Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 12 settembre 2007
Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
gestione tributi e rapporto con gli utenti
Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;
Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;
Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;
Vista la determinazione prot. n. 3480/AGT del 14 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2007, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
1350) «Associazione Volontari del Soccorso di Ivrea», con sede in Ivrea (Torino);
1351) «Associazione di Pubblica Assistenza di Pienza ONLUS», con sede in Pienza (Siena);
1352) «Pia Istituzione di Misericordia Gruppo Donatori Sangue Monticiano», con sede in Monticiano (Siena);
1353) «Confraternita di Misericordia e SS. Sacramento Porto Santo Stefano», con sede in Monte Argentario, localita' Porto Santo Stefano (Grosseto);
1354) «Blu Pubblica Assistenza ONLUS», con sede in Falconara Marittima (Ancona);
1355) «Il Buon Pastore», con sede in Giffone (Reggio Calabria);
1356) «Pubblica Assistenza Servizio Sanitario - P.A.S.S. Soccorso», con sede in Sassari;
1357) «Associazione Volontari Protezione Civile Monte Arci», con sede in Marrubiu (Oristano).
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2007
Il direttore dell'area centrale: De Santis
 
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