Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 settembre 2007
Integrazioni e modifiche al decreto 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'energia e le risorse minerarie

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;
Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2007 (di seguito: decreto direttoriale 15 gennaio 2007);
Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2007, recante integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007;
Visto il decreto direttoriale 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2007, recante integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007;
Viste le istanze con le quali la societa' Halliburton Italiana Spa chiede il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita' estrattive di 76 prodotti esplodenti di cui alla tabella 1 (che dispongono tutti di marchio CE), da impiegare nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia;
Visto che la societa' Halliburton ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte degli organismi notificati inglese HSE e francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
Considerato che tale documentazione attesta la conformita' dei prodotti esplodenti in questione ai requisiti previsti dal citato decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979;
Visto il versamento di 3.800,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla societa' Halliburton presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Chieti in data 23 aprile 2007 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attivita' estrattive per l'anno 2007 dei prodotti di cui alla tabella 1;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla Halliburton Italiana Spa

1. I prodotti esplodenti di cui alla tabella 1, intestati alla societa' Halliburton Italiana Spa (cui e' assegnato il codice HAL), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive.
2. Alle societa' fabbricanti i prodotti di cui al comma 1 non presenti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive sono attribuiti i codici societa' indicati nella seguente tabella:

----> Vedere immagine a pag. 10 <----

3. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico indicati nella seguente tabella:

----> Vedere immagini da pag. 11 a pag. 14 <----
 
Art. 2.
Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 3 settembre 2007
Il direttore generale: Romano
 
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