Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato art. 29, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Vista la circolare del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, diramata in data 21 novembre 2006, recante linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuta la necessita' di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilita' per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1. Riordino del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le
privatizzazioni

1. Il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, e' composto, oltre che dal Direttore Generale del Tesoro che lo presiede, da due esperti di riconosciuta indipendenza e di documentata esperienza dei mercati nazionali ed internazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede al rinnovo della composizione del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, secondo le modalita' previste dal comma precedente e nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
3. Ai membri del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni che non siano impiegati civili dello Stato e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta del comitato stesso, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2.
Durata e relazione di fine mandato

1. L'organismo di cui all'art. 1 dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'organismo di cui all'art. 1 presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dello stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata, tenendo conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
 
Art. 3. Conferma della Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame
dei conii delle varie monete

1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' confermata la perdurante utilita' della Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle varie monete, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'organismo di cui al comma 1 non comporta oneri diretti a carico del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
Riduzione dei costi di funzionamento

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui agli articoli 1 e 3, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 233
 
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