Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
DECRETO 21 giugno 2007
Istituzione del Fondo per le politiche giovanili.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive on. Giovanna Melandri;
Considerato che con il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 il Governo si e' impegnato «ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito ed alla cultura»;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili, prevedendo altresi' l'assegnazione della somma di dieci milioni di euro per l'anno 2007;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Visto l'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' stata integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Considerato quindi che la dotazione del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a 130 milioni di euro per l'anno 2007;
Considerato che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta';
Acquisita in data 14 giugno 2007 l'Intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle azioni ed ai progetti destinati al territorio;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del Fondo
1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali, nonche' le azioni ed i progetti, di cui all'art. 4, di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 e' destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 e' destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 4 e' destinata complessivamente la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
5. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 4 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.
 
Art. 2.
Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale
1. Costituiscono azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ammessi al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, le iniziative finalizzate ad assicurare una uniforme attuazione degli obiettivi del Piano nazionale per i giovani su tutto il territorio nazionale.
2. Sono individuate quali azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, in particolare:
a) il progetto «Accesso al mondo del lavoro», finalizzato a sostenere le iniziative volte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, oggetto anche del Protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2007 tra il Ministro del lavoro ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
b) il progetto «Accesso alla casa», finalizzato a rimuovere gli ostacoli che le giovani generazioni incontrano sul mercato immobiliare per acquistare o affittare l'abitazione principale, attraverso la promozione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, a sostegno della domanda proveniente dalle giovani generazioni, nonche' volte a favorire l'incremento dell'offerta abitativa specificamente destinata ai giovani;
c) il progetto «Accesso al credito», finalizzato a promuovere, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'Associazione bancaria italiana e con singoli istituti di credito, procedure semplificate e strumenti finanziari finalizzati ad agevolare, anche con la costituzione di appositi fondi di garanzia, l'accesso al credito dei giovani che intendano investire nella loro formazione culturale e professionale;
d) il concorso nazionale «Giovani idee cambiano l'Italia», finalizzato a promuovere e sostenere, attraverso l'erogazione di contributi pubblici, la capacita' progettuale e la creativita' dei giovani;
e) il progetto «Carta giovani», finalizzato a sostenere la formazione culturale dei giovani, con la predisposizione di strumenti che consentano un accesso agevolato ai consumi meritori anche attraverso convenzioni con le aziende di trasporto, catene editoriali e associazioni teatrali;
f) le azioni previste da protocolli di intesa e di collaborazione con altre amministrazioni nazionali e con le autonomie funzionali, finalizzate a realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale per i giovani;
g) la realizzazione di eventi e la partecipazione ad iniziative di rilevanza internazionale e comunitaria sui temi delle politiche giovanili, ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione delle intese bilaterali;
h) l'attuazione di iniziative riguardanti specifiche esigenze dei giovani nelle aree metropolitane.
3. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale le attivita' di comunicazione istituzionale e l'organizzazione di eventi, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, della Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e del Forum nazionale giovani, nonche' ulteriori azioni, indicate con separato decreto, coerenti con il Piano nazionale per i giovani.
 
Art. 3.
Azioni e progetti destinati al territorio
1. Nell'ambito della quota di 75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di 60 milioni di euro e' ripartita fra le regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007.
2. L'Accordo di programma quadro (APQ) e' lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano nazionale giovani, nonche' con i documenti di programmazione regionale.
3. Il Quadro strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalita' di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonche' la data per la stipula degli APQ regionali.
4. Entro il 30 ottobre 2007, le regioni e le province autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di programma quadro, secondo le modalita' introdotte dalla delibera CIPE 14/2006.
5. Ove gli accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, sono trasferite alle regioni e alle province autonome per gli interventi individuati nel Quadro strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula dell'accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualita'.
6. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province e' stabilita in 15 milioni di euro.
7. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, nonche' le modalita' di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano nazionale giovani e nei documenti di programmazione regionale.
 
Art. 4.
Azioni e progetti di iniziativa
di soggetti pubblici o privati
1. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 4, e per le finalita' indicate al seguente comma 2, le azioni ed i progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati, oggetto di richieste di finanziamento da presentare sulla base di apposite procedure di evidenza pubblica che saranno avviate con separato provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale giovani, possono essere presentati progetti, anche a carattere sperimentale, in una delle seguenti aree tematiche:
a) diritto all'abitazione (area «giovani e housing»), per aumentare l'offerta di soluzioni abitative orientate alla soddisfazione delle esigenze dei giovani e per agevolarne l'autonomia personale;
b) rispetto della legalita' (area «giovani e legalita»), per promuovere, con particolare riferimento all'ambito scolastico e universitario, l'affermazione della cultura della legalita' e della cittadinanza attiva e la crescita della cultura sportiva;
c) integrazione delle seconde generazioni di immigrati (area «giovani immigrati di seconda generazione»), per garantire l'inclusione sociale degli immigrati di seconda generazione, nel rispetto delle diversita' e della cultura di origine;
d) promozione della cultura e della socialita' (area «giovani e loro spazi»), per accrescere le conoscenze dei giovani, migliorare le loro capacita' di relazione e l'attitudine allo scambio culturale, accrescere il numero e la qualita' degli spazi destinati ai giovani e al turismo giovanile;
e) accesso al credito per l'acquisto di beni e servizi (progetto «giovani e consumi meritori»), per favorire l'accesso dei giovani ai beni e servizi necessari per la formazione culturale e professionale e superare le disuguaglianze nella conoscenza e nell'uso delle nuove tecnologie informatiche.
 
Art. 5.
Attivita' strumentali
1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive adeguate professionalita'.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro per le politiche giovanili
e le attivita' sportive
Melandri Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 155
 
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