Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 settembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Cocu Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Cocu Elena, nata a Bacau (Romania) il 9 ottobre 1967, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale rumeno di «Subinginer in profilul tehnologia Produselor Alimentare» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Tecnologo alimentare»;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico professionale di «Diploma de Subinginer in profilul tehnologia produselor alimentare» presso 1'«Universitatea Dunarea de Ios din Galati Facultatea de Industrie Alimentara Acvacultura si Pescuit» nella sessione giugno 1993;
Visto il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 12 aprile 2007 e del 22 maggio 2007;
Considerato che il titolo di cui e' in possesso l'istante e' condizione necessaria e sufficiente in Romania per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Cocu Elena, nata a Bacau (Romania) il 9 ottobre 1967, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, le modalita' di svolgimento sono indicate nel-l'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia (orale): 1) igiene degli alimenti oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di sei mesi.
Roma, 3 settembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana;
c) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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