Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 luglio 2007
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' Alpitel S.p.a., Mazzoni Pietro S.p.a. e Sielte S.p.a. (Decreto n. 41614).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 392;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2007, ai sensi del citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006;
Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;
Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39216 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 373 e n. 39217 del 30 agosto 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006, registro n. 4, foglio n. 392;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:
A) Alpitel S.p.a.
Sede legale in: Nucetto - Cuneo, unita' in:
Roma, per un numero massimo di 8 unita' lavorative;
Pomezia (Roma), per un numero massimo di 21 unita' lavorative;
Frosinone, per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
Frasso Sabino (Rieti), per un numero massimo di 8 unita' lavorative;
Nucetto (Cuneo), per un numero massimo di 9 unita' lavorative;
Moncalieri (Torino), per un numero massimo di 8 unita' lavorative;
Genova, per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
Imperia, per un numero massimo di 7 unita' lavorative;
Caresanablot (Vercelli), per un numero massimo di 8 unita' lavorative.
Totale n. 75 unita' lavorative.
Verbale di accordo in data 14 febbraio 2007.
Codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 2702294088) per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
B) Mazzoni Pietro S.p.a.
Sede legale in: Milano, unita' di:
L'Aquila (localita' Bazzano), L'Aquila, per un numero massimo di 13 unita' lavorative;
Assemini (Catania), per un numero massimo di 58 unita' lavorative;
Avezzano (L'Aquila), per un numero massimo di 4 unita' lavorative;
Triggiano (Bari), per un numero massimo di 46 unita' lavorative;
Borgo S. Lorenzo (Firenze), per un numero massimo di 0 unita' lavorative;
Brindisi, per un numero massimo di 22 unita' lavorative;
Calenzano (Firenze), per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
Foggia, per un numero massimo di 16 unita' lavorative;
Lamezia Terme (Catanzaro), per un numero massimo di 25 unita' lavorative;
Nuoro, per un numero massimo di 31 unita' lavorative;
Cerro al Lambro (Milano), per un numero massimo di 3 unita' lavorative;
Montalto Uffugo (Cosenza), per un numero massimo di 58 unita' lavorative;
Palmi (Reggio Calabria), per un numero massimo di 17 unita' lavorative;
Roma, per un numero massimo di 10 unita' lavorative;
Sassari, per un numero massimo di 16 unita' lavorative.
Totale n. 322 unita' lavorative.
Codice ISTAT: 45340 (n. matricola I.N.P.S. 6102363827).
Verbale di accordo in data 6 marzo 2007 per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
C) Sielte S.p.a.
Sede legale in: S. Gregorio di Catania, unita' di:
Milano, per un massimo di 8 unita' lavorative;
Padova, per un massimo di 3 unita' lavorative;
Viterbo, per un massimo di 6 unita' lavorative;
Cagliari, per un massimo di 18 unita' lavorative;
Oristano, per un massimo di 16 unita' lavorative;
Sassari, per un massimo di 15 unita' lavorative;
Napoli, per un massimo di 120 unita' lavorative;
Salerno, per un massimo di 39 unita' lavorative;
Bari, per un massimo di 80 unita' lavorative;
Foggia, per un massimo di 17 unita' lavorative;
Cosenza, per un massimo di 74 unita' lavorative;
Catanzaro, per un massimo di 29 unita' lavorative;
Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 8 unita' lavorative;
Reggio Calabria, per un massimo di 12 unita' lavorative;
Catania, per un massimo di 28 unita' lavorative;
Palermo, per un massimo di 30 unita' lavorative;
Messina, per un massimo di 15 unita' lavorative;
Roma, per un massimo di 8 unita' lavorative;
Trapani (Messina), per un massimo di 2 unita' lavorative;
Agrigento, per un massimo di 6 unita' lavorative;
Massafra (Taranto), per un massimo di 20 unita' lavorative;
Ragusa, per un massimo di 10 unita' lavorative;
Siracusa, per un massimo di 15 unita' lavorative;
Eboli (Salerno), per un massimo di 8 unita' lavorative;
Atena Lucana (Salerno), per un massimo di 4 unita' lavorative;
Torino, per un massimo di 8 unita' lavorative;
Totale n. 599 unita' lavorative.
Codice ISTAT: 45.34.0 (n. Matricola I.N.P.S. 7038539243).
Verbale di accordo in data 2 marzo 2007.
Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
 
Art. 2.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 40%.
 
Art. 3.
Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
 
Art. 4.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 15.602.260,32 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).
 
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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