Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nello stabilire, al comma 1, la riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati in esse operanti, prevede, al comma 2, che le amministrazioni statali procedano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, al riordino degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento;
Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», nonche' il parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 5074 -2006 formulato nelle adunanze dell'8 gennaio e 5 marzo 2007, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riordino degli organismi istituiti con legge o regolamento operanti nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1957, e successive modificazioni, istitutivo della Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 1959, e successive modificazioni, istitutivo della Commissione d'inchiesta per incidenti di volo degli aeromobili della Marina militare imbarcati e in esercizio sul mare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 21 novembre 1986, concernente l'istituzione della Commissione italiana di storia militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1996, istitutivo del Comitato etico presso la Direzione generale della sanita' militare;
Considerato che gli organismi citati continuano ad essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali della Difesa e comportano per l'amministrazione oneri scarsamente incidenti sulla spesa pubblica;
Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1. Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi
istituzionali del Ministero della difesa

1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'amministrazione della Difesa:
a) la Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1957;
b) la Commissione di inchiesta per gli incidenti di volo degli aeromobili della Marina militare imbarcati ed in esercizio sul mare di cui al decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 1959;
c) la Commissione italiana di storia militare di cui al decreto del Ministro della difesa 21 novembre 1986;
d) il Comitato etico di cui al decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1996.
2. Gli organismi di cui al comma 1, gia' operanti alla data del 4 luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
 
Art. 2.
Durata e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui all'art. 1, durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo a cui essi appartengono.
 
Art. 3.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti dell'organismo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 5
 
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