Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 24 luglio 2007
Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e, in particolare, l'art. 14, che impone ad ogni Stato membro dell'Unione di designare uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni del regolamento medesimo;
Vista la nota della Commissione europea - Direzione generale dell'energia e dei trasporti, n. 246 del 9 gennaio 2007, in ordine all'applicazione del predetto regolamento;
Vista la nota n. MINFTRA/DIP. 3/368 del 29 gennaio 2007, del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea;
Vista la nota n. 0026767/TPA/DIRIGEN del 19 aprile 2007 dell'ENAC;
Considerato che i destinatati degli obblighi derivanti dal gia' citato regolamento n. 1107/2006 sono i vettori aerei ed i gestori aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'ENAC;
Decreta:

Art. 1.
Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. A decorrere dal 26 luglio 2007, l'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, ai sensi dell'art. 14 del regolamento medesimo.
2. L'ENAC, con cadenza semestrale, invia una relazione al Ministero dei trasporti in ordine all'applicazione del regolamento.
3. Il Ministero dei trasporti, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, puo' disporre specifiche ispezioni per garantire l'applicazione del regolamento.
 
Art. 2.
Disposizioni finali

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui al precedente art. 1, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2007
Il Ministro: Bianchi
 
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