Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2007
Ulteriori disposizioni per le procedure di rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, ai sensi dell'articolo 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali e' previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;
Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunita' europee n. 2003/530/CE, che accorda allo Stato italiano la possibilita' di consentire ai produttori di versare il prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, in rate annuali di uguale importo senza interessi in un periodo non superiore a quattordici anni a partire dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante «Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 novembre 2003, recante «Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 giugno 2004, recante «Proroga dei termini stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernenti disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003», che ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della rateizzazione allo scopo di consentire ai produttori di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate nei procedimenti riuniti C-231/00, C-0303/00 e C-451/00; nel procedimento C-495/00 nonche' nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 novembre 2004, recante «Proroga delle procedure di rateizzazione del prelievo supplementare, relativo al regime delle quote di produzione del latte bovino, ai sensi dell'art. 10, comma 34, della legge 30 maggio 2003 n. 119»;
Tenuto conto che la decisione del 16 luglio 2003, n. 2003/530/CE, del Consiglio delle Comunita' europee, impone che il versamento della prima rata annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 2004, e che pertanto occorre porre in essere quanto necessario per rispettare i termini di tale accordo;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione dell'Unione europea, con nota n. 002570 del 29 gennaio 2007, che ritiene conformi alla decisione del 16 luglio 2003 del Consiglio delle Comunita' europee n. 2003/530/CE, nuove adesioni al beneficio della rateizzazione, a determinate condizioni;
Ritenuta l'opportunita' di consentire ai produttori che ne hanno interesse di aderire al beneficio della rateizzazione di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 giugno 2007;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le istanze di adesione al versamento rateale del prelievo supplementare latte bovino dovuto per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, redatte su apposito modulo predisposto da AGEA sono presentate dai produttori interessati alle amministrazioni regionali competenti che provvedono alla loro istruzione.
2. Le domande istruite con esito favorevole sono comunicate dalle amministrazioni regionali all'AGEA attraverso il SIAN.
3. Le istanze di adesione e le relative procedure istruttorie devono rispettare tutte le condizioni previste dal decreto ministeriale 30 luglio 2003 e successive modificazioni, nonche' le ulteriori condizioni previste dalla nota della Commissione n. 002570 del 29 gennaio 2007. Tali condizioni prevedono:
a) la rinuncia al contenzioso in essere;
b) il versamento del prelievo supplementare non versato afferente alla campagna 2002-2003 e seguenti, con i relativi interessi maturati;
c) l'impegno ad effettuare il materiale versamento del prelievo per le campagne successive;
d) il versamento del prelievo dovuto dal 1995-1996 al 2001-2002 in non piu' di quattordici rate annuali, senza interessi, a partire dal 2004, previo versamento delle rate gia' scadute ed i relativi interessi maturati;
e) l'importo minimo delle singole rate non puo' essere inferiore a 100 euro.
4. Gli interessi maturati devono essere calcolati secondo quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.
5. L'AGEA, sulla base delle istanze autorizzate dalle amministrazioni regionali, informa entro il mese di novembre, ogni singolo produttore interessato circa le modalita' con cui devono essere effettuati i versamenti.
6. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facolta' di rateizzazione e' tenuto ad effettuare i versamenti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
7. Le procedure di riscossione mediante ruolo avviate nei confronti dei produttori, di cui al comma 6), e degli acquirenti si intendono interrotte. Gli oneri derivanti dall'interruzione dell'eventuale procedura di riscossione mediante ruolo sono totalmente a carico del produttore richiedente.
8. Qualora un produttore non effettui il versamento rateale di quanto richiesto entro il termine di cui al comma 6, o non sia in regola con i versamenti del prelievo supplementare relativo alle campagne 2002-2003 e successive o non abbia ottemperato per intero alla espressa rinuncia del contenzioso in essere, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi l'AGEA informa la regione o la provincia autonoma competente per territorio, la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al recupero delle somme sulla base delle procedure di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003, ivi compresa l'applicazione degli interessi.
9. L'AGEA provvede a rendicontare, entro il mese di aprile di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'attuazione del comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2007
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 309
 
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