Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 26 settembre 2007
Tempi e modalita' per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alla contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio.

IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557: regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454: regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 2003, n. 256: regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la circolare 30 dicembre 1992, n. 335, di illustrazione delle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilita' dei depositari autorizzati concernenti l'attivita' svolta nei settori dei prodotti energetici in sostituzione delle procedure attualmente previste;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l'attivita' svolta nel settore dei prodotti energetici, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° giugno 2008.
2. I dati relativi alle contabilita' degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attivita' nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono trasmessi in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 
Art. 2.
Modalita' di trasmissione telematica
1. I depositari autorizzati ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1 trasmettono giornalmente all'Agenzia delle dogane, entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all'identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa:
1) estremi del registro di carico e scarico;
2) qualita' e quantita' del prodotto movimentato;
3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;
4) mittente o destinatario del prodotto movimentato;
5) tipologia e causale della movimentazione;
6) posizione fiscale del prodotto;
7) imposte afferenti alla movimentazione del prodotto.
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.
2. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, oltre all'identificativo del depositario autorizzato, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d'imposta;
c) gli accrediti d'imposta utilizzati nel mese di riferimento.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 trasmettono all'Agenzia delle dogane, nei termini previsti dagli articoli 8, 9, 25, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e normativa regolamentare collegata, oltre all'identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento;
b) estremi del registro di carico e scarico;
c) qualita' e quantita' del prodotto movimentato;
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato;
f) tipologia e causale della movimentazione;
g) posizione fiscale del prodotto;
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie;
i) eventuali accrediti d'imposta utilizzati nel periodo.
 
Art. 3.
Modalita' tecniche ed operative
1. I soggetti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano gia' in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale E.D.I.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
3. Le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
 
Art. 4.
Fase di sperimentazione
1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all'art. 1 e' preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a sessanta giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.
2. Le modalita' tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane. gov.it
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l'autenticita', l'integrita' ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2007
Il direttore: Guaiana
 
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