Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117
Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra isegni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore
eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di
cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione
presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del
decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per
la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la
patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra'
essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche
di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
dal medico di medicina generale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia'
muniti di patente di guida; i titolari di certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed
essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei
programmi di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati
ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova
residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge
1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida, il certificato di
idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370 a euro 1.485.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da
euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio
si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al
comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
14. (Soppresso).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o della carta di
qualificazione del conducente, quando prescritti, o di
apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594.
16. (Abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
 
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per (( il primo anno )) dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 170 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. E' consentita
la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
di categoria B non e' consentito il superamento della
velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al
presente comma non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme
per i veicoli in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei
primi tre anni dal conseguimento della patente circola
oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validita' della patente da due ad
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
«Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui
veicoli a motore a due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
in posizione corretta e deve reggere il manubrio con
ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il
trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai
fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al
comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e'
consentito il trasporto di animali purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo
del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,
con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1
e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni.».
 
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (( da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice. ))
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.»;
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

{Norma violata Punti
--- --- Art. 142, comma 8 2
comma 9 10}

sono sostituite dalle seguenti:

{Norma violata Punti
--- --- Art. 142, comma 8 5 commi 9 e 9-bis 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 142, del citato decreto
legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 142 (Limiti di velocita). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al
comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a)
e b), devono essere indicate le velocita' massime
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli,
l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero
sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art.
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di
inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che
va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il
provvedimento e' annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del
presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 22 a euro 88.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art.
179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art.
179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato.
E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso
un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis
del citato art. 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.».
- Si riporta il testo della tabella allegata all'art.
126-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla presente legge:
«Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
----> Vedere tabella alle pagg. 20-21 <----

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio.».
 
Art. 3-bis. Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive
modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore
durante la sosta o la fermata del veicolo. (( 1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.»;
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,». ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 157, del citato decreto
legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). -
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia
del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione
della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta,
per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
per altre esigenze di brevissima durata. Durante la
fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a
riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia
del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione
della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile
per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve
essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il
senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato,
deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la
sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in
fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma
non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia
appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilita', la fermata e la sosta devono essere
effettuate il piu' vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la
sosta e' vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta
e' consentita anche lungo il margine sinistro della
carreggiata, purche' rimanga spazio sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a
tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli
devono essere collocati nel modo prescritto dalla
segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo
limitato e' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in
modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha
avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della
durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
veicolo, di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare
aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non
costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della
strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso,
durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di
mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria
nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a
euro 400.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,
chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».
 
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

{Norma violata Punti
--- --- Art. 173, comma 3 5}


sono sostituite dalle seguenti:

{Norma violata Punti
--- --- Art. 173, commi 3 e 3-bis 5}.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto
legislativo n. 285/1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida, al
quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa
sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle
Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e
di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai
servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a
viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente
abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle
mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso
soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un
biennio.».
- Per il testo della tabella allegata all'art. 126-bis
del decreto legislativo n. 285/1992, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 5. Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
l'effetto di stupefacenti.
1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».
2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.»;
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 186 e 187 del
citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). -
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto
fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei
mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi
di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini
del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono
raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II,
del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli
articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni
accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e'
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la
violazione e' commessa in occasione di un incidente
stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000
ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie
piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non
vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della
patente fino all'esito della visita medica di cui al
comma 8.».
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di
guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente
di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al
presente articolo e' il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186,
comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcolemico previsto nell'art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai
commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve
avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal
regolamento.
7. (Abrogato).
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119.».
 
Art. 6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti:«, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, (( devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre )) devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto
legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 230 (Educazione stradale). - 1. Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca d'intesa con i Ministri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, di societa' sportive
ciclistiche nonche' di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale e della promozione ciclistica individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
predispongono appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria
nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che
concernano la conoscenza dei principi della sicurezza
stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica,
delle norme generali per la condotta dei veicoli, con
particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle
regole di comportamento degli utenti, con particolare
riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le
modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di
polizia municipale, nonche' di personale esperto
appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi
per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla
sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce
sui risultati ottenuti.».
 
Art. 6-bis.
Fondo contro l'incidentalita' notturna (( 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 141, del citato decreto
legislativo n. 285/1992, cosi' recita:
«Art. 141 (Velocita). - 1. E' obbligo del conducente
regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di
qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo
campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo
prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la
velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata,
nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per
altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque
nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita'
e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli
attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni
che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano
segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli
animali che si trovino sulla strada diano segni di
spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.
6. Il conducente non deve circolare a velocita'
talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il
normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente
articolo e' tenuto anche il conducente di animali da tiro,
da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente
di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.».
- Per il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti
all'art. 3.
- Per il testo degli articoli 186 e 187 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 5.
- Il testo del comma 1036, dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita'
del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia
di circolazione ed antinfortunistica stradale, e'
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla
realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della
sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le
capacita' dei conducenti, a rafforzare i controlli su
strada anche attraverso l'implementazione di idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di
sicurezza dei veicoli.».
 
Art. 6-ter.
Destinazione delle maggiori entrate derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie (( 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore. ))
 
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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