Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 luglio 2007
Modificazioni ed integrazioni con effetti nell'anno 2007 del Titolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 175/07).

Nella riunione 16 luglio 2007

Visti:
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
• il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
• l'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
• l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04, come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 48/04);
• la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2005 n. 140/05 (di seguito deliberazione n. 140/05);
• la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006 n. 104/06 (di seguito deliberazione n. 104/06);
• l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
• l'Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV);
• il documento per la consultazione 18 marzo 2005 recante sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005);
• le lettere della societa' Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 19 marzo 2007 (prot. Autorita' 007113 del 22 marzo 2007, di seguito: lettera 19 marzo 2007).

Considerato che:
• con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalita' di concorrere alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva per far fronte all'aleatorieta' della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
• l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale e' caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita da Terna, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva operativa che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, viene acquisita con metodi di mercato;
• l'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorita' definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio, con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
• la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la congiunturale situazione di inadeguatezza di capacita' produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
• in attuazione di quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, con deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e l'entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo e che, ad oggi, tale sistema definitivo non e' ancora entrato in funzione;
• la deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilita' della capacita' produttiva con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2004, all'anno 2005 e all'anno 2006;
• l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l'Autorita' definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna dovra' elaborare una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica;
• le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005 hanno evidenziato, da un lato, elementi di criticita' di alcuni operatori rispetto agli orientamenti formulati dall'Autorita' e, dall'altro, hanno fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l'Autorita' dovrebbe definire per il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 379/03;
• nell'anno 2006 si e' registrata una differenza pari a 83,6 milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ed i costi a tal fine sostenuti a tal fine da Terna nel medesimo periodo, di cui 21,4 milioni di euro relativi al gettito GCApi di cui all'articolo 35 e 62,2 milioni di euro relativi al gettito Gs di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 48/04, come documentato nella lettera 19 marzo 2007;
• il corrispettivo unitario CAPI e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento RICR sono stati definiti per gli anni 2004, 2005 e 2006 sulla base dell'articolazione delle ore dell'anno per fasce di cui alla Tabella I dell'Allegato A della deliberazione n. 5/04, vigente nei rispettivi anni;
• la Tabella 1 del TIT stabilisce le fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilita' oggetto delle disposizioni del medesimo TIT, ossia i servizi di trasmissione dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica, acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e misura dell'energia elettrica;
• a decorrere dal 1 gennaio 2007, la Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 181/06 fissa le nuove fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilita' oggetto delle disposizioni del TIT e del TIV e che tali fasce, essendo state identificate con la finalita' di raggruppare ore omogenee in termini di prezzo atteso dell'energia elettrica all'ingrosso, prevedono esclusivamente una differenziazione infra-giornaliera e infra-settimanale delle ore dell'anno senza prevedere alcuna forma di differenziazione stagionale;
• il livello dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso dipende dal grado di concorrenzialita' del mercato e quindi non necessariamente riflette adeguatamente il diverso livello di criticita' per il sistema elettrico nazionale nelle diverse ore dell'anno, ossia il diverso grado di rischio di inadeguatezza della capacita' di produzione disponibile ai fini della copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva;
• per le ragioni di cui al precedente alinea, le nuove fasce di cui la alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 181/06 non sono sufficienti a discriminare in maniera accurata le ore di potenziale criticita' del sistema elettrico nazionale nell'arco dell'anno;
• per articolare il corrispettivo unitario CAP1 secondo le nuove fasce di cui alla Tabella 1 della deliberazione n. 181/06, preservando l'efficacia del segnale economico offerto dal medesimo corrispettivo articolato secondo le fasce di cui alle versioni della Tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione n. 5/04, vigenti negli anni dal 2004 al 2006, occorrerebbe discriminare in maniera piu' accurata fra giorni caratterizzati da differenti gradi di criticita' per il sistema elettrico (per esempio distinguendo almeno tra criticita' altissima, alta e media) e di ridefinire i parametri alfa e betaF in modo da ridistribuire opportunamente il gettito destinato al corrispettivo CAP1;
• il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per l'anno 2007 deve essere sostituito da un meccanismo di regime che risponda ai criteri fissati dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 e che sia in grado di trasferire agli operatori un corretto segnale economico sia in situazioni di inadeguatezza di capacita' produttiva che in situazione di eccesso di capacita' produttiva, quale quella cui ci si trova di fronte nell'anno corrente e in quelli a venire.
Ritenuto che sia:
• necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per il periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 e antecedente l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 379/03;
• opportuno che il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per l'anno 2007 ricalchi quello operativo negli anni precedenti in vista delle definizione del meccanismo di regime;
• opportuno anche per l'anno 2007, articolare il corrispettivo CAP, secondo le fasce di cui alla Tabella 1 del T1T vigente per l'anno 2006 aggiornate per l'anno 2007 in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festivita' infrasettimanali;
• opportuno che il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, tenuto conto anche dei residui relativi all'anno 2006, sia ripartito tra lo specifico corrispettivo di cui all'articolo 35 della deliberazione n. 48/04 e l'ulteriore corrispettivo di cui all'articolo 36;
• opportuno utilizzare, nell'anno 2007, il residuo 2006 relativo al parametro GcAP1 per il finanziamento dello specifico corrispettivo di cui al comma 35 della deliberazione n. 48/04 ed il residuo 2006 relativo al parametro Gs per il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'articolo 36 della medesima deliberazione n. 48/04
DELIBERA

1. di modificare ed integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2007:
• all'articolo 1, all'alinea: "• prezzo medio off-peak(m) e' la media aritmetica del prezzo di cui alla deliberazione n. 168/03, comma 19.3, lettera c), nelle ore di tale mese m denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi';" le parole "n. 168/03, comma 19.3, lettera c)," sono sostituite dalle parole "n. 111/06, articolo 30, comma 30.4, lettera c),";
• all'articolo 32, comma 32.2, alla parola "2004" sono sostituite le parole "di ciascun anno";
• all'articolo 35, comma 35.6, le parole "che deve essere stimata dalla medesima Terna" sono soppresse e la parola "Terna" e' sostituita dalle parole "Il Gestore della rete";
• all'articolo 35, dopo il comma 35.8, e' aggiunto il seguente comma:
"35.9 Terna determina, per l'anno 2007, il valore del parametro Gcnpi tenendo conto che:
a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1, e' pari al prodotto tra 0,037 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007;
b) la differenza tra il valore assunto dal parametro GcAP1 nell'anno 2006 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacita' produttiva nel medesimo anno 2006 e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2007;
c) i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilita' di capacita' produttiva definita ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento.";
• all'articolo 36, comma 36.3.1, dopo le parole "per l'anno 2006" sono inserite le parole "e l'anno 2007";
• all'articolo 36, comma 36.4.1 dopo le parole "per l'anno 2006" sono inserite le parole "e l'anno 2007";
• all'articolo 36, comma 36.6, la parola "Terna" e' sostituita dalle parole "Il Gestore della rete";
• dopo il comma 36.10 sono aggiunti i seguenti commi:
"36.11 Terna determina, per l'anno 2007, il valore del parametro Gs, come differenza tra:
a) il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, aumentato delle disponibilita' residue di cui al comma 36.12;
b) il gettito di cui al comma 35.9, lettera a).
36.12 Le disponibilita' residue da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2007 sono pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro Gs nell'anno 2006 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 36.5 riconosciuti da Terna per la ulteriore remunerazione della capacita' produttiva nel medesimo anno 2006.".

2. Per l'anno 2007, per il Titolo 4 della deliberazione n. 48/04 si applica la tabella di articolazione delle fasce di cui al successivo punto 3.

3. Terna aggiorna la tabella 1 dell'Allegato A del TIT in vigore nell'anno 2006 per l'anno 2007 in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festivita' infrasettimanali, e ne invia proposta all'Autorita' entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; qualora l'Autorita' non si pronunci entro i 5 giorni successivi, la tabella si ritiene approvata e Terna pubblica tempestivamente la medesima tabella sul proprio sito internet.

4. Di ripubblicare, a seguire, l'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 16 luglio 2007 Il Presidente: Ortis
 
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