Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
COMUNICATO
Elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, delle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dal comma 34 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ottemperanza del quale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il comunicato dell'Agenzia del territorio 2 aprile 2007, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, si e' provveduto «d'ufficio», in autotutela, alla rettifica degli aggiornamenti delle particelle per i quali si e' accertata la presenza di incongruenze nell'attribuzione delle qualita' catastali e dei relativi redditi.
Nell'elenco allegato i comuni sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.
Gli elenchi delle particelle o porzioni di particella interessate, indicanti la qualita' catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonche' l'eventuale simbolo di deduzione, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it.
I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro il termine del 30 novembre 2007, per effetto delle modifiche apportate al citato comma 34 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
I nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi del predetto art. 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

----> Vedere Elenco da pag. 18 a pag. 31 <----
 
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