Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2007
Disciplina del trasporto aereo di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 «Dei trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»;
Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di meglio chiarire le finalita' e i criteri organizzativi dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato;

Emana

la seguente direttiva:

Art. 1.

Trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorita' di cui al comma 3 per Io svolgimento di compiti istituzionali ed il trasporto sanitario d'urgenza, di cui all'art. 2.
2. Per compiti istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli specificamente e strettamente derivanti dall'espletamento delle funzioni proprie della carica.
3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto esclusivamente per le finalita' di cui al comma 2 e secondo criteri generali di cui all'art. 6 in favore delle seguenti Autorita':
a) Presidente della Repubblica;
b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) Presidente della Corte costituzionale;
e) ex Presidenti della Repubblica.
3. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali ai sensi del comma 2 dell'art. 1;
b) non sono disponibili voli di linea ne' altre modalita' di trasporto compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione del viaggio.
4. La disposizione di cui al comma 3 puo' trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.
 
Art. 2.

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza e' disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo la possibilita' di assisterli adeguatamente.
2. Puo' esser autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei trapianti di organi.
 
Art. 3.

Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistono condizioni straordinarie di grave disagio, connesse a situazioni di malattia, o calamita', oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e alla cura degli interessi nazionali, ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalita' di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.
2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato puo' essere altresi' disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorita' estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali.
 
Art. 4.

Trasporto aereo di Stato per finalita' di sicurezza

1. Al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il trasporto aereo di Stato puo' essere concesso per finalita' di sicurezza nei casi, con le modalita' e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, ferme le competenze del Ministero dell'interno ivi richiamate, e soltanto in caso di comprovata impossibilita' di garantire la sicurezza delle personalita' che usufruiscono del servizio con modalita' di trasporto alternative.
Le ragioni sono verificate ai sensi dell'art. 7.
 
Art. 5.

Composizione delle delegazioni

1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato e' consentito esclusivamente alle personalita' e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.
 
Art. 6.

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato e', in ogni caso, concesso secondo criteri di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previo riscontro dell'impossibilita' di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento.
2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.
3. Le ulteriori valutazioni di priorita' sono effettuate, in relazione alla disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.
 
Art. 7.

Modalita' di presentazione delle richieste

1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonche' con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della missione istituzionale.
2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio voli di Stato e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio' delegato.
3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi:
almeno tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi europei e per il continente americano;
almeno quattro giorni prima della prevista partenza, per i voli che interessano le aree balcaniche;
almeno sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell'Africa e dell'Australia;
almeno dieci giorni prima della prevista partenza, per i Paesi asiatici, ad eccezione dell'India per la quale occorrono non meno di quindici giorni.
4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di scali tecnici, attestata dall'Ufficio voli di Stato.
5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 puo' essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato per l'autorizzazione.
6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte all'Aeronautica militare - che provvede direttamente alla loro trattazione - per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure gia' in uso.
 
Art. 8.

Organizzazione e strutture

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.
2. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
3, Il trasporto aereo di Stato e' effettuato mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti e gestiti dalla Aeronautica militare.
4. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.
 
Art. 9.

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1.La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, e' attribuita con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.
Roma, 21 settembre 2007
Il Presidente: Prodi
 
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