Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A., in Anzola dell'Emilia sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 settembre 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto altresi' la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
Esaminata 1a domanda del 15 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo ICE Istituto Certificazione Europea S.p.A., con sede legale in via Garibaldi, 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), e' autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE. A. Macchine.
1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.
1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.
1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.
1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.
1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;
armatura semovente idraulica;
con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.
15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri. B. Componenti di sicurezza.
1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).
2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.
3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.
4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).
5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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