Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 16 luglio 2007
Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile da parte della societa' Enel Produzione S.p.a., ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2006, n. 178/06 per la societa' Enel Produzione S.p.a. (Deliberazione n. 178/07).

Nella riunione del 16 luglio 2007

Visti:
• la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• la legge 10 ottobre 1990, n. 287
• il decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108 (di seguito legge n. 108/06) recante "Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale";
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto del Ministro delle Attivita' Produttive 12 dicembre 2005;
• l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato;
• la deliberazione dell'Autorita' 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);
• la nota della Direzione Mercati dell'Autorita' recante "Quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06 per la societa' Enel Produzione Spa" (di seguito: nota della Direzione Mercati).

Considerato che:
• l'articolo 3, comma 4 della deliberazione n. 178/06 stabilisce che il Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorita', ora Direttore della Direzione Mercati dell'Autorita' (di seguito: Direttore Mercati), sia responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito delle richieste fatte pervenire dagli utenti del dispacciamento per la reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione ad olio combustibile ai sensi della legge n. 108/06;
• l'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 178/06 affida al Direttore Mercati il compito di richiedere agli utenti del dispacciamento ammessi al procedimento di cui al precedente alinea tutti i dati necessari al fine della suddetta determinazione e di proporre all'Autorita', per l'approvazione, i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, determinati secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 178/06;
• la societa' Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione), ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 178/06, con lettera in data 30 ottobre 2006, prot. n. P2006003980 (prot. Autorita' n. 27472 in data 3 novembre 2006) ha formulato richiesta di ammissione alla reintegrazione dei maggiori costi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, (di seguito: lettera di istanza), e che con lettere in data 28 dicembre 2006, prot. n. Ep/P2006004787, (prot. Autorita' n. 540 in data 10 gennaio 2007) ha trasmesso alcuni dati preliminari ritenuti utili alla quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06;
• il Direttore Mercati, con lettera in data 7 maggio 2007, prot. Autorita' n. GB/M07/2062/ELT/FPA/mpz-dv, ha comunicato a Enel Produzione l'ammissione al procedimento amministrativo ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, richiedendo l'invio dei dati e delle informazioni necessarie alla quantificazione dei predetti corrispettivi;
• Enel Produzione, con lettera in data 11 giugno 2007, prot. n. Ep/P2007002293 (prot. Autorita' n. 15033 in data 20 giugno 2007) ha trasmesso all'Autorita' i dati e le informazioni richieste dal Direttore Mercati;
• in esito al procedimento amministrativo, sulla base degli elementi contenuti nella nota della Direzione Mercati, la quantificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, per Enel Produzione, risulta pari a 65.788.475,23 euro.
Ritenuto opportuno:
• approvare i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, per Enel Produzione, come determinati in esito al predetto procedimento amministrativo, nella misura pari a 65.788.475,23 euro
DELIBERA

1. di approvare i corrispettivi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 108/06, per Enel Produzione, nella misura pari a 65.788.475,23 di euro;

2. di trasmettere il presente provvedimento e la nota della Direzione Mercati a Enel Produzione;

3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 16 luglio 2007 Il Presidente: Ortis
 
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