Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 settembre 2007
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia». Millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;
Visti i decreti ministeriali rispettivamente n. 2865 del 10 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2007 e n. 67187 del 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, con i quali si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 10, celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia», millesimo 2007;
Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;
Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
Decreta:

Art. 1.
Le monete d'argento da Euro 10 celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'arte della medaglia», millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreti ministeriali 10 gennaio 2007 e 6 luglio 2007, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 27 settembre 2007.
 
Art. 2.
Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, e' stabilito in Euro 80.000,00 pari a 8.000 monete.
 
Art. 3.
Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 marzo 2008, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte:
direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto, 4 e di piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di Euro 1.500,00;
mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. + 39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Sezione Zecca - Via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;
tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.
Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Emissioni numismatiche.
Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unita', con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.
L'opzione verra' concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilita' residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.
I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti:
da 1 a 500 unita' Euro 47,00
da 501 a 550 unita' Euro 46,06
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici.
Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.
La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, avverra' al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.
L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.
 
Art. 4.
La Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.
Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2007
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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