Gazzetta n. 180 del 4 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 giugno 2007
Attuazione dell'articolo 1, comma 894, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), concernente il Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali.

Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione - Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie locali e Ministero dell'economia e delle finanze

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, che ha istituito il «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», di seguito denominato «Fondo»;
Visto l'art. 1, comma 894, della richiamata legge n. 296/2006, che prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali istituita dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominata «Commissione», per stabilire i criteri di distribuzione ed erogazione del «Fondo»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Considerato che l'art. 1, comma 893, della legge finanziaria di cui sopra dispone l'utilizzo del Fondo per progetti degli enti locali, relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese;
Considerata l'esigenza che il Fondo finanzi progetti degli enti locali in ambiti di intervento che abbiano una valenza di sistema nazionale, armonici e conformi alla programmazione regionale, al fine di garantire la crescita complessiva dei territori e la sostenibilita' dei risultati, a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
Considerato che il processo di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa deve svilupparsi all'interno di una strategia coordinata e condivisa tra Stato, regioni e autonomie locali che promuovono intese ed accordi attraverso la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Considerato che la «Commissione» e' l'organismo chiamato a svolgere le funzioni istruttorie e consultive a supporto della Conferenza unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di regioni ed enti locali;
Considerata l'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare il sistema Paese e di garantire sia la standardizzazione dei parametri basilari dei progetti stessi, mediante modelli di cooperazione applicativa, sia la diffusione su tutto il territorio nazionale;
Acquisito il parere della «Commissione» reso in data 8 maggio 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 10 maggio 2007;
Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione del «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato «Fondo», e' finalizzata al finanziamento di progetti non coperti da precedenti finanziamenti nazionali, ovvero non compresi in altri gia' in atto.
2. I progetti dovranno essere presentati nei seguenti ambiti di intervento:
a) gestione integrata della logistica e della infomobilita' nel trasporto pubblico locale, mobilita' urbana ed extraurbana;
b) sistemi di misurazione, basati su tecnologie ICT, per la valutazione della qualita' dei servizi erogati dagli enti locali;
c) gestione digitale integrata dei servizi degli enti locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa a livello locale, regionale e nazionale;
d) integrazione e potenziamento dei Sistemi informativi del lavoro.
3. Con successivo decreto da emanarsi ai sensi del citato art. 1, comma 893, della legge n. 296 del 2006, entro il 31 marzo 2008 potranno essere modificati, per le annualita' 2008 e 2009, gli ambiti di intervento di cui al comma 1.
 
Art. 2.

1. La «Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali» di cui all'art. 14, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominata «Commissione», al fine di garantire la valenza sistemica dei progetti, indica parametri di qualita' concernenti la ricaduta territoriale degli investimenti, la sostenibilita' e la manutenzione, la capacita' di connessione con i progetti gia' finanziati nell'ambito dei piani di azione dell'e-government, la gestione dei rischi ed il project management.
 
Art. 3.

1. La dotazione finanziaria del «Fondo», pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' gestita dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali e per le autonomie locali ed e' iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilita' n. 7 intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali e per le autonomie locali.
2. Le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7448 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasferite dal Dipartimento del tesoro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dispone con successivo provvedimento l'assegnazione al competente centro di responsabilita'.
 
Art. 4.

1. I soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti sono individuati con procedure selettive alle quali possono partecipare anche per aggregazioni omogenee, secondo la tipologia di ente, comuni, province e comunita' montane. Le regioni sono tenute ad attestare la coerenza dei progetti presentati rispetto alla programmazione regionale. In caso di cofinanziamento regionale i progetti dovranno essere corredati da un documento regionale denominato «Piano Unitario degli Interventi» concertato con gli enti locali, al fine di garantire la sistematizzazione dei singoli progetti nell'ambito della programmazione regionale e definire la quota di cofinanziamento da parte delle regioni stesse.
2. I bandi sono emanati dal Dipartimento per gli affari regionali e per le autonomie locali nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Tra i criteri di selezione sono inclusi prioritariamente: il superamento del digital divide nei piccoli Comuni e nelle aree montane, la misura del cofinanziamento da parte delle amministrazioni, la dimensione e la rappresentativita' dell'aggregazione territoriale, la diffusione e la riutilizzabilita' del progetto presentato. Costituisce inoltre elemento qualificante della proposta la partecipazione al progetto di tutti i livelli di governo coinvolti nel processo di servizio.
4. L'importo del finanziamento a carico del Fondo non puo' essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto.
5. I soggetti attuatori dei progetti devono garantire l'unitarieta' di azione e la gestione progettuale in forma coordinata.
6. Le modalita' del finanziamento saranno disciplinate da apposita convenzione allegata al bando.
 
Art. 5.

1. Al fine di effettuare una valutazione sugli interventi e sull'esecuzione degli stessi e' istituita presso la «Commissione» una apposita struttura per il monitoraggio degli interventi composta da rappresentanti delle regioni, degli enti locali e dei Ministeri indicati all'art. 1, comma 894, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai componenti non spettano compensi. Agli eventuali rimborsi spese provvedono le amministrazioni di appartenenza nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Roma, 18 giugno 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
Lanzillotta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9 foglio n. 7
 
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