Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 3 agosto 2006, n. 179, recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Ritenuto di dover procedere al riordino delle commissioni, comitati ed altri organismi, come previsto dall'art. 29 della legge 4 agosto 2006, n. 248, per il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1. Limitazione delle strutture di supporto per comitati ed altri
organismi del Ministero delle infrastrutture

1. I comitati e gli organismi di seguito indicati, per tutte le attivita' di segreteria e supporto al funzionamento, si avvalgono direttamente delle competenti strutture delle articolazioni ministeriali rispettivamente indicate, con conseguente soppressione di ogni altra struttura di supporto diversa da quelle cosi' indicate, in modo da conseguire la corrispondente riduzione della spesa complessiva sostenuta dall'Amministrazione per il loro funzionamento, nonche' la eliminazione delle connesse duplicazioni organizzative e funzionali:
a) Delegazione italiana dell'Associazione internazionale di navigazione (AIPCN) di cui al decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1051 del 21 marzo 2006, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) Commissione consultiva per il monitoraggio di nuove norme tecniche per le costruzioni, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 2 marzo 2006, n. 3819, in attuazione dell'art. 2 del decreto interministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) Commissione sicurezza per le gallerie ferroviarie, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 4 aprile 2006, n. 5888, in attuazione del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2006, n. 83, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) Comitati per la verifica dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1994, n. 302, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
e) Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, istituito con decreto 29 dicembre 2005, n. 50/Div. I - Pers. in attuazione dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 12 giugno 2003, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale, ed i servizi generali - Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
f) Comitati regionali per l'esecuzione delle demolizioni di opere abusive istituito dall'art. 2 della convenzione stipulata in data 20 marzo 1998 dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro della difesa ai sensi dell'art. 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per le esigenze di supporto fanno capo direttamente ai competenti uffici dei corrispondenti provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;
g) Commissione di studio per i problemi derivanti dall'applicazione della normativa tecnica di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236, per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonche' per l'esame e l'elaborazione di proposte per l'aggiornamento o la modifica della normativa, che per le esigenze di supporto fa capo direttamente ai competenti uffici del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali.
 
Art. 2.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. I comitati e gli organismi indicati all'art. 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 del presente articolo, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1 restano in carica fino alla scadenza del temine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.
 
Art. 3.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi gia' operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'art. 1 del presente provvedimento, nonche' di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'Amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalita' di cui all'art. 29, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui all'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
3. In particolare, eventuali gettoni di presenza, indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'art. 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Pari opportunita' tra uomini e donne

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 128
 
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