Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 luglio 2007
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «Societa' cooperativa fra produttori di latte a r.l.».

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Considerato che il secondo periodo del sopra richiamato comma 1190 prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006;
Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;
Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, alle pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;
Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, della Societa' Italia Lavoro e delle parti sociali;
Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. 14/0006658 del 20 giugno 2007;
Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 22 febbraio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Societa' cooperativa fra produttori di latte a.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 8), 9);
Considerato che nel verbale del suddetto accordo del 22 febbraio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Societa' cooperativa fra produttori di latte a.r.l. del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a venti dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007;
Vista l'istanza di prima concessione del trattamento di CIGS in deroga, pervenuta il 19 marzo 2007, con i relativi allegati, e, in particolare, la scheda 1/A, da cui risulta anche il dettaglio mensile delle sospensioni;
Vista l'ulteriore documentazione consegnata all'ispettore incaricato degli accertamenti in data 19 luglio 2007 e considerate le risultanze evidenziate nella relazione redatta dal suddetto ispettore incaricato, protocollata in data 20 luglio 2007;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati:
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 22 febbraio 2007, in favore del personale della Societa' cooperativa fra produttori di latte a r.l., in forza presso l'unita' aziendale sita in Cisterna di Latina - loc. Cerciabella, s.n.c., per un massimo di venti lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' superiore ai novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica di operaio, impiegato, quadro e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione dell'attivita' lavorativa con oneri a carico di altro ente statale.
 
Art. 3.
La societa' predetta e' tenuta all'immediata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco nominativo dettagliato dei dipendenti ai quali erogare il trattamento, composto da un massimo di venti lavoratori, ed a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 4.
1. La societa' predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della CIGS.
2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la societa' provvedera', altresi', agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 4.
 
Art. 5.
Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.
 
Art. 6.
1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'INPS, Italia Lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.
2. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini predetti, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili.
3. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e direzione regionale del lavoro per il Lazio.
4. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornira' ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della CIGS autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.
5. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di CIGS in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.
 
Art. 7.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2007
Il direttore regionale: Buonomo
 
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