Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 luglio 2007
Riconoscimento dell'acqua minerale «San Vincenzo», in Aprilia, per l'imbottigliamento e la vendita e per la bibita in situ.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria

Vista la domanda in data 12 luglio 2006 con la quale la sig.ra Vincenzina Verdino, residente in Aprilia (Latina), via Caracolla n. 20, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Vincenzo» che sgorga da un pozzo denominato «Pozzo 5» nell'ambito del permesso di ricerca «Casalazzara» sito nel comune di Aprilia (Latina) per l'imbottigliamento e per la bibita in situ;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con nota del 3 aprile 2007;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;
Visti il decreto interministeriale salute - attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nella seduta del 1° marzo 2007 e del 20 giugno 2007;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:

Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua «San Vincenzo» che sgorga da un pozzo denominato «Pozzo 5» nell'ambito del permesso di ricerca «Casalazzara» sito nel comune di Aprilia (Latina).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; favorisce l'eliminazione di acido urico; favorisce la digestione e le funzioni epatobiliari».
 
Art. 3.
L'acqua minerale «San Vincenzo» puo' essere utilizzata per la bibita in situ nei casi in cui sia richiesto un effetto favorente la diuresi, l'eliminazione urinaria di acido urico, la digestione e le funzioni epatobiliari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' richiedente ed ai competenti organi-regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992 ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Roma, 13 luglio 2007
Il direttore generale: Fratello
 
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