Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3603).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del-l'11 maggio 2007, con il quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 gennaio 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» cosi' come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 2007;
Viste le richieste del 6 e del 28 giugno e del 17 luglio 2007 del Commissario delegato - prefetto di Alessandria, nonche' l'intesa formulata con nota del 15 giugno 2007 e dell'11 luglio 2007 della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della capitale della Repubblica»;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2007 n. 3564 recante «Interventi urgenti di protezione civile»;
Vista la nota del direttore ufficio speciale «Emergenza traffico e mobilita» del comune di Roma del 10 maggio 2007 nella quale viene rappresentata la necessita' di integrare il novero delle norme derogabili previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006;
Vista la nota del direttore ufficio speciale «Emergenza traffico e mobilita» del comune di Roma del 28 maggio 2007 nella quale viene rappresentata la necessita' di apportare talune modifiche alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006;
Acquisita l'intesa della regione Lazio in data 14 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, in data 13 novembre 2003 e in data 11 novembre 2004, nonche' l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2007;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello» cosi' come integrata dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3261 del 16 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello», n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3540 del 4 agosto 2006;
Vista la nota del soggetto attuatore n. 602 del 23 maggio 2007;
Vista la nota della regione Toscana dell'11 giugno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;
Vista la nota del 14 giugno 2007 del presidente della regione Marche - commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;
Vista la nota del 6 luglio 2007 dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto "Roma 2009"», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 3 marzo 2005, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004», e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del prefetto di Chieti - commissario delegato del 27 giugno 2007;
Vista la nota del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo del 6 luglio 2007;
Viste le note del 22 agosto e del 19 ottobre 2006 con la quale la regione Abruzzo ha rappresentato la gravita' della situazione determinatasi in conseguenza delle eccezionali grandinate verificatesi il giorno 13 agosto 2006 nelle province di Chieti e Pescara;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2006 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei predetti territori;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 2007;
Viste le note del 23 giugno e 5 luglio 2007 della regione Toscana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonche' procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 giugno 2005, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo», nonche' l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;
Viste le note del 6 giugno 2007 della provincia di Palermo e del 2 luglio 2007 del prefetto di Palermo;
Vista la nota n. 27647 del 29 giugno 2007 del Presidente della Regione siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, in particolare l'art. 2, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3576 del 29 marzo 2007;
Vista la nota del 22 maggio 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 31 maggio 2007 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2 e n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2007 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate alla ricostruzione della Basilica di S. Nicolo' di Noto»;
Vista la nota del 16 luglio 2007 del commissario delegato - prefetto di Siracusa;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;
Vista la nota del commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 6 luglio 2007 e la nota della regione Lazio del 18 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli»;
Vista la nota del presidente della regione Campania prot. n. 2815, del 29 giugno 2007;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. All'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Per accelerare le iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza il Commissario delegato, tenuto conto degli studi acquisiti e dei progetti realizzati, e' autorizzato a rimodulare il piano degli interventi provvedendo all'aggiornamento del cronoprogramma, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare, nonche' alla regione Piemonte ed agli enti locali interessati.
4. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio del comune di Serravalle Scrivia, il Commissario delegato, oltre alle deroghe gia' previste dalle precedenti ordinanze di protezione civile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 11, 12, 13, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 79, 88, 93, 132, 141, 221, 224, 225, 226, 227, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con societa' specializzate a totale capitale pubblico cui affidare, anche in qualita' di soggetto attuatore, l'incarico di gestione delle discariche esistenti nel sito inquinato ovvero altri compiti operativi per l'esecuzione delle attivita' previste dal piano degli interventi.
6. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 2003, sono aumentati di due unita'.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilita' del commissario delegato - prefetto di Alessandria.
2. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), le somme assegnate al commissario delegato ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per il sito di interesse nazionale con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, sono trasferite dal medesimo Dicastero al commissario delegato, in deroga alle procedure ed alle modalita' stabilite dal predetto decreto ministeriale.
 
Art. 2.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio della citta' di Roma ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento del contesto emergenziale nel settore del traffico e della mobilita', il commissario delegato, ferme le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri citata in premessa, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, all'art. 201 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, dopo le parole «stesse linee» sono aggiunte le seguenti parole: «al completamento della progettazione degli interventi di realizzazione delle linee del trasporto rapido di massa anche mediante accelerazione delle procedure tecnico amministrative preordinate all'approvazione dei progetti ed all'avvio della fase esecutiva».
 
Art. 3.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio della laguna di Orbetello ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento del contesto di emergenza ambientale, il commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, ove ritenuto indispensabile e previa acquisizione del parere da parte dell'A.R.P.A.T, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, all'art. 107 del decreto legislativo 6 aprile 2007, n. 152.
 
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita' produttive e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006 il commissario delegato - presidente della regione Marche e' autorizzato ad utilizzare, nel limite massimo del 25%, le risorse assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza di protezione civile da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'accesso al credito presso l'istituto finanziatore tramite gara ad invito alle migliori condizioni di mercato. La somma corrisposta dall'Istituto di credito e' versata nella contabilita' speciale n. 3200 intestata al commissario delegato. Alla restituzione di quanto anticipato dall'Istituto finanziatore, il commissario delegato provvede con le risorse finanziarie derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno relativi agli anni 2008 e 2009 previsti dal comma 1014 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 5.
1. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 le parole «a valere sulle risorse di cui all'art. 6 assegnate allo scopo dal commissario delegato ed» sono soppresse.
2. Ai rappresentanti del Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale e delle Cabine di regia di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 della citata ordinanza di protezione civile n. 3598/2007 che prendono parte alle sedute convocate dal commissario delegato e' riconosciuto il trattamento di missione spettante al personale dirigente di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nonche' a quelli necessari per l'espletamento delle funzioni attribuite al medesimo commissario delegato, si provvede nel limite massimo di euro 750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilita'.
4. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3598/2007.
 
Art. 6.
1. Per accelerare le iniziative finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 e all'ordinanza di protezione civile n. 3597 del 15 giugno 2007, in aggiunta alle deroghe ivi previste, e' altresi' autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Art. 7.
1. Il prefetto di Chieti - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 3 marzo 2005 provvede, in regime ordinario, al completamento, entro il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticita' conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le risorse presenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata ordinanza di protezione civile n. 3411/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 8.
1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie a fronteggiare il contesto di criticita' conseguente agli eventi metereologici con eccezionali grandinate verificatesi il 13 agosto 2006 nel territorio delle province di Chieti e Pescara, e' assegnata alla regione Abruzzo la somma di euro 2.500.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
2. La regione Abruzzo trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.
 
Art. 9.
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere per il completamento del piano predisposto dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3501 del 2006, le risorse finanziarie pari a Euro 905.507,80 a valere sulle economie derivanti dall'ultimazione delle attivita' di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3321 del 2003 e n. 3435 del 2005, gia' restituite al Fondo della protezione civile dalla regione Toscana, sono trasferite sulla contabilita' speciale ove ricorrano le condizioni di legge, ovvero sul bilancio regionale su appositi capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
 
Art. 10.
1. Allo scopo di consentire il completamento delle attivita' residue finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in atto e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250 del 2002, il prefetto di Palermo e' confermato, fino al 31 dicembre 2007, commissario delegato per fronteggiare, in regime ordinario, la situazione di criticita' conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le risorse finanziarie giacenti sulle contabilita' speciali intestate ai commissari delegati, presidente della Regione siciliana, sindaco di Palermo e presidente della provincia di Palermo, sono trasferite ai rispettivi bilanci in appositi capitoli di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
 
Art. 11.
1. Per consentire il proseguimento delle iniziative commissariali evitando ogni possibile soluzione di continuita' ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005 art. 2, citate in premessa, l'ing. Claudio Rinaldi e' confermato nella qualita' di commissario delegato negli incarichi ivi previsti, nonche' in qualita' di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3487 del 2005 citata in premessa.
 
Art. 12.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, cosi' come modificato dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3602 del 9 luglio 2007 il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il Ministro dell'interno procede all'espletamento delle procedure selettive cui sono ammessi coloro che hanno gia' svolto attivita' connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso le Amministrazioni dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale cosi' reclutato e' assunto nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1».
 
Art. 13.
1. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione del commissario delegato con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la tempestiva attuazione degli obiettivi indicati nel decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le modalita' di utilizzazione dei magistrati ordinari collocati in posizione di fuori ruolo e di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 2006 e all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006, sono definite d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 14.
1. Tenuto conto della necessita' di assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal commissario delegato - prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attivita' consultive fino al 31 dicembre 2007.
 
Art. 15.
1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, alle seguenti disposizioni:
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 16, 42, 48 e 121;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse collegate all'applicazione del predetto decreto legislativo;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 118, 120, 121, 145, 152, 154, 158, 164 e 168;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5 e 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36.
 
Art. 16.
1. Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati a fronteggiare la grave situazione di criticita' determinatasi nel comune di Potenza nell'area di «Bosco Piccolo» e' assegnata la somma di 2.000.000,00 al medesimo comune.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il sindaco di Potenza predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'Amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 17.
1. Nell'ambito del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Liguria e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, ed al fine di porre in essere i necessari interventi volti a fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici in atto nel Parco delle Cinque Terre, e' assegnata la somma 2.000.000,00 al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006, da trasferire nell'apposita contabilita' all'uopo istituita.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe conferiti con l'ordinanza di protezione civile sopra citata, predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 18.
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare la grave situazione determinatasi nel comune di Villandro in provincia di Bolzano, nonche' per i necessari interventi di protezione e consolidamento delle pareti rocciose in localita' Pontives - s.s. n. 242, e' assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di euro 2.000.000,00, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione provinciale predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la provincia autonoma di Bolzano trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese.
 
Art. 19.
1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3601 del 6 luglio 2007, e' autorizzato ad avvalersi di quattro unita' di personale distaccato dalla Polizia di Stato, alle quali e' riconosciuto un rimborso per le spese di missione nella misura di cento euro giornaliere, a valere sulla contabilita' speciale del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania che presenta le occorrenti disponibilita'.
2. Il comma 2 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 e' cosi' sostituito: «2. Ai relativi oneri, ivi compresi quelli derivanti dalle spese per il soggiorno presso la sede di servizio, in deroga alla normativa vigente, si provvede a carico delle risorse della gestione commissariale».
 
Art. 20.
1. All'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, dopo le parole «per la disciplina del traffico» aggiungere le seguenti: «cittadino e dell'area aeroportuale»; all'art. 1, comma 3, dopo le parole «variante allo strumento urbanistico generale» aggiungere le seguenti: «ed allo strumento di pianificazione portuale,» ed all'art. 2, comma 1 le parole «nel limite del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di cinque unita» e le parole «nel limite massimo di trenta unita» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di trentadue unita».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
 
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