Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 settembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Bugaciu Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Bugaciu Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 26 ottobre 1969, cittadino romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di inginer, conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico inginer in profilul costructii specializarea in ingeneria mediului conseguito presso la «Universitatea Tehnica GH Asachi din Iasi» nella sessione giugno 1996;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa nella seguenti materia (scritta e orale) 1) urbanistica e solo orale 2) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta della richiedente, in un tirocinio di sei mesi;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Bugaciu Mihaela, nata a Bacau (Romania) il 26 ottobre 1969, cittadino romena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulla seguente materia: 1) urbanistica (scritta e orale); 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale).
Roma, 3 settembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «civile ambientale».
e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone