Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 26 settembre 2007
Tempi e modalita' per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche.

IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli articoli 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524: regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in uso esenti da accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383: regolamento recante norme per la determinazione dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accise, ai fini della concessione dell'abbuono;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153: regolamento recante le disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2001, n. 310: regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322: regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e circolazione per i prodotti alcolici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilita' dei depositari autorizzati concernenti l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche in sostituzione delle procedure attualmente previste;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle altre bevande fermentate diverse dalla birra e della fabbricazione di aromi, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2008.
2. I dati relativi alle contabilita' degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali concernenti l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009. A decorrere dallo stesso termine sono presentati in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilita' dei depositari autorizzati concernenti l'attivita' svolta nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della fabbricazione di aromi.
 
Art. 2.
Modalita' di trasmissione
1. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono giornalmente all'Agenzia delle dogane entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all'identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti od assoggettati ad accisa:
1) estremi del registro di carico e scarico;
2) qualita' e quantita' del prodotto movimentato;
3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;
4) mittente o destinatario del prodotto movimentato;
5) tipologia e causale della movimentazione;
6) posizione fiscale del prodotto;
7) accisa afferente alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
c) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione dei contrassegni di stato:
1) tipologia e quantita' dei contrassegni movimentati;
2) causale di movimentazione dei contrassegni.
2. Entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, i depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, oltre all'identificativo del depositario, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d'imposta;
c) gli accrediti di imposta utilizzati nel periodo.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, nei termini previsti dagli articoli 5, 8, 9 e dal capo III del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e normativa regolamentare collegata, oltre all'identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento;
b) estremi del registro di carico e scarico;
c) qualita' e quantita' del prodotto movimentato;
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato;
f) tipologia e causale della movimentazione;
g) posizione fiscale del prodotto;
h) eventuale accisa afferente alla movimentazione del prodotto e relative garanzie;
i) eventuali accrediti d'imposta utilizzati nel periodo.
 
Art. 3.
Modalita' tecniche ed operative
1. I soggetti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano gia' in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale E.D.I.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
3. Le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
 
Art. 4.
Fase di sperimentazione
1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all'art. 1, e' preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a sessanta giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.
2. Le modalita' tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane. gov.it
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l'autenticita', l'integrita' ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio telematico doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2007
Il direttore: Guaiana
 
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