Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DIRETTIVA 30 luglio 2007
Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21.4 del regolamento concentrazioni (regolamento CE n. 139/2004);
Considerato che le modificazioni soggettive del concessionario autostradale sono soggette al potere di autorizzazione dell'autorita' nazionale, come anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla Seconda sezione in data 22 giugno 2006, n. 2719/2006;
Considerato che la modificazione soggettiva del concessionario puo' discendere da operazioni concentrazione di rilevanza comunitaria;
Considerato che la competenza all'autorizzazione delle operazioni di concentrazioni suddette spetta alla Commissione dell'Unione europea, a norma del regolamento CE n. 139/2004;
Considerato che in detta eventualita' il predetto potere nazionale di autorizzazione non deve interferire con la competenza comunitaria in materia di concentrazioni tra imprese;
Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di adottare una direttiva per l'esercizio del potere nazionale di autorizzazione in coerenza col procedimento comunitario di competenza della Commissione dell'Unione europea;

A d o t t a

la seguente direttiva:

1. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.
La presente direttiva descrive, con riferimento alle concentrazioni di rilevanza comunitaria, gli interessi pubblici che saranno tenuti in considerazione nel rilascio dell'autorizzazione nazionale prevista in caso di mutamenti riguardanti il concessionario di autostrade.
Da un lato, infatti, sussiste - ed e' indiscussa dallo Stato italiano - la competenza esclusiva della Commissione europea a decidere sulle concentrazioni disciplinate dal regolamento predetto.
Dall'altro sussiste - ed e' indiscusso da parte della Commissione europea - il potere del concedente di autostrada, di autorizzare i cambiamenti soggettivi del concessionario a tutela degli interessi pubblici che la concessione persegue nell'ordinamento italiano. Si tratta di un potere che il concedente, in quanto creditore della prestazione del concessionario a favore del pubblico, vanta a tutela del proprio credito e che si affianca, sempre nell'ordinamento nazionale, ai normali diritti del creditore come soggetto privato.
Allo scopo di evitare che la verifica di detti interessi pubblici, collegati alla concessione, interferisca con la competenza esclusiva della Commissione europea in materia di concentrazioni comunitarie, e' opportuno che detti interessi pubblici siano, unitamente ai criteri che saranno utilizzati per la loro valutazione, predefiniti e conoscibili dai soggetti interessati. E', altresi', opportuno che sia stabilito il tempo di durata del procedimento interno previsto a tali fini in modo che lo stesso sia sincronizzato col procedimento di competenza della Commissione dell'Unione europea.
Va, comunque, in premessa sottolineato che il procedimento di autorizzazione del mutamento soggettivo del concessionario autostradale da parte del concedente non ha finalita' di verifica della concentrazione in funzione di legislazione antitrust, come dimostrato dalla natura del procedimento stesso e dall'autorita' che lo effettua.
Il procedimento ha, al contrario, lo scopo di assicurare che gli eventi che riguardano il concessionario in nessun caso comportino il pregiudizio dell'interesse pubblico alla gestione dell'autostrada in piena sicurezza per gli utenti e con l'effettuazione dei necessari investimenti di mantenimento e sviluppo della rete autostradale in relazione al mutamento delle esigenze del traffico.
Proprio perche' questo e' l'obiettivo del procedimento interno di autorizzazione, il concessionario ha a disposizione tutti i rimedi di diritto interno e comunitario per tutelare il proprio legittimo interesse nei confronti del potere autorizzatorio delle autorita' nazionali o della loro eventuale inerzia sulla domanda di autorizzazione, senza che il ricorso ai predetti rimedi giurisdizionali costituisca causa di rifiuto dell'autorizzazione. 2. L'interesse pubblico alla base delle concessioni nel settore autostradale.
L'interesse pubblico che il concedente tutela con la concessione - in aderenza al principio di proporzionalita', richiamato per le concessioni dalla comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2000/C121/02 del 29 aprile 2000 (in particolare paragrafo 3.1.3) - e' la gestione dell'autostrada in modo da garantire I) la qualita' del servizio, con II) investimenti adeguati, per una III) durata commisurata al ritorno degli investimenti effettuati e con IV) tariffe parametrate all'entita' degli investimenti effettivamente realizzati.
In via generale, l'interesse pubblico che giustifica la sottrazione dell'infrastruttura all'uso generalizzato - cosi' come la concessione di un diritto esclusivo del concessionario al suo sfruttamento, con esclusione di altri concorrenti, esistenti o potenziali - sta nella tempestiva realizzazione o adeguamento dell'infrastruttura oggetto della concessione; nel suo mantenimento in piene condizioni di efficienza e sicurezza; nell'equilibrio economico e finanziario della concessione; nel collegamento tra esazione delle tariffe dagli utenti e realizzazione degli investimenti ai quali le tariffe sono commisurate; nella riconsegna dell'infrastruttura al concedente in buono stato alla scadenza del periodo di concessione. 3. I criteri di valutazione dell'interesse pubblico in caso di mutamento soggettivo del concessionario autostradale.
3.1. Al fine di assicurare che il mutamento soggettivo riguardante il concessionario non porti pregiudizio alla tutela del servizio pubblico a base della concessione, la procedura di autorizzazione di cui alla presente direttiva riguardera': I) l'impegno del soggetto subentrante a rispettare tutti gli obblighi assunti dal concessionario uscente, ivi inclusi gli investimenti, previsti dai piani finanziari gia' approvati, ma rimasti inadempiuti; II) la verifica di affidabilita', di capacita' e di adeguatezza tecnico-organizzativa, finanziaria e patrimoniale del concessionario, anche dopo l'operazione, non inferiore a quella del precedente concessionario.
In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione medesima non sara' condizionato da richieste che aggravino la posizione del soggetto subentrante rispetto a quanto discende dal rispetto degli obblighi della concessione, nei quali il subentrante succede. Allo stesso modo, il nuovo concessionario non avra' una posizione migliore di quella del suo dante causa.
Una precisazione al riguardo va fatta con riferimento alla «convenzione unica» introdotta dalla recente normativa regolatoria. Il rilascio dell'autorizzazione non sara' condizionato alla previa sottoscrizione della convenzione unica, con anticipazione rispetto ai termini ordinari previsti dalla vigente legislazione per la generalita' dei casi.
La sottoscrizione della convenzione unica sara' richiesta al «nuovo» concessionario alle scadenze, ordinariamente e in via generale, fissate dalla legge italiana, salvo naturalmente che il vecchio concessionario non abbia gia' sottoscritto la convenzione unica, nella quale il nuovo concessionario, in questo caso, succede secondo il richiamato principio.
3.2. Dalla ricognizione degli impegni e obblighi assunti in passato, possono emergere inadempimenti accertati al momento della richiesta di autorizzazione.
A tale riguardo, fermi restando i rimedi gia' previsti dall'ordinamento nei confronti del concessionario uscente (inadimplenti non est adimplendum), la prova di un aggravamento materiale, che la modifica soggettiva del concessionario comporta nell'ottenere il rispetto degli impegni assunti, puo' giustificare - nel quadro del procedimento di autorizzazione - la richiesta di una misura idonea a prevenire l'inadempimento definitivo.
Una tale misura preventiva puo' essere realizzata con una serie di mezzi giuridici, quali la creazione di un fondo, una fideiussione o altra misura analoga.
L'entita' di queste misure, nel caso di mutamento soggettivo del concessionario, non potra' comportare richieste che aggravino la posizione del soggetto subentrante (si veda il punto 3.1). Essa sara' determinata in misura proporzionata, secondo il relativo principio comunitario richiamato al paragrafo 2, al grado di aggravamento che la modifica soggettiva del concessionario comporta nell'ottenere il rispetto degli impegni assunti. 4. Il procedimento e il termine di completamento.
Il procedimento di autorizzazione del concedente si conclude, a norma di legge, con un provvedimento positivo o negativo, entro novanta giorni, salvi i casi di documentazione incompleta e da regolarizzare. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente direttiva il Ministro delle infrastrutture, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure organizzative idonee a definire le informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' necessari per la valutazione di domande di autorizzazione di modificazione soggettiva di concessionario autostradale.
Contro il provvedimento sfavorevole, l'interessato ha diritto di rivolgersi al giudice, per far valere i tradizionali vizi di legittimita' dell'atto amministrativo: violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
La sussistenza di eventuali ragioni di pubblico interesse, che - a norma dei paragrafi che precedono e sulla base dei criteri sopra richiamati - precludono l'operazione nei termini prospettati o ne richiedono la subordinazione a prescrizioni, sara' comunicata, entro il termine di conclusione del procedimento, al soggetto interessato e alla Commissione dell'Unione europea nei casi in cui sussiste la competenza di quest'ultima.
Il provvedimento negativo o quello contenente prescrizioni non saranno definitivamente adottati prima della scadenza del termine entro cui la Commissione e' tenuta ad assumere la determinazione di sua competenza ai sensi dell'art. 21.4 del regolamento.
Il provvedimento finale sulla domanda di autorizzazione si conformera' alla decisione della Commissione sulla concentrazione e sulle sue modalita', salvi i rimedi previsti dall'ordinamento comunitario nei confronti della determinazione della Commissione medesima. 5. Efficacia della direttiva e pubblicita'.
La presente direttiva e' rivolta ad esplicitare i criteri di esercizio del potere autorizzatorio sulle domande presentate in data successiva alla pubblicazione della presente direttiva. Si intende, con cio', rendere pubblico, in spirito di leale cooperazione con la Commissione europea e nel pieno rispetto del diritto comunitario, il quadro di regole e di rapporti tra procedimento comunitario e procedimento nazionale, che - pure se aventi diverso scopo - possono interferire in una stessa operazione.
La presente direttiva, quindi, non ha effetto con riferimento a domande in precedenza presentate ne' vale a qualificare, anche solo implicitamente, come non conforme al «regolamento concentrazioni» i procedimenti relativi ad operazioni pregresse; a maggior ragione non implica alcuna rinuncia alle difese nei giudizi eventualmente promossi relativamente a detti procedimenti.
La presente direttiva sara' sottoposta al controllo della Corte dei conti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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