Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2007
Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di alimenti arricchiti e integratori alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo, comma 6, nonche' l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;
Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche;
Visto l'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 21 maggio 2004 n. 169, relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992, con l'inserimento degli stabilimenti risultati idonei alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari con le relative tipologie produttive autorizzate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998 regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 111/1992, a cui rinvia anche il decreto legislativo n. 169/2004, che stabilisce all'art. 5 che le autorizzazioni alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari devono essere rilasciate dal Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;
Ritenuto di dover rilasciare una autorizzazione provvisoria per gli stabilimenti che abbiano superato i limiti temporali previsti dal sopracitato decreto, come da parere favorevole espresso dal Capo dipartimento, di cui alla nota del 14 febbraio 2006;
Visto il parere favorevole delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio all'emanazione di tali autorizzazioni provvisorie;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, relativo alle procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione temporanea, ai sensi della Circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3;
Constatato che per tali stabilimenti sono ancora in corso le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
Visto il proprio decreto 21 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2006, relativo all'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 marzo 2006 alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 maggio 2007, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari;
Decreta:
1. In attuazione delle norme citate in premessa, nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, e' inserito l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 maggio 2007, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari.
2. Sono incluse nell'elenco anche le imprese titolari di autorizzazioni provvisorie rilasciate per decorrenza dei limiti temporali fissati dall'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998.
3. Sono escluse le imprese operanti ai sensi della Circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3, in attesa del completamento della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 28 febbraio 2006.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2007
Il Ministro: Turco
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 37 a pag. 52 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone