Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2007
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, risultati revocati nel corso dell'anno 2006 e delle relative modalita' di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti destinatari;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai fini dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale e' stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;
Considerato che il richiamato art. 11-bis dispone che all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29, trasmesso con nota n. 629/5° del 26 gennaio 2006, adottato dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa con i presidenti delle commissioni lavori pubblici, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari di parte degli ulteriori contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005, nonche' le relative modalita' di erogazione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il quale, in coerenza con l'atto di indirizzo attuativo del citato comma 29 adottato dalle sopra citate commissioni parlamentari e trasmesso con nota del 16 febbraio 2006, sono stati individuati gli interventi e i soggetti beneficiari dell'ulteriore parte dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005, nonche' gli interventi e i soggetti beneficiari di quelli recati per l'anno 2006 dallo stesso art. 11-bis per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 575, della legge n. 266 del 2005;
Viste le note n. 0097395 del 31 luglio 2006, n. 0115929 del 5 settembre 2006 e n. 0145405 del 10 novembre 2006, con le quali, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7 dei decreti ministeriali 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006, sono stati trasmessi ai presidenti delle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli enti inadempienti ed il riepilogo dei contributi revocati per gli anni 2005 e 2006 di cui all'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni;
Viste le note 2007/0016428/GEN/CP del 28 maggio 2007 e n. 198/5°Cp del 14 giugno 2007 con le quali sono state trasmesse le risoluzioni approvate, rispettivamente, dalle commissioni riunite 5ª e 8ª della Camera dei deputati, in data 8 maggio 2007, e del Senato della Repubblica, in data 17 maggio 2007, che impegnano il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione dei contributi revocati di cui all'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni, alle priorita' puntualmente indicate nelle stesse risoluzioni;
Considerato che sullo schema di provvedimento predisposto da questo Ministero per l'attribuzione dei contributi in questione, secondo le priorita' come sopra individuate, le predette commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole nella seduta del 1° agosto 2007;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari degli ulteriori contributi statali recati per gli anni 2005 e 2006 dall'art. 11-bis della citata legge n. 248 del 2005 e successive modificazioni, risultati revocati nel corso dell'anno 2006, alla cui attribuzione deve provvedere il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche' all'individuazione delle caratteristiche e dei termini per l'invio delle attestazioni da parte degli enti beneficiari;
Decreta:

Art. 1.
1. I contributi statali di cui all'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, in relazione ai quali e' stata disposta la revoca, nel corso dell'anno 2006, da parte del Ministero dell'economia e finanze, ai sensi dell'art. 7 dei decreti ministeriali 1° marzo 2006 e 7 marzo 2006, sono destinati al finanziamento degli interventi ed in favore degli enti individuati negli allegati elenchi 1 e 2, che formano parte integrante del presente decreto, per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in conformita' a quanto indicato nelle risoluzioni adottate dalle commissioni parlamentari citate in premessa.
 
Art. 2.
1. Le quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2 riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono attribuite dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante corrispondenti erogazioni a valere sulle autorizzazioni di spesa recate per gli anni 2005 e 2006 dal citato art. 11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2005, iscritte per l'anno finanziario 2007 nel conto dei residui del capitolo 7536 dell'U.P.B. 4.2.3.17 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi articoli 3 e 4.
 
Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati negli allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello A che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere la dichiarazione, distintamente per intervento finanziato, che il contributo individuato in proprio favore negli allegati elenchi 1 e 2 ha formato oggetto di impegno formale entro la data del 30 settembre 2007 e deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo stesso, tenendo conto delle disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati negli allegati elenchi 1 e 2 sono tenuti a compilare una attestazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione, con riferimento alle quote dei contributi individuate negli allegati elenchi 1 e 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per ciascun intervento finanziato, una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.
 
Art. 5.
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ufficio X - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2007, pena la revoca del contributo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per evitare che eventuali disguidi postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dall'art. 7, copia delle attestazioni di cui agli articoli 3 e 4 deve essere tempestivamente inoltrata, tramite fax (al numero 06-47614438), all'ufficio indicato al comma 1, unitamente a copia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'ufficio postale accettante.
4. Contestualmente all'invio delle attestazioni, i soggetti beneficiari dei contributi devono fornire, inoltre, l'indicazione dei nominativi e dei recapiti (telefonici, fax o e-mail) cui fare riferimento qualora si renda necessario acquisire eventuali elementi integrativi utili al completamento dell'istruttoria.
 
Art. 6.
1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli articoli 3 e 4 e alla verifica della relativa regolarita', provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento individuate negli allegati elenchi 1 e 2, sulla base dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile per tale scopo sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari utili indicazioni in merito alle erogazioni effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono pubblicati sul sito web del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti decentrati».
 
Art. 7.
1. I contributi statali individuati negli allegati elenchi 1 e 2 devono intendersi revocati qualora gli enti beneficiari a cui sono stati attribuiti non provvedano nei termini previsti agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come individuati agli articoli 3, 4 e 5.
2. Entro il 15 novembre 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati.
3. I contributi relativi all'anno 2005 devono considerarsi revocati definitivamente al 31 dicembre 2007, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, qualora entro tale data non sia possibile acquisire dalle commissioni parlamentari competenti l'atto di indirizzo necessario per adottare, entro lo stesso termine, il relativo decreto ministeriale di attribuzione.
4. I contributi relativi all'anno 2006, invece, ancorche' revocati e non riassegnati alla data del 31 dicembre 2007, possono essere attribuiti anche nel corso dell'anno 2008, con l'adozione di apposito decreto ministeriale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di indirizzo parlamentare previsto dal comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
 
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