Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 agosto 2007
Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 205/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 agosto 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
il decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/2004 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05.
Considerato che:
nell'ambito del procedimento istruttorio di cui all'art. 2, comma 7, del decreto 29 settembre 2005, il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che avrebbe provveduto ad includere nelle reti di trasporto regionale, salvo diverso avviso dell'Autorita', le reti delle societa' Carbotrade Spa (lettera del 6 febbraio 2007, prot. Autorita' n. 3546 del 13 febbraio 2007), Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (lettera del 13 ottobre 2006, prot. Autorita' n. 26480 del 24 ottobre 2006), Metanodotto Alpino Srl (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorita' n. 25799 del 17 ottobre 2006), Retragas Srl (lettera del 20 febbraio 2007 prot. Autorita' n. 4432 del 23 febbraio 2007), Snam Rete Gas Spa (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorita' n. 26479 del 24 ottobre 2006), Societa' Gasdotti Italia Spa (lettera del 6 febbraio 2007 prot. Autorita' n. 3547 del 13 febbraio 2007) e Netenergy Service Srl (lettera del 25 maggio 2007, prot. Autorita' n. 13556 del 5 giugno 2007); e che con note in data 8 marzo 2007 (rispettivamente prot. GB/M07/1012/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1013/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1014/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1015/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1017/GAS/RDM/gc, prot. GB/M07/1016/GAS/GG/gc), e in data 27 luglio 2007 (prot. GB/M07/3455/GAS/RDM/gc), l'Autorita' ha comunicato al Ministero di non aver riscontrato elementi ostativi;
nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/2004, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto.
Considerato che:
il Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas (di seguito: Consorzio della Media Valtellina) con lettera in data 2 aprile 2007 (prot. Autorita' n. 8473 del 5 aprile 2007) successivamente integrata e modificata con lettera in data 25 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15509 del 26 giugno 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008; e che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
la societa' Netenergy Service Srl con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 9031 del 10 aprile 2007) successivamente integrata e modificata con lettere in data 13 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 14681 del 15 giugno 2007) e 20 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15450 del 25 giugno 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008; e che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
la societa' Societa' Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 8182 del 2 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;
in data 11 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla SGI Spa (prot. EF/M07/2634/lj) richiesta di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
la societa' SGI Spa con lettera in data 14 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 14642 del 15 giugno 2007) ha integrato e modificato le informazioni di cui al precedente alinea; e tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05.
Considerato che:
la societa' Carbotrade Spa con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 8446 del 3 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;
gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Carbotrade Spa in data 2 maggio 2007, (prot. EF/M07/1973/lj) e in data 15 maggio 2007 (prot. EF/M07/2226/lj), richieste di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle infrastrutture oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione a rete di trasporto, al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;
la societa' Carbotrade Spa con successive comunicazioni ha fornito le informazioni richieste e ha presentato, con lettera del 28 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 18951 del 24 luglio 2007), una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
la societa' Retragas Srl con lettera in data 15 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 6775 del 19 marzo 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;
gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Retragas Srl, in data 24 maggio 2007 (prot. EF/M07/2373/lj) e in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3071/tdm), richiesta di approfondimenti e correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle infrastrutture oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione a rete di trasporto, al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;
la societa' Retragas Srl con successive comunicazioni ha fornito le informazioni richieste e ha presentato con lettera in data 9 luglio 2007 (prot. Autorita' n. 17435 del 11 luglio 2007) una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
la societa' Metanodotto Alpino Srl con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 8447 del 3 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;
gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Metanodotto Alpino Srl in data 9 maggio 2007 (prot. EF/M07/1973/lj), richiesta di approfondimenti e correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle infrastrutture oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione a rete di trasporto al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;
la societa' Metanodotto Alpino Srl con successive comunicazioni ha fornito le informazioni richieste e ha presentato, in data 27 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15737 del 27 giugno 2007), una nuova proposta tariffaria;
il vincolo sui ricavi previsto in detta proposta tariffaria presenta valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/2004 determinerebbe, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle localita' di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento;
conseguentemente, gli uffici dell'Autorita', al fine di evitare il prodursi di una tale conseguenza incongruente, con nota in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3070/tdm) hanno invitato la societa' a concordare con l'impresa di distribuzione interessata una ripartizione dei dati di costo al fine di evitare che il vincolo sui ricavi dell'attivita' di trasporto non eccedesse il vincolo precedentemente riconosciuto dalla tariffa di distribuzione; e che tale accordo non e' stato raggiunto;
con la medesima nota in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3070/tdm) gli uffici dell'Autorita' hanno comunicato alla societa' Metanodotto Alpino Srl che avrebbero provveduto a riproporzionare i vincoli riconosciuti per l'attivita' di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili ove non fosse stato raggiunto un accordo con l'impresa di distribuzione.
Considerato che:
la societa' Edison Stoccaggio Spa con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorita' n. 8147 del 2 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008 ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 166/2005, con riferimento al riconoscimento degli investimenti sostenuti per la realizzazione del metanodotto Cavarzere-Minerbio, funzionale all'immissione nella rete nazionale di gasdotti del GNL rigassificato dal terminale di Rovigo, in fase di realizzazione;
in data 15 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Edison Stoccaggio Spa (prot. EF/M07/2785/lj) richiesta di approfondimenti e correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, richiedendo in particolare la trasmissione dei contratti di allacciamento per la realizzazione del metanodotto in oggetto;
con lettera in data 25 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 15530 del 26 giugno 2007) Edison Stoccaggio Spa ha trasmesso le informazioni richieste e una nuova proposta tariffaria recante, tra l'altro, un vincolo sui ricavi determinato su base annuale; e che, tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa e' emerso che la societa' non e' in grado di rendere disponibile il servizio di trasporto del gas naturale prima del mese di febbraio 2008;
conseguentemente, poiche' la tariffa assicura la remunerazione del servizio reso disponibile, risulta necessario riproporzionare il valore del vincolo proposto dalla societa', in ragione dei mesi in cui la medesima societa' renda disponibile per il servizio una struttura in cui siano state realizzate tutte le opere di propria pertinenza, compatibilmente con i tempi sottoscritti nei contratti di allacciamento; e che, di conseguenza:
il ricavo di riferimento per l'anno termico 2007-2008 deve essere ridotto per un valore pari a 8/12 (otto dodicesimi) del vincolo oggetto della proposta tariffaria;
il suddetto ricavo di riferimento, deve essere proporzionalmente ridotto in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere di allacciamento di propria pertinenza;
eventuali contributi versati per la realizzazione dell'infrastruttura devono essere detratti dal valore degli investimenti riconosciuti ai fini del calcolo del capitale investito netto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 166/2005, in esito al procedimento di verifica e approvazione del codice di rete per l'attivita' di trasporto che codesta Societa' presentera' in conformita' alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 137/02.
Considerato che:
la societa' Snam Rete Gas Spa con lettera in data 4 aprile 2007 (prot. Autorita' n. 8807 del 5 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;
in data 27 giugno 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato alla Snam Rete Gas Spa (prot. EF/M07/2947/tdm) richiesta di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;
con lettera in data 6 luglio 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno comunicato alla Snam Rete Gas Spa (prot. EF/M06/3116/lj) che e' stato sospeso il termine di presentazione delle informazioni di cui al precedente alinea in quanto erano ancora in fase di verifica le proposte tariffarie presentate dalle societa' Edison Stoccaggio Spa, Metanodotto Alpino Srl e Retragas Srl;
con lettera in data 23 luglio 2007 (prot. Autorita' n. EF/M07/3379/lj) la Direzione Tariffe ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'esito delle verifiche di cui al precedente alinea e ha fissato al 30 luglio 2007 il termine per la presentazione delle proposte tariffarie di Snam Rete Gas;
con lettera in data 27 luglio 2007 (prot. Autorita' n. AO/M07/3454), a seguito della richiesta formulata da Snam Rete Gas Spa con lettera del 26 luglio 2007 (prot. Autorita' n. 19590 del 27 luglio 2007), l'Autorita', ha comunicato alla Snam Rete Gas Spa che l'eventuale riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalla societa' in merito all'acquisto del gas per le centrali di compressione e le perdite di rete, sarebbe stato possibile solamente in esito al procedimento di cui alla deliberazione n. 234/05; e che nel provvedimento di approvazione delle proposte tariffarie 2007-2008 avrebbe potuto essere previsto l'inserimento di una variazione tariffaria straordinaria, applicata in modo neutrale e non discriminatorio e attivata con apposito provvedimento in qualunque momento successivo alla predetta approvazione tariffaria;
con lettera in data 30 luglio 2007 (prot. Autorita' n. 20070 del 30 luglio 2007), Snam Rete Gas Spa ha presentato:
una prima proposta tariffaria per l'anno termico 2006-2007, che e' risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;
una seconda proposta tariffaria, comprensiva delle variazioni dei costi per l'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e stimati per l'anno termico 2007-2008.
Considerato che:
con la deliberazione n. 234/2005, l'Autorita' ha avviato un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione n. 166/2005 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/2002, prevedendo, tra l'altro:
la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete;
la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;
al fine di completare il procedimento di cui al precedente alinea l'Autorita' ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, con la conseguenza che le proposte tariffarie non possono tenere conto della revisione del meccanismo di aggiornamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete e del predetto corrispettivo di misura;
il procedimento per la revisione del meccanismo di aggiornamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete e' in fase di avanzata elaborazione.
Ritenuto che:
sia necessario prevedere transitoriamente per l'anno termico 2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CVF, addizionale al corrispettivo unitario variabile, al fine di tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei costi addizionali sostenuti dall'impresa di trasporto in merito all'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete; e che il suddetto corrispettivo sara' determinato con specifico provvedimento dell'Autorita', anche nel corso dell'anno termico 2007-2008, in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 234/05;
sia opportuno autorizzare Snam Rete Gas Spa ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedano l'applicazione di conguagli a seguito della definizione del corrispettivo di cui al precedente alinea;
sia necessario differire all'anno termico 2008-2009 la definizione del servizio e del corrispettivo di misura del trasporto gas;
sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro i termini previsti per la conferma dell'impegno di capacita' per l'anno termico 2007-2008:
approvare le proposte tariffarie presentate dalle societa' Carbotrade Spa, Consorzio della Media Valtellina, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa;
provvedere provvisoriamente alla determinazione d'ufficio dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino Srl in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/2004 e n. 166/2005, sino a comunicazione da parte della societa' di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;
riproporzionare i ricavi della societa' Edison Stoccaggio Spa per l'anno termico 2007-2008 in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/2005, in ragione dei mesi in cui il servizio e' reso effettivamente disponibile e pertanto prevedere che:
a. il ricavo di riferimento per l'anno termico 2007-2008 sia ridotto ad un valore pari a 8/12 (otto dodicesimi) del vincolo oggetto della proposta tariffaria, determinato sulla base dei dati ad oggi disponibili; e conseguentemente, ai fini dell'aggiornamento delle quote di ricavo di cui all'art. 15, comma 15.7, della deliberazione n. 166/2005, si considerino valori parziali del fondo di ammortamento economico-tecnico e delle quote di ammortamento, relativamente al primo anno di entrata in esercizio dei relativi cespiti;
b. il suddetto ricavo di riferimento sia ridotto in misura proporzionale in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere di propria pertinenza;
c. eventuali contributi riscossi per la realizzazione degli investimenti in esito al procedimento di verifica del codice di rete per l'attivita' di trasporto siano detratti dal valore degli investimenti riconosciuti ai fini del calcolo del capitale investito netto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 166/05
Delibera:
1. di prevedere transitoriamente per l'anno termico 2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CVF, addizionale al corrispettivo unitario variabile, il cui valore e' definito dall'Autorita' con successivo provvedimento;
2. di autorizzare Snam Rete Gas Spa ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedano l'applicazione di conguagli a seguito della definizione del corrispettivo di cui al punto 1.;
3. di approvare la seguente modifica della deliberazione n. 166/05:
a. all'art. 18, comma 18.5, le parole «Per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007» sono sostituite dalle parole «Per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008»;
4. di approvare le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione dell'Autorita' n. 166/2005, presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2007-2008, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento;
5. di approvare le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005, presentate dalle societa' Carbotrade Spa, Consorzio della Media Valtellina, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa per l'anno termico 2007-2008, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento;
6. di provvedere provvisoriamente alla determinazione d'ufficio dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino Srl in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/2004 e n. 166/2005, sino a comunicazione da parte della societa' di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;
7. di riproporzionare, in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/2005, i ricavi della societa' Edison Stoccaggio Spa per l'anno termico 2007-2008 ad un valore pari a 8/12 (otto dodicesimi), prevedendo che il suddetto ricavo sia ridotto in misura proporzionale in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere di propria pertinenza;
8. di notificare alle societa' Carbotrade Spa, con sede legale in viaSottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in viaNazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
9. di notificare alla societa' Metanodotto Alpino Srl, con sede legale in viaBardonecchia n. 5, 10139 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento e il valore dei ricavi di riferimento riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
10. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
11. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/2005 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 2 agosto 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 56 a pag. 59 della G.U. <----
 
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