Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 luglio 2007
Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;
Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
Visto l'art. 2, comma 6, lettera a), della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attivita' connesse in agricoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il nuovo art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attivita' considerate comunque produttive di reddito agrario;
Vista la classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006. con l'unita delega di funzioni. registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 2451 dell'8 marzo 2007, con la quale viene chiesta la modifica della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;
Decreta:
Art. 1.
Individuazione dei beni oggetto delle attivita' agricole
1. I beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Classificazione attivita' economiche
1. Le attivita' agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003.
 
Art. 3.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2007
Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 309
 
Allegato
TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 -15.12.0);
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0);
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0);
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2);
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);
Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2);
Produzione di aceto (ex 15.87.0);
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);
Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0);
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 15.89.0);
Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce (ex 15.20.2);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attivita' di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente decreto viene emanato sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir, le quali dispongono che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le attivita' agricole per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale.
Le modifiche che hanno interessato l'elenco della tabella dei prodotti allegata al previdente decreto del 19 marzo 2004 riguardano l'inclusione delle seguenti attivita':
1. produzione di prosciutti, salami ed insaccati che normalmente rappresenta una attivita' esercitata dagli allevatori;
2. disidratazione di erba medica la quale e' una attivita' praticata normalmente dai produttori agricoli di foraggio anche se la stessa e' inclusa nella classificazione ATECOFIN 2004 tra le attivita' non agricole;
3. lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele che vengono esplicitamente incluse anche in relazione alle nuove disposizioni recate dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (legge sull'apicoltura) ma che di fatto potevano gia' configurarsi attivita' agricole;
4. attivita' relative alla piscicoltura, con riguardo, in particolare, alla produzione di filetti di pesce;
5. attivita' di manipolazione che risulta essere riferita a tutte le attivita' citate nei gruppi e nelle classi previste dal decreto.
Le disposizioni previste dal decreto entrano in vigore con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; tale previsione assume rilievo dal momento che il comma 1093, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 permette anche alle societa' di persone, alle societa' a responsabilita' limitata e alle cooperative che rivestono la qualifica di societa' agricola di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 99/2004 di poter optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Tuir.
Rimane fermo il principio generale desumibile dalle disposizioni del Tuir secondo il quale per le persone fisiche e le societa' semplici le modifiche hanno valore per l'anno 2007 in quanto il periodo di imposta per tali soggetti coincide con l'anno solare.
 
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