Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 154
Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato). - 1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.»;
b) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
«b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.»;
c) dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale). - 1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo, se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva l3 dicembre 2004, n. 2004/114/CE
«Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di
ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato» e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre
2004, n. L 375 ed e' entrata in vigore il 12 gennaio 2005.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato «A» della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria
2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
"Allegato A
2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all'applicazione dei principi di buona pratica di
laboratorio e al controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche.
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme
sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al
consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
del Consiglio.
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva
92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente.
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni,
tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la
direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi.
2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva
2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
una nuova struttura organizzativa per i comitati del
settore dei servizi finanziari.
2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle
pratiche commerciali sleali").
2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005,
relativa alla riclassificazione delle protesi articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della
direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».
- Il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 1998, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 39 (Accesso ai corsi delle universita) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 37). - 1. In materia di accesso
all'istruzione universitaria e di relativi interventi per
il diritto allo studio e' assicurata la parita' di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilita' studentesca, nonche'
organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del
corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea
diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto
ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e
l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo
da parte dello straniero titolare di tale permesso;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo
dal regolamento di attuazione, sulla base delle
disponibilita' comunicate dalle universita', e'
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti
all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed
europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di
un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato
appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un
corso universitario o ad un istituto di insegnamento
superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni
superiori a tre mesi senza necessita' del visto per
proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per
integrarli con un programma di studi ad esso connessi,
purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai
sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o
bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato
autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato
appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una
documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del
Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi,
che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in
Italia e' effettivamente complementare al programma di
studi gia' svolto.
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a)
non sono richieste qualora il programma di studi dello
straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso
si svolga in Italia.
5. E comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle
universita', a parita' di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.".



 
Art. 2.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Rutelli, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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