Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2007
Gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;
Visto il decreto interdirettoriale del 3 aprile 2003 del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione, i concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce del mutato assetto distributivo;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli importi dovuti, per le attivita' inerenti i concorsi pronostici su base sportiva, dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione dei concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel testo del presente decreto, ai termini di cui in appresso viene attribuito il significato riportato affianco di ciascuno di essi:
a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici su base sportiva di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) concessionario, indica l'operatore di gioco selezionato da AAMS in base a procedura pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
d) concessione, indica l'atto di affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
e) settimana contabile di riferimento, indica il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
f) giocata a caratura, indica la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
g) recupero aggio su concorsi a rimborso, indica l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative a concorsi soggetti a rimborso e prescritti nella settimana contabile di riferimento;
h) incasso totale lordo, indica la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
i) saldo settimanale, indica il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, comprensivo del «recupero aggio su concorsi a rimborso», e le seguenti voci:
I) le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
II) il compenso dei punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
III) i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
IV) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.
j) ricevuta di partecipazione, indica il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
k) schedina di gioco, indica il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
l) terminale di gioco, indica l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
m) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva;
n) punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, abilitato da AAMS alla commercializzazione dei concorsi pronostici su base sportiva, che gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entita'.
 
Art. 2. Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad
AAMS
1. Il concessionario versa sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS.
2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del versamento del saldo settimanale, e' tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.
 
Art. 3.
Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS
1. A riscontro del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari sono istituiti capitoli di spesa afferenti:
a) montepremi e rimborsi;
b) imposta unica;
c) importi di spettanza di AAMS;
d) importi di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo.
 
Art. 4.
Altri versamenti
1. I versamenti di spettanza dell'Istituto per il credito sportivo sono effettuati da AAMS entro la fine di ogni mese, relativamente ai concorsi pronostici chiusi nel mese precedente.
2. L'imposta unica dovuta e' versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 5.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione delle vincite o dei rimborsi per gli importi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli.
2. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di vincite sia di rimborsi per importi complessivi uguali a quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni seguono le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli.
3. In caso di annullamento del concorso i premi precedenti assegnati ai giocatori sono erogati utilizzando la parte del montepremi di competenza del concorso annullato di cui alle lettere b) e d) dell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 19 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dei premi precedenti non coperto dal montepremi del concorso annullato e' erogato da AAMS utilizzando le somme, di cui all'art. 1, comma 283, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, destinate alle spese di gestione di spettanza dell'amministrazione stessa.
 
Art. 6.
Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite
1. Il concessionario apre un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza settimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o soggette a rimborso verificate dal concessionario stesso, effettua il versamento dell'importo complessivo delle ricevute vincenti e/o soggette a rimborso, di importo unitario superiore a 3.000,00 euro.
2. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui al comma 1, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
a) contabilita' bimestrale (modelli CPS.amm.p. e CPS.p. allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza settimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente compilati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;
b) la contabilita' di cui al punto a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 
Art. 7. Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo
settimanale
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al versamento del saldo settimanale, nonche' di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:
a) contabilita' bimestrale (modello CPS.amm.e. allegato 3) contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli CPS.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale;
b) la contabilita' di cui al punto a) e' resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di concorsi pronostici approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2007
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 394
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 23 a pag. 27 della G.U. <----
 
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