 2007 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 18 della G.U. <----
 
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