Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2007
Modifica all'articolo 9, comma 2 del decreto 1° febbraio 2006, relativo ai criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;
Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992, al settore del commercio;
Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992, ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992, e stabilisce che una quota delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare le disponibilita' del Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e sia amministrata, con contabilita' separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero delle attivita' produttive;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi che prevede, tra l'altro, al fine di stabilire i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
Visto l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311/2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;
Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 356, della predetta legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria del finanziamento stesso;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;
Visto in particolare l'art. 9, comma 2, del citato decreto del 1° febbraio 2006, che fissa il termine per la stipula dei contratti di finanziamento a novanta giorni dal ricevimento da parte delle imprese beneficiarie del decreto di concessione delle agevolazioni, nonche' l'art. 11, comma 1, lettera l), del medesimo decreto che considera il mancato rispetto di detto termine quale causa di revoca delle agevolazioni;
Considerato che per i bandi del 2006 della citata legge n. 488/1992, che costituiscono il primo avvio operativo del procedimento dettato dal citato decreto del 1° febbraio 2006, sono emerse difficolta' oggettive nel rispetto del predetto termine connesse alla pluralita' dei soggetti coinvolti ed alla complessita' delle attivita' richieste per il rilascio delle garanzie e l'acquisizione della ulteriore documentazione necessaria per la stipula, difficolta' che inducono a modificare il termine medesimo;
Ritenuto che occorra far salva la possibilita' per le stesse imprese di procedere alla stipula dei contratti, assicurando in tal modo il pieno, efficace e quanto piu' possibile tempestivo utilizzo delle risorse assegnate;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:
Articolo unico

1. Il termine per la stipula dei contratti di finanziamento previsto all'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, e' elevato da novanta a centocinquanta giorni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 335
 
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