Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2007 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 luglio 2007
Schema di contratto di programma 2006-2008 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. (Deliberazione n. 66/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che prevede la stipula di un contratto di programma tra il Ministero delle comunicazioni ed il presidente dell'Ente poste;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Ammini-strazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle Autorita' di settore;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, recante norme per l'agevolazione tariffaria postale per le spedizioni di prodotti editoriali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 293/1997), recante «linee guida per il risanamento dell'Ente poste italiane»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 102/2000) concernente la conferma della concessione del servizio postale universale a Poste italiane S.p.A.;
Visto il decreto 29 dicembre 2005 del Ministro delle comunicazioni riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
Visto il decreto 13 marzo 2006 del Ministro delle comunicazioni relativo agli indici di qualita' del servizio postale universale per il periodo 2006 - 2008;
Visto il decreto 12 maggio 2006 del Ministro delle comunicazioni relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;
Visto il decreto 28 giugno 2007 del Ministro delle comunicazioni che fissa i criteri e la procedura per la rimodulazione dell'apertura estiva giornaliera nonche' gli orari degli uffici postali ed i conseguenti standard minimi di servizio.
Vista la deliberazione del Ministero delle comuni-cazioni DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 304/2002), in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio postale;
Vista la propria delibera 24 aprile 1996 n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 118/1996) sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' che prevede il preventivo parere di questo Comitato sullo schema dei contratti di programma;
Vista la delibera 8 maggio 1996 n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996) con cui questo Comitato ha istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
Vista la propria delibera 18 dicembre 1997, n. 244, (Gazzetta Ufficiale n. 197/1998) concernente la «trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane»;
Vista la propria delibera 29 settembre 2003 n. 77 (Gazzetta Ufficiale n. 38/2004) recante le nuove «linee guida per la regolazione del settore postale» e, in particolare, la raccomandazione ad inserire i nuovi orientamenti gia' in sede di definizione del contratto di programma 2003/2005;
Vista la nota prot. n. 356 del 17 febbraio 2006 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso un primo testo della schema di contratto di programma;
Visto che il NARS, nella seduta dell'8 maggio 2006, ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma formulando al riguardo alcune osservazioni e raccomandazioni;
Vista la nota prot. n. 3000 del 7 agosto 2006 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso un nuovo testo dello schema di contratto di programma che recepisce le osservazioni formulate dal NARS e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota prot. n. 6018 dell'11 luglio 2007 con la quale il Ministero delle comunicazioni ha trasmesso il testo dello schema di contratto di programma che recepisce le indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla quantificazione dei trasferimenti da erogare a Poste Italiane S.p.A. a copertura dell'onere del servizio universale per gli anni di vigenza contrattuale;
Viste le note prot. n. 6294 del 18 luglio 2007 e prot. n. 6327 del 19 luglio 2007 con le quali il Ministero delle comunicazioni precisa di aver apportato alcune modifiche al testo dell'art. 9, comma 1 e comma 5, e dell'art. 7 comma 4, dello schema di contratto;
Udita la relazione del Ministro delle comunicazioni;
Esprime parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2006 - 2008 tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.
Invita:
Il Ministero delle comunicazioni a corredare il prossimo schema di contratto con una dettagliata relazione sulla contabilita' analitica certificata che Poste italiane trasmette all'Autorita' vigilante ai sensi dall'art. 9, comma 4 del contratto stesso ed una scheda contenente la tabella dei costi, dei ricavi e del risultato economico specifici dell'area del servizio universale e dell'area riservata come peraltro gia' previsto dalle «linee guida per la regolazione del settore postale» (delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 77).
Roma, 20 luglio 2007
Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 137
 
Allegato
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2006-2008
tra
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e la
SOCIETA' PER AZIONI POSTE ITALIANE
Visto lo schema di contratto di programma predisposto dal Ministero delle comunicazioni e dalla societa' per azioni Poste Italiane;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
Vista la deliberazione CIPE 22 giugno 2000, n. 63, recante «Regolazione dei servizi di pubblica utilita': direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000, concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77 recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 29 dicembre 2005, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 13 marzo 2006 relativa agli indici di qualita' del servizio postale universale per il periodo 2006-2008;
Visto il parere espresso dal NARS in data 8 maggio 2006;
Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 11 maggio 2006;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 relativo alla manovra tariffaria 2006-2008;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni concernente i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi, del 28 giugno 2007;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 15, istitutivo di un fondo per i trasferimenti correnti alle imprese;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visti i pareri formulati dalle commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 28 marzo 2007 sulla relazione concernente l'individuazione delle disponibilita' del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze;;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, contenete «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2007, n. 151, relativamente ai trasferimenti correnti per le imprese pubbliche;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 3420/07 e nota allegata, prot. n. 91676, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato gli importi dei trasferimenti per gli anni 2006-2007;
Considerato, in particolare, che le sopra menzionate Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;
Considerata l'opportunita' di fare riferimento, in particolare, per quanto riguarda l'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Societa' nel periodo 2006-2008, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale, come risultante dal Piano di impresa;
Considerata, conseguentemente, la necessita' che il NARS verifichi la coerenza del Piano di impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Societa', per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Art. 2.
Attivita' e modalita' di erogazione del servizio
1. La Societa' esercita le attivita' di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela e la concorrenza del mercato», nonche' dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
2. La Societa' assicura la fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale come definite ai sensi del decreto legislativo n. 261 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni e del decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000 recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane s.p.a », nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5 comma 3, nonche' degli impegni assunti in materia di condizioni di servizio, di condizioni tecniche di accesso alla rete e carta della qualita' dei servizi postali. Il servizio e' altresi' assicurato secondo modalita' atte a garantire il rispetto degli obiettivi di qualita' richiamati al successivo art. 5 comma 2.
Tenuto conto, altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e), del citato decreto legislativo n. 261/1999, il servizio universale si evolve in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza, il servizio avente ad oggetto gli invii di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 261/1999 si differenzia, al fine di corrispondere alle diverse esigenze dell'utenza, nel servizio di invii di corrispondenza retail e servizio di invii corrispondenza in grandi quantita'. In particolare al servizio di invii di corrispondenza in grandi quantita' tra i quali gli invii generati elettronicamente, diversi dagli invii di pubblicita' diretta, si applicano i seguenti principi e condizioni :
a) La Societa' individua i punti di accesso per il servizio, li comunica all'Autorita' e li rende pubblici sul proprio sito web;
b) La Societa' osserva il principio di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parita' di circostanze;
c) qualora applichi sconti, la Societa' rispetta i principi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e ne da' comunicazione all'Autorita';
d) la Societa' predispone condizioni tecniche attuative sulle modalita' di fornitura del servizio, comunicandole all'Autorita' che si riserva di approvarle e pubblicandole sul proprio sito web. Tali condizioni stabiliscono procedure quali la modalita' di consegna, i quantitativi annui e per lotto consegnato, gli orari per la consegna della posta, le modalita' di confezionamento, le procedure di fatturazione, la descrizione dettagliata delle specifiche tecniche, nonche' le misure adottate per garantire la qualita' dei servizi forniti.
Le tariffe per il servizio di invii in grandi quantita' sono differenziate in base alle zone di recapito che riflettono i costi di distribuzione nelle diverse aree di destinazione. Le tariffe per gli altri servizi compresi nell'ambito del servizio universale per l'utenza retail sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento di attivita' strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Societa' puo' avvalersi, previa comunicazione all'Autorita' di regolamentazione, di seguito denominata Autorita', di societa' partecipate, ferma restando la responsabilita' in capo alla Societa' dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.
4. La Societa', nello svolgimento della sua attivita', e' tenuta ad adottare ogni necessaria misura per garantire il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale, con particolare riferimento all'inviolabilita' della segretezza della corrispondenza, alla sicurezza del funzionamento della rete per il trasporto di corrispondenza, colli e pacchi, alla protezione dei dati personali.
Art. 3.
Compiti ed obblighi della Societa'
1. La Societa' si impegna a porre a disposizione dell'Autorita' la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorita', per le verifiche che l'Autorita' ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Societa' si impegna a mettere a disposizione dell'Autorita', a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attivita' oggetto della concessione, anche mediante l'utilizzo dell'Area informativa dedicata di cui al successivo art. 13, nonche' a consentire l'accesso alle proprie sedi ed uffici al personale dell'Autorita' per l'espletamento delle attivita' di cui al menzionato art. 2. La Societa' e' tenuta a rispondere alle richieste istruttorie e informative formulate dall'Autorita' entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo proroga disposta dall'Autorita' a seguito di richiesta motivata indicante il termine massimo dell'adempimento.
2. La Societa' si impegna a rimborsare all'Autorita' gli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli eseguiti dall'Autorita' nell'espletamento dell'attivita' di verifica, vigilanza e controllo di cui agli articoli 2, comma 2, lettere d), f), g), i), l), e 12 del decreto legislativo n. 261/1999, al decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000 e al presente contratto, sulla base di un apposito protocollo di intesa tra le parti da definirsi nel periodo di vigenza del presente Contratto.
3. La Societa'. e' tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualita', ed altresi' a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili. Le condizioni generali del servizio e la carta della qualita' sono pubblicate sul sito web della Societa' secondo le modalita' previste dal successivo art. 13, sono affisse negli uffici postali, e in ogni caso disponibili presso tutti gli uffici, su richiesta degli utenti.
4. La Societa' si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualita' e alla loro sollecita trasmissione all'Autorita'.
5. La Societa' si impegna, altresi', a dare attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 in tema di salvaguardia delle persone con disabilita'.
6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Societa' trasmette all'Autorita' entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione e' accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.
Art. 4.
Attribuzioni dell'Autorita'
1. L'Autorita' effettua gli accertamenti e le ispezioni per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.
2. L'Autorita' opera nell'esercizio delle sue competenze affinche' sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.
3. L'Autorita' si riserva la facolta', al fine di contenere gli oneri del servizio, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Societa', di impartire disposizioni in ordine alla raccolta e alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana, nonche' in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziche' presso il domicilio di ciascun soggetto. Le richieste della Societa' devono contenere l'indicazione dei minori costi e del minore ammontare dell'onere del servizio universale conseguenti alle misure proposte.
Art. 5.
Qualita' dei servizi
1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualita' indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della qualita' del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Societa' quello di conseguire gli obiettivi di qualita' stabiliti dall'Autorita' con il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 marzo 2006 e con il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, come di seguito indicati:
Posta registrata: J+3 92,5% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99% per ciascun anno 2006-2008;
Pacco ordinario: J+5 93% per il 2006; J+5 93,5% per il 2007; J+5 94% per il 2008.
In sede di prima applicazione, agli invii di corrispondenza massiva si applicano gli obiettivi di qualita' gia' stabiliti per la posta ordinaria, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006:
corrispondenza massiva: J+3 94% per ciascun anno 2006-2008; J+5 99% per ciascun anno 2006-2008.
Agli invii di corrispondenza non massiva si applicano i seguenti obiettivi di qualita':
corrispondenza non massiva: J+1 88% per il 2006; 88,5% per il 2007; 89% per il 2008; J+3 99% per ciascun anno 2006 2008.
Gli obiettivi di qualita' J+1 prevedono anche livelli minimi di qualita' da conseguire in ciascuna tipologia di tratta:
anno 2007: urbana 89% - provinciale 85% - regionale 85% - extraregionale 80%
anno 2008: urbana 89,5% - provinciale 85,5% - regionale 85,5% - extraregionale 80,5%.
3. L'Autorita', durante il periodo di vigenza del presente Contratto, individua, d'intesa con la Societa', sentito il Consiglio nazionale consumatori ed utenti, ulteriori indicatori di qualita' del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti la distribuzione degli uffici postali sul territorio, orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, ai tempi di erogazione del servizio, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della qualita' e anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.
4. L'Autorita', ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Societa' avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorita'. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Societa', alla quale l'Autorita' da' informativa delle relazioni pervenutele.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto e' istituito un Comitato di monitoraggio sulla qualita' del servizio, composto in modo paritetico da rappresentanti dell'Autorita' e della Societa' che, in relazione ai dati forniti dall'organismo specializzato indipendente di cui al comma precedente, analizza e valuta su base mensile gli andamenti e le cause degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti dal presente contratto.
6. La Societa', a partire dal 2007, si impegna a trasmettere con cadenza semestrale, e comunque entro tre mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, i risultati di qualita' conseguiti nei servizi inclusi nel servizio universale, non sottoposti al monitoraggio di cui al comma 4.
7. 1 risultati di cui ai commi precedenti, unitamente alle eventuali determinazioni adottate dall'Autorita', sono pubblicati con periodicita' annuale, secondo modalita' fissate dall'Autorita'.
8. Salvo quanto previsto al comma 4, per ogni mezzo punto percentuale di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi dei precedenti commi 4 e 6, la Societa' e' tenuta a versare all'entrata dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo fino a euro cinquecentomila. L'Autorita' si riserva la facolta' di non applicare detta penale in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuita', oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un piu' che ampio conseguimento nello stesso anno dell'altro obiettivo di Qualita' inerente al singolo servizio.
Art. 6.
Reclami
1. La Societa' si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione in favore degli utenti, come descritte nella Carta della qualita' del servizio pubblico postale. Fermo l'obbligo di pubblicita', previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislaivo n. 261 del 1999, che la Societa' deve assicurare con le stesse modalita' anche per i rimborsi da essa erogati, e' facolta' dell'Autorita' richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Societa' deve sollecitamente produrre.
2. La Societa' si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facolta' attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.
3. La Societa' e' tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformita' alla normativa vigente.
4. La Societa' si impegna a fornire all'Autorita', su richiesta, dati e documenti circa l'attivita' dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.
5. La Societa' fornisce all'Autorita', con periodicita' semestrale ed entro 90 giorni dalla scadenza del semestre, una relazione dettagliata in materia di reclami, procedure di gestione ed esiti degli stessi. Con periodicita' annuale, la Societa' pubblica sul proprio sito web, informazioni relative al numero dei reclami, al modo in cui sono stati gestiti e alla casistica dei disservizi che li hanno generati.
Art. 7.
Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione
1. La Societa' rende disponibili sull'Area informativa dedicata all'Autorita' di cui al successivo art. 12 gli elementi del piano di impresa ed i relativi aggiornamenti necessari a consentire l'espletamento delle funzioni attribuite all'Autorita' nelle materie del presente articolo e del successivo art. 8.
2. La Societa' si impegna a dare completa attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa e nel presente contratto con particolare riguardo al mantenimento dell'offerta qualitativa dei servizi e al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio postale universale.
3. La Societa' trasmette all'Autorita' entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione e con particolare riguardo alle isole minori e alle zone rurali e montane, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Il piano di intervento e' redatto in conformita' ai parametri di cui all'art. 5 comma 3 e reca la quantificazione dei minori costi e della diminuzione degli oneri di servizio universale resi possibili dalla razionalizzazione.
4. La Societa' si impegna a concordare con l'Autorita' la strategia di rimodulazione della presenza sul territorio nel rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 3, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'Onere di servizio universale sostenuto dalla Societa' e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovra' presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi in relazione a quanto previsto dal Piano di impresa e del recupero dei ricavi mediante l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi universali non riservati, calcolati, rispettivamente, sulla base dei commi 2 e 3 del successivo art. 8.
Art. 8.
Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi
1. La Societa' e' tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.
2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione de settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:
T n = To [(1 + lambda ) + P* «n-1»-P* «n-1»)]
con lambda = P* n - x + alpha delta Q
dove:
To e' la tariffa di riferimento, viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale, T 0 si identifica con i valori tariffari definiti con il decreto del Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006, recante tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero. Relativamente alla tariffa di primo porto di peso della posta non massiva il valore tariffario di riferimento viene definito pari a 0,58 euro.
Il coefficiente x corrisponde alla quota di recupero di produttivita' che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. A tale coefficiente, posto transitoriamente pari a zero nel precedente Contratto di programma 2003-2005 al fine di contenere l'ammontare dell'onere del servizio universale e i trasferimenti a carico del Bilancio dello Stato, vengono attribuiti valori positivi e progressivamente crescenti. Cio' sia in considerazione del rilevante recupero tariffario maturato in seguito alla prima applicazione del price cap relativa al triennio 2003-2005 per effetto della quale le tariffe medie italiane si sono collocate in linea con quelle della media dei Paesi europei, sia nella prospettiva della completa liberalizzazione del settore in occasione della quale occorrera' applicare un price cap a regime, sia per l'esigenza di promuovere misure di incentivazione dell'efficienza dell'operatore postale volte al contenimento dei costi. Di conseguenza per il calcolo del price cap relativo al periodo 2006-2008 al coefficiente x si attribuiscono i seguenti valori: nel 2006 si mantiene ancora un valore zero per tenere conto dei ritardi di applicazione della manovra tariffaria 2003-2005; per il 2007 si applica un valore pari a 0,5; per il 2008 un valore pari a uno. Tali valori potranno essere soggetti a rinegoziazione tra le parti in relazione ad analoghi scostamenti tra gli importi dovuti a Poste italiane S.p.A. a parziale ristoro dell'Onere di servizio universale ai sensi del successivo art. 9 e gli importi effettivamente erogati. Delta Q rappresenta il correttivo in piu' o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del price-cap) tra i risultati e gli impegni in materia di qualita' di cui all'art. 5 comma 2; ad esso viene applicato un coefficiente alfa pari ad uno. P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato. Tn viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed e' la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, i prezzi dei servizi inclusi nel servizio universale e non rientranti nell'area riservata sono determinati, nella misura massima, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
4. La Societa', in relazione ai volumi di traffico ed alle modalita' di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, puo' praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. Al riguardo la Societa' si impegna ad assicurare all'utenza parita' di trattamento a parita' di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione. Le tariffe applicate ai servizi riservati devono tener conto dei costi effettivi e di quelli evitati rispetto ad un servizio che copre la gamma completa dei servizi offerti per la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii individuali, e comunque le differenze non devono gravare sull'onere del servizio universale, in quanto determinate da minori costi, e devono essere evidenziate nel documento di separazione contabile. La Societa' comunica all'Autorita' tali tariffe e relative condizioni, giustificandole adeguatamente, e le rende pubbliche sul proprio sito web.
Art. 9.
Oneri del servizio postale universale
1. La quantificazione dei trasferimenti posti a carico del Bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio postale universale deriva dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:
Sn = Sn-1 (1 + gamma);
con gamma = p* n - yn.
Dove: Sn e' il trasferimento dovuto per l'esercizio n; Sn-1 e' il trasferimento dovuto nell'esercizio precedente che, per l'anno 2005, e' stato fissato pari a 402,792 milioni di euro nel Contratto di programma 2003-2005; P*n e' il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce; yn e' l'incremento percentuale di produttivita' che la Societa' si e' impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del servizio universale. Sulla base del Piano di impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, e' stato fissato pari al 3,62 %. I trasferimenti cosi' calcolati sono pari a 395,058 milioni di euro per l'esercizio 2006, pari a 387,473 milioni di euro per l'esercizio 2007 e pari a 379,646 milioni di euro per l'esercizio 2008. In considerazione dei maggiori ricavi rinvenienti dalla manovra tariffaria 2006-2008, quantificabili in circa 16 milioni di euro per ciascun anno di vigenza del contratto di programma, e delle economie di costo realizzabili nel corso del 2006 in conseguenza dell'applicazione della manovra stessa, valutabili in circa 10 milioni di euro, detti importi vengono ridefiniti in 370,058 milioni di euro per l'esercizio 2006, 371,473 milioni di euro per l'esercizio 2007, 363,646 milioni di euro per l'esercizio 2008. I suddetti trasferimenti sono rideterminati, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 5, nella misura pari ad euro 303.498.804 per l'esercizio 2006 e pari ad euro 295.955.073 per l'esercizio 2007, nel limite delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente. La societa' si impegna a non pretendere in via unilaterale, l'integrale pagamento delle somme derivanti dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap di cui al presente comma, al netto dei maggiori ricavi rivenienti dalla manovra tariffaria.
2. Gli importi dei trasferimenti, come previsti al comma 1, potranno essere incrementati, ai sensi dell'art. 7 comma 2 (elenco 2) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, dell'importo di 2.837.696 euro per l'anno 2006 e di 41.875.501 euro per l'anno 2007, subordinatamente all'esito positivo della procedura di parere delle competenti commissioni parlamentari, a seguito della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro sulla ripartizione del Fondo unico per i trasferimenti correnti alle imprese.
3. L'onere del servizio universale sostenuto dalla Societa' dovra' presentare nel triennio 2006-2008 un andamento decrescente in termini nominali del 3,62% medio annuo. Su tale base, l'Onere del servizio universale, dovra' ridursi progressivamente.
4. Ai fini della quantificazione delle variabili di cui ai commi 1 e 3, si fa riferimento all'andamento dei costi, dei ricavi e del risultato economico, specifiche dell'area del servizio universale e dell'area riservata quali scaturiscono dalla separazione contabile certificata, trasmessa da Poste italiane all'Autorita' ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente Contratto.
5. L'efficacia del presente contratto per l'anno 2008 resta subordinata alla stipula di apposito atto aggiuntivo, previa delibera del CIPE, contenente l'individuazione del corrispettivo del contratto nel limite delle risorse che saranno iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2008. Con tale atto, gli importi dei trasferimenti come definiti ai commi 1 e 2 potranno essere ulteriormente incrementati nei limiti delle somme che risulteranno disponibili in seguito alla procedura di cui al comma 759 dell'articolo unico legge n. 296 del 2006, tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto al medesimo comma 1 del presente articolo.
Art. 10.
Emissione di carte valori postali. Filatelia
1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali e', nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Societa' cura la loro distribuzione e commercializzazione.
2. La Societa' collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso e' consentito alla Societa' di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.
3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne da' comunicazione alla Societa' entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.
4. La Societa', ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonche' al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.
5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Societa'.
6. La Societa' si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attivita' svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.
Art. 11.
Rapporti internazionali
1. La Societa' si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresi' a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorita' dalla normativa vigente.
2. La Societa' partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorita', alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.
3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione postale universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unita' contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorita', mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attivita' dell'U.P.U., in ogni caso preventivamente concordata con l'Autorita', sia a carico della Societa'.
4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Societa' risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorita', la Societa' e' tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorita' e la Societa' viene effettuata sulla base delle spese concordate di cui al mese precedente entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilita' della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.
5. In relazione alle decisioni adottate in sede UPU circa i servizi postali su piattaforme tecnologiche innovative, Poste Italiane si impegna ad adottare tutte le iniziative volte a realizzarli nei tempi piu' brevi, comunque compatibili con la loro sostenibilita' economica.
Art. 12.
Innovazione tecnologica
1. La Societa', entro il primo anno di vigenza del Contratto di programma, realizza un'Area informativa dedicata all'Autorita' di regolamentazione (nel seguito «Area») articolata come segue:
Informazioni generali: questa sezione dell'Area contiene: bilanci e semestrali, Piano di impresa e sua presentazione all'Autorita', Mappa dell'organizzazione di Poste con riferimenti centrali e territoriali, con relative funzioni e responsabilita', Disposizioni di servizio attinenti le prestazioni rientranti nel servizio postale universale, Consuntivi dei risultati di qualita' dei prodotti tracciati, Rassegna stampa giornaliera;
Rete postale: questa sezione dell'Area contiene una mappa della Rete postale logistica con indicazione di ubicazione e denominazione dei Centri di rete postali e con indicazione delle zone di recapito;
Distribuzione degli uffici sul territorio: questa sezione dell'Area contiene una Base dati elettronica della distribuzione degli uffici sul territorio, con informazioni relative ai servizi espletati e agli orari di apertura al pubblico aggiornate inizialmente su base trimestrale e, quando disponibili, e comunque entro il triennio di riferimento, «near real time».
2. Durante il periodo di vigenza del Contratto di programma, la Societa' individua ulteriori ambiti di sviluppo dell'Area, tenendo conto delle esigenze informative espresse dall'Autorita' di regolamentazione e degli ulteriori sviluppi del proprio sistema di gestione delle informazioni.
3. La Societa' rende disponibili anche sul proprio sito web le informazioni relative ai servizi postali universali, ed in particolare quelle relative a:
uffici postali;
codici di avviamento postale;
condizioni generali del servizio;
tariffe e prezzi;
procedure di reclamo e rimborso;
modalita' di accesso ai servizi;
standard di qualita';
carta della qualita';
stato delle spedizioni dei prodotti tracciati.
4. La Societa' realizza sul proprio sito internet link verso il sito dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale, delle associazioni dei consumatori e, in generale, verso siti di interesse degli utilizzatori del servizio.
5. Nel periodo di vigenza del presente Contratto di programma, la Societa' si impegna a facilitare l'accesso dei cittadini alle procedure di reclamo e conciliazione, con particolare riferimento ai canali online e telefonico per l'accesso e la trattazione dei reclami.
Art. 13.
Sanzioni e penali
1. La Societa', in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati, e' sanzionata dall'Autorita' di regolamentazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999, art. 21, e dal decreto del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000, recante conferma della Concessione del servizio postale universale alla Societa', art. 8.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Contratto, viene istituito un comitato di conciliazione composto da rappresentanti di Poste italiane S.p.A. e dell'Autorita' di regolamentazione. Al Comitato viene affidato il compito di risolvere le controversie relative a reiterati casi di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal presente Contratto. La composizione e il regolamento del Comitato vengono stabiliti con separato protocollo d'intesa, da definirsi tra le parti entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto.
3. In relazione alla gravita' degli inadempimenti, qualora la controversia non trovi una positiva soluzione in sede di comitato di conciliazione, l'Autorita' si riserva la facolta' di applicare alla Societa' una penale di importo da 300.000 euro fino a 1.500.000 euro da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 14.
Procedimento di approvazione
1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilita': direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si daatto che il presente contratto e' stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che: in data 7 agosto 2006 lo schema di Contratto e' stato trasmesso, con nota prot. 3000, dal Ministero delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio centrale di segreteria del CIPE; il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per cio' che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data ............... ed in data ...............; il CIPE ha formulato il suo parere in data ...............; e' stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data ...............; e' stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data ............................, che le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione.
Art. 15.
Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale
1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2008; puo' essere soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alla materia postale che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi in esecuzione dei predetti provvedimenti comunitari.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, il presente Contratto e' efficace fino alla data di entrata in vigore del Contratto di programma relativo al triennio di regolazione 2009-2011.
3. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualita' dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sara' rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Societa' ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sara' Roma. Il collegio arbitrale decidera' secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.
 
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