Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 27 luglio 2007
Riconoscimento, alla prof.ssa Katarzyna Violetta Maszczyk, di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;
Decreta:

1. Il titolo di formazione: diploma di maturita' con il titolo di artista nell'ambito della specializzazione: tecniche di conservazione, con la specializzazione in conservazione di scultura, conseguito il 31 maggio 1996 presso il liceo di Belle Arti di Radom; diploma di laurea, indirizzo Belle Arti, conseguito il 12 luglio 2001 presso il Politecnico di Redom, facolta' di insegnamento; posseduto da Katarzyna Violetta Maszczyk, nata a Radom (Polonia), il 6 settembre 1975, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
25/A «Disegno e storia dell'arte»;
28/A «Educazione artistica»;
22/A «Discipline plastiche»;
23/A «Disegno e modellazione odontotecnica».
2. Il titolo di formazione di cui sopra non risulta idoneo al riconoscimento quale titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
6/A «Arte della ceramica»;
7/A «Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria»;
8/A «Arte della grafica e dell'incisione»;
18/A «Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica»;
21/A «Discipline pittoriche».
3. Il presente decreto e' suscettibile di ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica.
4. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 luglio 2007
Il direttore generale: Dutto
 
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