Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007
Finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che riserva una quota pari all'uno per cento del Fondo sanitario nazionale anche al finanziamento delle attivita' di ricerca, corrente e finalizzata, in ambito sanitario;
Visto l'art. 12-bis del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che disciplina lo svolgimento delle attivita' di ricerca corrente e finalizzata in ambito sanitario e individua i soggetti che possono concorrere alla realizzazione dei relativi progetti di ricerca;
Visto l'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che destina una quota non inferiore al cinque per cento per il finanziamento delle attivita' di ricerca corrente e finalizzata, di cui al predetto art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992, a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni;
Considerato che il citato art. 1, comma 814, della citata legge n. 296/2006 demanda l'attuazione della stessa disposizione ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Disponibilita' economiche

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'art. 12-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni, e' riservata una quota pari al 5% nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
2. Le risorse di cui al comma 1, sono determinate annualmente con apposito decreto del Ministro della salute.
 
Art. 2.

Tipologie di ricerca

1. In coerenza con le linee generali del programma della ricerca sanitaria le proposte dovranno essere ispirate alle priorita' del VII Programma Quadro della Unione europea e riguardare le tre principali tipologie di ricerca:
a) la ricerca Innovativa, intesa a favorire lo sviluppo anche in fase precoce, di innovazioni attraverso il sostegno a filoni di ricerca piu' promettenti nelle aree tematiche che verranno di seguito specificate. Questa tipologia deve prevedere una forte integrazione tra gli IRCCS e le regioni e, in particolare, con le Universita' e le altre istituzioni di eccellenza;
b) la ricerca Valutativa, di trasferimento dell'innovazione per il governo clinico e per l'ottimizzazione della dimensione-organizzativa dei servizi. Questa tipologia sara' di interesse precipuo delle regioni, che dovranno ricercare attivamente le competenze degli IRCCS, delle Universita' e di altre istituzioni pubbliche e private non profit con documentata esperienza nel campo della Health Services Research e del Health Technology Assessment in Italia;
c) la ricerca Orientata ad acquisire conoscenze e fornire soluzioni innovative, per le questioni socio-sanitarie emergenti, anche coinvolgendo attivamente nella ricerca le nuove professioni sanitarie.
 
Art. 3.

Modalita' di esecuzione del programma

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 il Ministero della salute emana un bando pubblico per invitare i giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni a presentare progetti di ricerca per l'anno 2007. Detto bando sara' predisposto dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.
2. I progetti selezionati sono resi esecutivi in base a convenzioni tra il Ministero della salute e i destinatari di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come individuati dall'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 4.

Destinatari e requisiti di ammissione

1. I destinatari sono ricercatori in servizio, anche a tempo determinato, presso gli enti di cui all'art. 12-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' presso universita' e istituzioni di ricerca pubbliche e private, che alla data di scadenza del bando di cui all'art. 3 non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'.
2. Agli effetti del presente decreto si intendono per ricercatori:
a) i tecnologi, i ricercatori, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca, ivi compresi gli enti contemplati dall'art. 12-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) i professori e i ricercatori universitari;
c) i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) i ricercatori operanti nel settore delle imprese private e per i quali l'impresa di appartenenza ne attesti la qualifica professionale rivestita e assuma gli impegni di cui al comma 3;
e) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attivita' di ricerca presso gli enti di cui alle lettere precedenti.
3. I progetti possono essere presentati solo da ricercatori integrati o esterni rispetto alle istituzioni e alle imprese sopra elencate, con posizioni a tempo sia indeterminato che determinato, purche' esista un ente o impresa ospite che si impegni formalmente a sostenere il ricercatore per tutta la durata del progetto, assicurandogli il necessario supporto tecnico e logistico.
4. Ogni ricercatore proponente puo' presentare una sola domanda di finanziamento come «Principal Investigator».
 
Art. 5.

Comitato di valutazione

1. La responsabilita' della valutazione delle proposte e' rimessa al Comitato di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Ministro della salute, e' composto da dieci ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor e il citation index. Due componenti del Comitato sono nominati su designazione del Ministro dell'universita' e della ricerca.
3. Il Comitato e' presieduto da un presidente scelto dal Ministro della salute, tra personalita' di chiara fama nel mondo scientifico.
4. Nel processo di valutazione i membri del Comitato possono avvalersi della collaborazione di esperti nelle singole aree tematiche, che esprimono la loro opinione in modo indipendente e anonimo, secondo il metodo del peer review.
5. Il presidente, i componenti del Comitato, nonche' gli eventuali esperti nelle singole aree tematiche debbono essere di eta' inferiore ai quaranta anni. In sede di decisione finale all'esito del processo di valutazione, prevale, in caso di parita', il voto del presidente del Comitato.
6. Gli appartenenti al Comitato di valutazione:
a) non possono presentare proposte di ricerca nell'ambito del bando di cui all'art. 3;
b) non possono comparire come partecipanti ai progetti;
c) devono astenersi dalle valutazioni dei progetti proposti da ricercatori con i quali sia in atto o sia stata svolta una documentata collaborazione scientifica.
 
Art. 6.

Spese di funzionamento

1. Per la costituzione e il funzionamento del Comitato di valutazione di cui all'art. 5, sono utilizzate le risorse disponibili, pari a 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2007, previste dall'unita' previsionale di base 3.1.1.0, capitolo 3125, art. 6, del Ministero della salute.
 
Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 273
 
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