Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 luglio 2007
Linee generali di indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2007-2009. (Decreto n. 362).

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2006, n. 216;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Viste la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale e' stata richiesta alla Corte dei conti la restituzione del predetto decreto n. 216/2006;
Vista la nota n. 257 del 13 giugno 2006, con la quale la Corte dei conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
il comma 1, il quale prevede che «le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro... dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...»;
il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Universita' di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero... dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane...»;
il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'universita' e della ricerca «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita'... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi);
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, il quale dispone che «fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove Universita' telematiche»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81;
Tenuto conto dei pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
Decreta:
Art. 1.
Linee generali d'indirizzo
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Universita), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2007-2009 riportate nell'allegato A allo stesso decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
Programmazione delle Universita'
1. Le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualita' dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
Termini per l'adozione dei programmi
1. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Universita', in coerenza con le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1, entro novanta giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.
2. Entro il 30 giugno del 2008, le Universita' potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.
 
Art. 4.
Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse
1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta ex post i programmi delle Universita', prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Universita'.
2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.
3. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Universita', le stesse possono effettuare, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attivita' alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Universita' per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attivita', fermo restando quanto sopra indicato.
4. Al fine di tenere conto delle diversita' dimensionali e di prestazione delle Universita', gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 sono ponderati, con le modalita' indicate nello stesso, mediante l'utilizzazione del «modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Universita», rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto modello non e' utilizzabile, tali indicatori sono ponderati, con le stesse modalita', mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.
5. Per esigenze operative connesse all'attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d'intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei conti.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione...) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2007, pari a 116.892.000, e quelle che saranno iscritte nei corrispondenti capitoli per gli anni 2008 e 2009. Al fine di tenere conto della diversa entita' dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Universita' statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Universita' non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificita', e' riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole superiori e le Scuole di dottorato e per le Universita' per stranieri.
7. Tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sara' ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno,
a fra le Universita':
a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del Modello, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Universita';
a.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base del Modello e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con il Modello, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2;
b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:
b.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;
b.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2.
8. Considerato che l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2007 sui fondi per il finanziamento ordinario delle Universita' statali e non statali non consente di far fronte alle esigenze assolutamente necessarie delle istituzioni universitarie, le risorse del fondo per la programmazione di cui al comma 6 relative a tale anno (pari a 116.892.000) devono essere destinate, in parte, per il rifinanziamento di quanto previsto dall'art. 3 (riduzione degli squilibri finanziari) del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004 - 2006) per la riduzione degli squilibri del sistema universitario, per gli importi appresso indicati:
Art. 3. - (Riduzione degli squilibri finanziari) del D.M. n. 262/2004
(comma 1, lettere a) e b)) - Universita' statali, importo 43.121.145;
(comma 1, lettera c) - Universita' non statali, importo 2.000.000.
Il restante importo disponibile, pari a 71.770.855, e' ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.
 
Art. 5.
Istituzione di nuove Universita' non statali
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 148, soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l'istituzione di nuove Universita' non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attivita' di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro da inviare alla Corte dei conti, il quale definisce anche le modalita' e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonche' (avvalendosi del CNVSU) i parametri e i criteri per la loro valutazione.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2007
Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 78
 
Allegato A
Linee generali di indirizzo per il triennio 2007-2009
(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43) Premessa:
L'attuale normativa sulla programmazione innova sensibilmente quella previgente(1), sia nel metodo che nella procedura da attuare.
La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:
la determinazione, da parte del Ministero, di specifici «obiettivi del sistema universitario»;
la formulazione, da parte delle Universita', di proposte mirate a tali obiettivi;
l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la destinazione degli stessi.
Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni, non consentiva di tenere conto in maniera appropriata delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarita' del contesto di riferimento delle Universita'. Queste potevano intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte e per obiettivi predeterminati e, conseguentemente, non erano orientate a una programmazione organica delle loro attivita'. Peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli inevitabili sfasamenti temporali, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.
La nuova normativa sulla programmazione prevede, per ciascun triennio:
la definizione da parte del Ministero, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di «linee generali d'indirizzo» per il sistema;
l'adozione da parte delle Universita', entro il 30 giugno di ogni anno di programmi triennali (che tengano altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente, nonche' di quelle che si renderanno disponibili per cessazioni dal servizio di personale nell'arco del quadriennio successivo), coerenti con le predette linee generali d'indirizzo;
la valutazione e il periodico monitoraggio, dei risultati delle attivita' svolte in attuazione dei programmi stessi, anche ai fini della ripartizione delle risorse, secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 6, del presente decreto, sulla base di «parametri e criteri» individuati dal Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU;
la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente al precedente punto.
Nel Sub allegato A.1) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori di tale processo.
(1) Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. Indicazioni generali
Il Ministero intende operare, nel rispetto della autonomia delle Universita', con l'adozione di linee generali d'indirizzo (obiettivi-azioni), che richiedono da parte di ciascuna Universita' l'elaborazione di propri programmi, la cui attuazione, in termini di risultati, sara' valutata ai fini dell'allocazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 6 del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.
A tal fine, si ritiene indispensabile che: Il Ministero:
renda disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento delle attivita' e dei risultati. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni ministeriali e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.
A tal fine saranno potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attivita' e dei risultati del sistema, provvedendo a integrare e a rendere maggiormente interoperative:
la Banca dati dell'offerta formativa;
l'Anagrafe degli studenti;
l'Anagrafe dei laureati;
l'Anagrafe dei dottori di ricerca;
l'Anagrafe delle ricerche e la raccolta della produzione scientifica del personale strutturato e non strutturato (dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc);
gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonche' delle procedure concorsuali.
operi, avvalendosi del CNVSU, tutte le valutazioni necessarie per indirizzare il Sistema e per individuare criteri di assegnazione delle predette risorse sulla base dei risultati, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Universita'; le Universita':
adottino modalita' di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilita' (accountability);
utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna, che deve considerare anche i pareri degli studenti e delle parti interessate, anche esterne.
Ogni Ateneo nell'elaborare la propria programmazione, e con autonome valutazioni, potra' considerare - tra le diverse attivita' delle proprie strutture - quali ed in quale misura siano in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Sistema, analizzandone l'impatto con riferimento agli indicatori che il Ministero utilizzera' per la valutazione dei risultati.
Ciascuna Universita' potra' definire per quali aspetti vuole superare le eventuali proprie criticita' e per quali migliorare i propri punti di forza, analizzando in particolare:
la situazione attuale e quella prevedibile delle diverse tipologie di risorse utilizzabili;
le possibili nuove iniziative associate anche a politiche di differenziazione dei finanziamenti;
la eventualita' di disattivazione e/o trasformazione di alcune attivita' in essere.
Una volta individuate le azioni da adottare per il miglioramento delle performance, gli Atenei nella formulazione dei relativi programmi triennali potranno effettuare specifiche opzioni, relative al «peso» dei risultati delle diverse aree di attivita'.
Per una migliore attuazione del proprio programma, ciascun Ateneo potra' utilizzare gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture (Dipartimenti, Facolta' e Centri). Si intende, al riguardo, suggerire un processo di trasferimento «a cascata» delle linee generali d'indirizzo, molto utile per fornire elementi per la «governance interna», basati sulla responsabilita' e la accountability.
Si ritiene, in ogni caso, che ciascun Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma, in coerenza con le linee generali d'indirizzo e, per esigenze operative, debba provvedere a:
organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale;
adottare criteri per la valutazione della «stabilita» delle previsioni di «entrate ed uscite»;
prevedere un'omogenea trattazione e presentazione dei dati relativi alla contribuzione studentesca;
stabilire che i costi del personale (di ruolo e non) debbono essere anche rapportati con le entrate complessive destinabili, individuando autonomamente limiti percentuali di riferimento;
operare verifiche costanti e prospettiche relative ai rapporti tra spese di personale a tempo indeterminato e FFO e tra spese complessive destinate alle risorse umane ed entrate totali;
organizzare attivita' di reporting che consentano di evidenziare la composizione dell'insieme delle entrate e delle uscite, in modo da evidenziare anche la caratterizzazione dell'istituzione;
operare analisi sulla composizione delle uscite per verificare la loro coerenza con le opzioni programmatiche effettuate;
rivedere, ove necessario e come propria scelta autonoma, il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere piu' efficace e piu' efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo.
Infine, considerata l'entita' delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunita' che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attivita' delle Universita' attualmente esistenti, si fa presente che, nel corso degli anni 2007-2009, non si dara' luogo alla istituzione di nuove Universita' statali. Linee generali d'indirizzo.
Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2007-2009 individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art.1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43.
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere.
Le Universita' sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, nel rispetto anche delle indicazioni operative contenute nel Sub allegato A.2).
Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza - in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento ed evitare la proliferazione di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti. Iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa - in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - coerenti con tale indirizzo possono essere costituite da:
attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da piu' ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali «requisiti minimi» («requisiti qualificanti»), anche mediante disattivazione o riduzione di corsi non specifici con una disponibilita' di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi;
attivazione di corsi interfacolta' o interateneo in sostituzione di corsi di studio non specifici a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili;
riduzione della disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilita' delle strutture necessarie.
Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualita' dell'offerta formativa e la sua coerenza con:
le esigenze del mondo produttivo e dei servizi;
le vocazioni e le tradizioni culturali e produttive del territorio;
le potenzialita' di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunita' scientifica internazionale.
Iniziative di ridisegno dell'offerta formativa coerenti con tale indirizzo possono essere costituite dall'attivazione/rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da:
minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati;
coerenza con la tradizione scientifica e le attivita' di ricerca dell'Ateneo (in particolare per le lauree magistrali);
minore frammentazione degli insegnamenti, incrementando il numero di CFU attribuito a ciascuno di essi;
presenza di docenti e di studenti stranieri.
Il Ministero ritiene che gli obiettivi di miglioramento della qualita' dei processi formativi siano perseguibili anche attraverso il potenziamento, all'interno degli Atenei, dell'alta formazione, mediante la sperimentazione, il consolidamento o l'istituzionalizzazione delle attivita' per la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di dottorato (Scuole Superiori) e per la formazione dottorale (Scuole di dottorato), sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il CNVSU.
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica.
Obiettivo fondamentale per le Universita', quali sedi primarie della ricerca scientifica, e' il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non puo' prescindere dal potenziamento della ricerca libera e di base e della formazione per la ricerca.
Le Universita', nell'ambito della loro autonomia, programmeranno le proprie azioni avendo come riferimento tale contesto ed interpretando in tale ambito le proprie missioni e vocazioni istituzionali.
Alle Universita' e' inoltre richiesto di concorrere - in coerenza con le «Linee guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica» e le priorita' indicate nel Programma nazionale per la Ricerca - insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitivita' del Paese, ponendo particolare attenzione a promuovere e sostenere:
corsi di dottorato di ricerca in settori strategici, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio;
azioni di partecipazione alla rete dei distretti tecnologici;
creazione di «spin off»;
collaborazione con le imprese attraverso la messa a disposizione di servizi avanzati, di strumentazione e competenze nell'ambito di specifici contratti di ricerca;
i rapporti tra Universita' ed impresa («industrial liaison offices»
realizzazione di laboratori scientifici congiunti pubblico-privati.
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti.
Le universita' sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un piu' stretto rapporto con la scuola secondaria superiore, con particolare riferimento ai servizi di orientamento, mirati anche a suscitare e sostenere l'interesse degli studenti per i corsi delle classi tecniche e scientifiche.
Andranno altresi' attuate iniziative specifiche per sostenere la formazione integrativa degli studenti (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. n. 270/2004) mediante:
la definizione di test per la valutazione della preparazione iniziale;
l'istituzione di corsi di recupero dei «debiti» iniziali;
la realizzazione di servizi via web e di supporto a distanza alla didattica e-learning).
Per assicurare un adeguato sostegno dei processi formativi, si ritiene necessaria
l'adozione di iniziative specifiche per favorire e sostenere:
l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;
le esperienze di stage;
l'apprendimento delle lingue straniere;
gli studenti lavoratori e i lavoratori studenti;
gli studenti iscritti a tempo parziale;
la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se gia' in possesso di titolo di studio universitario.
d) i programmi d'internazionalizzazione.
L'internazionalizzazione dell'Universita' italiana e' da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea. Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a rendere piu' attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, nonche' a stimolare la ricerca scientifica secondo modelli in cui sia previsto il partenariato di Universita' di altri Paesi in regime di reciprocita'.
Il sostegno alla mobilita' degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi e le misure di accoglienza di studenti stranieri, anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus, costituiscono una priorita', anche in funzione dell'apprendimento linguistico e del miglioramento delle opportunita' per l'inserimento nel mercato del lavoro.
Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, le Universita' sono chiamate a:
incrementare il numero di contratti ottenuti in sede internazionale, in particolare europea;
sostenere i programmi di collaborazione internazionale promossi autonomamente o nell'ambito di accordi governativi;
favorire scambi di ricercatori a livello internazionale;
sostenere programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
e) il fabbisogno di persona/e docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
Per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (gia' nel 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER). Tuttavia, la definizione dei programmi di fabbisogno di personale deve essere strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno confermare i seguenti obiettivi di sistema, gia' comunicati alla CRUI con nota n. 416 del 21 marzo 2005:
riequilibrio nella composizione dei vari ruoli;
miglioramento del rapporto studenti/docenti per: Ateneo, Facolta' e Area scientifico-disciplinare;
reclutamento di giovani leve di ricercatori, con particolare riferimento ad aree scientifiche strategiche.

Sub allegato A.1)

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Sub allegato A.2) Indicazioni operative per i corsi di studio e le facolta'
1. Indicazioni generali.
i) L'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - L.F. 2007, dispone che «per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle Universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facolta' e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante, o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate gia' esistenti nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione».
ii) Considerato che l'offerta formativa nelle classi di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria e' da ritenersi sufficiente a soddisfare la relativa domanda, nel triennio 2007-2009 non possono essere istituite e attivate nuove facolta' di medicina e chirurgia, ne' essere istituiti e attivati nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.
2. Corsi di laurea e di laurea magistrale.
Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto i, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, integrando pertanto il regolamento didattico d'Ateneo, acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio e la relazione tecnica del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilita' che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa e, quindi, al miglioramento degli Indicatori di cui all'art. 4 del presente decreto).
L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale puo' essere attuata:
a-i) nella stessa sede didattica(1) ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente;
a-ii) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nel rispetto di quanto indicata al punto 1, e cioe':
nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa(2), o nei comuni alla stessa confinanti;
presso centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazinoe ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo. Per tali corsi le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate dall'Universita', ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.
nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di corsi gia' legittimamente attivati negli stessi;
a-iii) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Universita' e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
b) subordinatamente al possesso dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203), previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Universita'.
Ai fini del completamento dell'attuazione della procedura prevista dall'art. 6, comma 1, del D.M. 5 agosto 2004 (programmazione 2004-2006), i corsi di laurea e di laurea magistrale delle Universita' che hanno gia' provveduto a rendere disponibili nella Banca dati dell'offerta formativa dell'a.a. 2006/2007 le informazioni richieste dal Ministero (acquisendo, fra l'altro, il parere del competente Comitato regionale - ovvero provinciale - di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) sono oggetto di valutazione tecnica da parte del CNVSU in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui alla lettera b); sulla base della valutazione favorevole del CNVSU il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni derivanti dalla predetta valutazione, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti gia' iscritti.
Nel rispetto di quanto sopra, le proposte di istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono trasmesse al Ministero attraverso la Banca dati dell'offerta formativa, secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, commi 2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (attualmente il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203); cio' al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare, in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 2, comma 148, non si dara' luogo all'accreditamento di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca.
Nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, per l'istituzione e l'attivazione:
dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneita' delle sedi.
4. Facolta' (o strutture didattiche assimilabili).
4.1 Istituzioni e attivazioni.
Nuove facolta' (o strutture didattiche assimilabili) possono essere istituite ed attivate, integrando il regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. n. 270/2004, previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (che assicuri la presenza, nella sede, di strutture e di docenza di ruolo nei settori scientifico disciplinari in misura sufficiente a garantire il possesso almeno dei requisiti minimi dei corsi di studio afferenti, nonche' di coerenti attivita' di ricerca), nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1, e cioe':
nel comune ove l'Ateneo ha la sede legale e amministrativa, o nei comuni alla stessa confinanti(2);
presso Centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del CNVSU. Le strutture edilizie e strumentali necessarie alle attivita' delle stesse devono essere assicurate dall'Universita', ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20;
nei comuni della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'accorpamento di facolta' (o strutture didattiche assimilabili) gia' legittimamente istituite e attivate negli stessi.
4.2 Criteri di classificazione.
In relazione alle esigenze operative del Ministero, e, fra l'altro, per una omogenea valutazione del rapporto studenti/docenti, saranno individuati, con apposito provvedimento, i raggruppamenti nei quali classificare in maniera univoca le facolta' (o strutture didattiche assimilabili), nonche' i criteri per le relative afferenze.
(1) Per sede didattica del corso di studio, si intende
quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attivita'
didattica relativa allo stesso.
(2) Devono intendersi sedi amministrative delle
Universita', ai sensi della predetta legge n. 296/2006,
quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del
31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione
dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi
nelle quali, comunque, sono gia' legittimamente funzionanti
facolta' dell'Ateneo.
 
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