Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 163
Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale;
Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;
Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, recante attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, recante attuazione della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;
Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce, tra l'altro, la necessita' di potenziare l'interoperabilita' della rete transeuropea;
Considerata la conseguente necessita' che i nuovi progetti di investimento promossi dal Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dei trasporti rispettino l'obiettivo della interoperabilita';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocita' e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, cosi' come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detti sistemi, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed alla manutenzione.
3. L'ambito di applicazione del presente decreto e' progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario convenzionale, inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, ad eccezione delle infrastrutture e del materiale rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico o delle infrastrutture che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, e fatte salve le deroghe all'applicazione delle STI elencate nell'articolo 4. Il presente decreto e' applicato alle parti della rete convenzionale non ancora contemplate dal comma 1, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle STI corrispondenti e per gli ambiti di applicazione da esse fissati. Il presente comma non si applica in caso di progetti in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinente gruppo di STI.
4. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale dei sistemi ferroviari nazionali, convenzionale e ad alta velocita', necessari per realizzare l'interoperabilita'.
5. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, e' data attuazione con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
1'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo, se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 27 luglio 1996, n. 96/48/CE «Direttiva
del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.» e' pubblicata
nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235 ed e' entrata in
vigore 1'8 ottobre 1996.
- La direttiva 19 marzo 2001, n. 2001/16/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario
convenzionale» e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 aprile 2001,
n. L 110 ed e' entrata in vigore il 20 aprile 2001.
- La direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/50/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale», e'
pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164 ed e'
entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della
presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
220.
- Il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita».
- Il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268,
abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della
direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale».
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato «B» della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria
2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 98/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi 2004/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e
la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314
- Il testo dell'ar. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».
- Il testo degli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, e' il setuente:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione
di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.» .
- Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».
- La legge 17 maggio 1985, n. 210 «Istituzione
dell'ente "Ferrovie dello Stato"», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 118
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2003, n. 170, supplemento ordinario.
- Il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 881/2004
«Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento
sull'agenzia)», e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 164, ed e' entrato in vigore il 1° maggio 2004.
Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito
dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004,
n. L 220.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti alle direttive 2001/16/CE, 96/48/CE
e 2004/50/CE, e per il teto dell'art. 13 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) direttive: la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', e successive modificazioni, e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale, e successive modificazioni;
b) sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': il sistema ferroviario di cui all'allegato Ia, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocita' ed i materiali rotabili che, con tale modalita', utilizzano dette infrastrutture;
c) sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: il sistema ferroviario di cui all'allegato Ib, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;
d) sistema ferroviario transeuropeo nazionale ad alta velocita': la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocita' costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocita'. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita';
e) sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture;
f) sistema ferroviario transeuropeo nazionale: il sistema ferroviario costituito dai sistemi di cui alle lettere d) ed e);
g) interoperabilita': la capacita' dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacita' si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;
h) sottosistemi: il risultato della divisione dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale come indicato negli allegati IIa e IIb; tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti negli allegati IIIa e IIIb, sono di natura strutturale (infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, esercizio e gestione del traffico, materiale rotabile) o funzionale (manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci);
i) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita'. Il concetto di «componente» comprende i beni materiali e immateriali, quali il software;
l) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni di cui agli allegati IIIa e IIIb che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce;
m) specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'art. 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12, della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 e all'allegato XXI della direttiva 2004/17/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
n) specifiche tecniche di interoperabilita' (denominate STI): le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita';
o) Organismo notificato: l'organismo incaricato di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi;
p) parametro fondamentale: ogni condizione regolamentare, tecnica o operativa critica per l'interoperabilita' e che deve essere oggetto di una decisione o di una raccomandazione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 delle direttive 96/48/CE, e successive modificazioni, e 2001/16/CE, e successive modificazioni, prima dello sviluppo di progetti completi di STI;
q) caso specifico: ogni parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e del sistema transeuropeo ad alta velocita' che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente. Cio' puo' comprendere in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunita', la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari e, per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, anche il materiale rotabile destinato ad un uso strettamente locale, regionale o storico e il materiale rotabile in provenienza o a destinazione di paesi terzi, che non attraversi la frontiera tra due Stati membri;
r) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che migliora l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
s) sostituzione nell'ambito di una manutenzione: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche nell'ambito di una manutenzione preventiva o correttiva;
t) rinnovo: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
u) sitema ferroviario esistente: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie nazionali convenzionale e ad alta velocita', che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente e il materiale rotabile di ogni categoria e origine che percorre dette infrastrutture;
v) messa in servizio: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema e' messo nello stato di funzionamento di progetto;
z) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
aa) gestore dell'infrastruttura nazionale: il soggetto indicato agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto 8 luglio 2003, n. 188;
bb) ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, secondo quanto disposto dall'articolo 6;
cc) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
dd) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia): l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
ee) Agenzia ferroviaria europea (di seguito ERA): Agenzia comunitaria per la sicurezza e l'interoperabilita' ferroviaria.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti alle direttive 2001/16/CE e
96/48/CE, si vedano le note alle premesse.
- La direttiva 23 luglio 1996, n. 1692/96/CE «Decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti», e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 settembre 1996,
n. L 228 ed e' entrata in vigore il 10 settembre 1996.
- La direttiva 14 giugno 1993, n. 93/38/CEE «Direttiva
del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni» e' pubblicata
nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199 ed e' entrata in
vigore i1 1° luglio 1993.
- La direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali» e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 134 ed e' entrata in vigore il 30 aprile 2004.
- Il tersto degli articoli 3, comma 1, lettera h) ed 11
del citato decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' il
seguente:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(omissis);
h) "gestore dell'infrastruttura", soggetto incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in
sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete,
possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;».
«Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed
indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o
decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei
trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
responsabile del controllo della circolazione in sicurezza
dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico,
commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi'
assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi
pubblici delle stazioni passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
al rispetto della riservatezza delle informazioni
commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, per la rete di propria attribuzione, sono
affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi
al rilascio del certificato di sicurezza, nonche' il
calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione di
capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture
ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di
gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un
soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria,
le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale
autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento
delle attivita' espletate in qualita' di impresa
ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.».
- La direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE «Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica
della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
delle ferrovie)», e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 164 ed e' entrata in vigore il 30 aprile 2004.
Il testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito
dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004,
n. L 220.



 
Art. 3.

Specifiche tecniche di interoperabilita'

1. Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale e' suddiviso nei sottosistemi definiti negli allegati IIa e IIb.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI, ovvero le relative STI se un sottosistema e' oggetto di piu' STI e una STI puo' abbracciare vari sottosistemi.
3. Le STI e le loro successive modifiche sono elaborate su mandato della Commissione sotto la responsabilita' dell'ERA. Nella fase di elaborazione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA ai sensi degli articoli 3 e 12 del regolamento (CE) n. 881/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, partecipano, in relazione alle rispettive competenze, rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero delle infrastrutture. In particolare il Ministero delle infrastrutture e' competente in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili.
4. La conformita' di ogni sottosistema alle STI e' costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema.



Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) 29 aprile 2004,
n. 881/2004, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.

Casi di deroga dall'applicazione delle STI

1. Una o piu' STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:
a) per un progetto di realizzazione di una nuova linea o di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;
b) per un progetto di rinnovamento o di ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti dalle STI sono incompatibili con quelli della linea esistente;
c) per un progetto di realizzazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovamento o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato nel territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo e' interclusa o isolata, per la presenza del mare, dalla rete ferroviaria del resto della Comunita';
d) per ogni progetto concernente il rinnovamento, l'estensione o la ristrutturazione di una linea esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditivita' economica del progetto e/o la coerenza del sistema ferroviario nazionale;
e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;
f) per vagoni in provenienza o a destinazione di un Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari e' diverso da quello della principale rete ferroviaria della Comunita'.
2. Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche su proposta di un gestore dell'infrastruttura, di un impresa ferroviaria o di un ente appaltante, sentita preliminarmente l'Agenzia per gli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione, puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. Detta proposta e' corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare.
3. Il Ministero dei trasporti comunica a tutte le parti interessate le deroghe autorizzate dalla Commissione europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche che devono essere applicate.
 
Art. 5.

Componenti d'interoperabilita'

1. I componenti di interoperabilita' sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.
2. Ogni componente di interoperabilita' e' sottoposto alla procedura di valutazione di conformita' e di idoneita' all'impiego indicata nella pertinente STI ed e' munito del relativo certificato.
3. Si ritiene che un componente d'interoperabilita' soddisfi i requisiti essenziali se e' conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. I componenti di interoperabilita' sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori, atti ad accertare e garantire, nel tempo, il mantenimento dei requisiti essenziali.
4. La valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego del componente d'interoperabilita' e' effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
5. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' redatta, prima dell'immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, applicando le disposizioni previste dalle STI.
6. Se i componenti d'interoperabilita' sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui al presente decreto deve indicare che i componenti d'interoperabilita' rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.
7. Gli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' europea, sono a carico di chiunque immette sul mercato i componenti d'interoperabilita' o assemblea i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego o privi della stessa e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.
11. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti e l'Agenzia.
12. Qualora l'Agenzia, anche su indicazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, ritenga che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione, per vietarne l'impiego o finalizzate a ritirarlo dal mercato ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture per i profili tecnici di competenza, esponendone i motivi e precisando, in particolare, se la non conformita' deriva da un'inosservanza dei requisiti essenziali, da una scorretta applicazione delle specifiche europee (a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche) o da una carenza delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la comunicazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.
13. Il Ministero dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 12.
14. Il Ministero dei trasporti adotta, nei casi di cui al comma 12, provvedimenti conformi alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea.
15. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che determinate specifiche europee utilizzate, direttamente o indirettamente, ai fini delle attivita' regolate dalle direttive non soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11 delle direttive.
16. Nei casi di irregolarita' di cui al comma 8 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali o non e' idoneo all'impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o l'utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformita' persista si procede in conformita' a quanto riportato ai commi 12, 13 e 14.
17. I provvedimenti di cui ai commi 11, 12 e 14 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nell'Unione europea e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.
 
Art. 6.

Sottosistemi

1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo nazionale muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V.
2. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.
3. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali ricorrendo, a tale fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicabili.
4. La verifica dell'interoperabilita' nel rispetto dei requisiti essenziali di un sottosistema di natura strutturale costitutivo dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale e' compiuta con riferimento alle relative STI, se esistenti.
5. La dichiarazione CE di verifica di cui al comma 1 e' redatta, prima che il sottosistema sia immesso in servizio, dall'ente appaltante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, previo svolgimento della procedura di verifica CE di cui all'allegato VI.
6. La procedura di verifica CE e' effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 delle direttive da un organismo notificato, a richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Detta procedura comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella relativa STI e nei registri di cui all'articolo 12.
7. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema.
8. All'organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato VI. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema, nonche' eventualmente tutti i documenti che attestano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa deve anche contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.
9. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio i gestori dell'infrastruttura o le imprese ferroviarie depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. Questa esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide circa la necessita' di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi del presente decreto. Tale autorizzazione e' necessaria ogni qualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato puo' risentirne.
10. Per il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale, qualora si renda necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, l'Agenzia decide in quale misura le STI debbano essere applicate e lo comunica al Ministero dei trasporti, che notifica la decisione alla Commissione e agli altri Stati membri.
11. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, puo' richiedere l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico dell'ente appaltante, informandone il Ministero dei trasporti.
12. Il Ministero dei trasporti informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma precedente, esponendone i motivi.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario transeuropeo nazionale, un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che puo' variare fra 15.000 euro e 100.000 euro.
14. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che una STI non soddisfi completamente i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 17 delle direttive.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti alle direttive 2001/16/CE e
96/48/CE, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.

Organismi notificati

1. Gli organismi che intendono essere notificati in uno o piu' settori dell'interoperabilita', ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII. Gli organismi, in particolare, devono dimostrare la qualificazione dei laboratori di cui intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneita' e rispondenza ai requisiti.
2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica e' presentata secondo lo schema di cui all'allegato VIII.
3. Ai fini del riconoscimento dell'organismo, il Ministero dei trasporti provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi.
4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, che devono operare in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni.
5. I laboratori dei quali l'organismo dichiara di avvalersi dispongono di personale, attrezzature e competenze in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni, nonche', per le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X.
6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.
7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformita' alle norme applicabili della serie UNI CEI EN 45000, e successive modificazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attivita' di certificazione e ispezione.
8. L'esito della verifica e' motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando che i termini di cui sopra si intendono interrotti in caso di richieste di integrazione.
9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, il provvedimento autorizzatorio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. l Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformita' o dell'idoneita' all'impiego di cui all'articolo 5 e della procedura di verifica di cui all'articolo 6, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza.
 
Art. 8.

Rinnovo

1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo notificato interessato.
2. Ai fini del rinnovo, l'organismo notificato deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' all'articolo 7.
3. La domanda di rinnovo segue l'iter previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo.
 
Art. 9.

Attivita' di vigilanza

1. Il Ministero dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi o dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori oltre ogni altra utile informazione richiesta circa le attivita' svolte.
2. Il Ministero dei trasporti dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi notificati al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 10.

Sospensione e revoca

1. Il riconoscimento e' sospeso, con apposito provvedimento, per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo notificato nell'attivita' di valutazione o verifica ovvero qualora dall'attivita' di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato, con apposito provvedimento, nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati, sono comunicati all'organismo notificato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Nel caso in cui l'organismo notificato, del quale e' accertato il mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, il Ministero dei trasporti ne informa la Commissione europea.
 
Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di cui all'articolo 7 sono a carico degli organismi, non pubblici, stessi. Le spese relative ai successivi controlli, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi notificati di cui all'articolo 9, sono a carico di tutti gli organismi medesimi, non pubblici, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed ai controlli.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni due anni, le tariffe per le attivita' di cui al comma 1, le modalita' di versamento di tali proventi all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva riassegnazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, le modalita' di erogazione dei compensi dovuti ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della citata legge 6 febbraio 1996, n. 52.



Nota all'art. 11:
- Per l'art. 47 della legge n. 52 del 1996 e per l'art.
9 della legge n. 11 del 2005, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 12.

Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile

1. I gestori dell'infrastruttura provvedono ad aggiornare ed a pubblicare annualmente i registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, indicanti, per ciascun sottosistema o parte del sottosistema interessato, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche delle STI applicabili. I registri devono essere messi a disposizione delle amministrazioni interessate e dell'Agenzia.
2. Il Ministero dei trasporti trasmette copia dei registri agli Stati membri interessati e all'ERA e ne garantisce la disponibilita' ai soggetti professionali che operano nel settore.
 
Art. 13.

Registro di immatricolazione del materiale rotabile

1. L'Agenzia assicura che quando e' autorizzata la messa in servizio di materiale rotabile, a ciascun veicolo venga attribuito un codice di identificazione alfanumerico.
2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri:
a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 4;
b) e' accessibile alle autorita' preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi comunitari di cui alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolazione comunitari di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture.
3. Nel caso di materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo, tali veicoli possono essere accettati anche se identificati in base a un sistema di codifica diverso. Per tali veicoli, se vengono messi in servizio in Italia, i dati corrispondenti a quelli elencati al comma 4, lettere c), d) ed e), devono essere rintracciabili tramite il registro.
4. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite a livello comunitario. Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;
b) estremi del registro del materiale rotabile di cui all'articolo 12;
c) generalita' del proprietario del veicolo o del soggetto che lo acquisisce in leasing;
d) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;
e) dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione del veicolo.



Note all'art. 13:
- Per la direttiva 2004/49/CE si vedano le note
all'art. 2.
- La direttiva 26 febbraio 2001, n. 2001/14/CE
«Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria e all'iposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 75 ed e' entrata in
vigore il 15 marzo 2001.



 
Art. 14.

Realizzazione di infrastrutture

1. Al fine di assicurare puntuale attuazione alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, cosi' come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione dell'esigenza di garantire l'interoperabilita' nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocita' e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, e' costituita una direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita, presso il Ministero delle infrastrutture, come risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro delle infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale, utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del Ministero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari, il predetto Ministero e' articolato in direzioni generali che costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in misura finanziariamente corrispondente. Lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al presente articolo nonche' i successivi schemi di regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.



Note all'art. 14:
- Per le direttive 2001/16/CE, 96/48/CE e 2004/50/CE,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle prcedure
sull'organizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquenno 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».



 
Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per la realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo nazionale, l'Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali progettati, costruiti ed installati in conformita' ai pertinenti requisiti essenziali. I gestori dell'infrastruttura aprono al pubblico esercizio le linee ferroviarie e gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, dopo aver acquisito le certificazioni, e le autorizzazioni nonche' tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.
2. In mancanza o in attesa dell'adozione delle STI, compresi i casi in cui e' stata notificata una deroga ai sensi dell'articolo 4, il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture trasmettono, per le parti di relativa competenza, agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni sottosistema, un elenco delle norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali.
3. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformita' alle specifiche tecniche e di idoneita' all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformita' alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268. Restano validi i provvedimenti adottati ai sensi dei citati decreti legislativi.



Nota all'art. 15:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 maggio
2001, n. 299, al decreto legislativo 30 settembre 2004, n.
268, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 16.

Norma di salvaguardia

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bianchi, Ministro dei trasporti
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Bersani, Ministro per lo sviluppo
economico
Damiano, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Allegato Ia
(previsto dall'articolo 1)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA'
1. Le infrastrutture.

Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' sono le infrastrutture delle linee della rete europea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o nei successivi aggiornamenti conseguenti alle revisioni di cui all'articolo 21 di detta decisione.
Le linee ad alta velocita' comprendono:
le linee appositamente costruite per l'alta velocita', attrezzate per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h,
le linee appositamente adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' dell'ordine di 200 km/h,
le linee appositamente adattate per l'alta velocita', aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocita' deve essere adeguata caso per caso.
Le infrastrutture di cui sopra comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione e gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su queste linee, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.

2. Il materiale rotabile.

Il materiale rotabile di cui alla presente direttiva comprende i treni progettati per circolare:
ad una velocita' di almeno 250 km/h sulle linee appositamente costruite per l'alta velocita', pur permettendo, in determinate circostanze, di raggiungere velocita' superiori a 300 km/h,
o ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee della sezione 1, se compatibile con il livello delle prestazioni di dette linee.

3. Coerenza del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.

La qualita' del trasporto ferroviario europeo dipende, tra gli altri fattori, dal raggiungimento di una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (comprendente le parti fisse di prestazioni, sicurezza, qualita' del servizio e relativi costi.
 
Allegato Ib
(previsto dall'articolo 1)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE
1. Infrastrutture.

Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti o riprese in qualsiasi aggiornamento di detta decisione risultante dalla revisione prevista al suo articolo 21.
La rete suindicata puo' essere suddivisa secondo le categorie seguenti:
linee previste per il traffico «passeggeri»,
linee previste per il traffico misto (passeggeri, merci),
linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci»,
nodi «passeggeri»,
nodi merci, compresi i terminali intermodali,
linee di collegamento degli elementi sopra elencati.
Queste infrastrutture comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico.

2. Materiale rotabile.

Il materiale rotabile comprende tutti i materiali atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi:
treni automotori termici o elettrici,
macchine di trazione termiche o elettriche,
vetture passeggeri,
carri merci, compreso il materiale rotabile progettato per il trasporto di autocarri.
Il materiale di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie mobili e' incluso ma non costituisce la prima priorita'.
Ciascuna di tali categorie e' suddivisa in:
materiale rotabile ad uso internazionale,
materiale rotabile ad uso nazionale.

3. Coerenza del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

La qualita' del trasporto ferroviario europeo dipende, tra gli altri fattori, dal raggiungimento di una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (comprendente le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle del materiale rotabile (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualita' del servizio e relativi costi.

4. Estensione dell'ambito di applicazione.

1. Sottocategorie di linee e di materiale rotabile.
Ai fini dell'efficacia rispetto al costo dell'interoperabilita' possono essere elaborate, se del caso, nuove sottocategorie per tutte le categorie di linee e materiale rotabile indicate nell'allegato IIIb. Se necessario, le specifiche funzionali e tecniche possono variare a seconda della sottocategoria.
2. Salvaguardie relative ai costi.
Ai fini dell'analisi costi-benefici delle misure proposte si tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:
costo della misura proposta,
riduzione degli oneri e dei costi di capitale in virtu' di economie di scala e di un migliore impiego del materiale rotabile,
riduzione dei costi d'investimento e di manutenzione/esercizio in virtu' di una maggiore concorrenza tra fabbricanti e imprese di manutenzione,
benefici per l'ambiente, grazie a miglioramenti tecnici del sistema ferroviario,
maggiore sicurezza dell'esercizio.
Inoltre, tale valutazione indica l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati.
 
Allegato IIa
(previsto dall'articolo 2

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA' SOTTOSISTEMI
1. Elenco dei sottosistemi.

Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e' suddiviso nei seguenti sottosistemi, corrispondenti a:
a) settori di natura strutturale:
infrastrutture,
energia,
controllo-comando e segnalamento,
esercizio e gestione del traffico,
materiale rotabile;
b) settori di natura funzionale:
manutenzione,
applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci.

2. Aspetti da considerare.

Per ciascun sottosistema, l'elenco degli aspetti legati all'interoperabilita' e' individuato nei mandati conferiti all'ERA per l'elaborazione dei progetti di STI.
 
Allegato IIb
(previsto dall'articolo 2)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE SOTTOSISTEMI
1. Elenco dei sottosistemi.

Il sistema che costituisce il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale puo' essere suddiviso in sottosistemi corrispondenti a:
a) settori di natura strutturale:
infrastrutture;
energia;
controllo-comando e segnalamento;
esercizio e gestione del traffico;
materiale rotabile;
b) settori di natura funzionale:
manutenzione;
applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

2. Descrizione dei sottosistemi.

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilita' e' individuato dall'ERA al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente.
Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilita', ne' l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono in particolare quanto segue:

2.1. Infrastruttura.

Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso - tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacita' motoria, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2. Energia.

Il sistema di elettrificazione, il materiale aereo e i dispositivi di captazione di corrente.

2.3. Controllo-comando e segnalamento.

Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.4. Esercizio e gestione del traffico.

Le procedure e le associate apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei diversi sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.
Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.

2.5. Applicazioni telematiche.

In linea con l'allegato I questo sistema comprende due parti:
a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.6. Materiale rotabile.

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri - tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacita' motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.7. Manutenzione.

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.
 
Allegato IIIa
(previsto dall'articolo 2

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA
Requisiti essenziali.
1. Requisiti di portata generale.
1.1 Sicurezza.

1.1.1 La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, piu' in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
1.1.2 I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilita' di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocita' massima autorizzata.
1.1.3 I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
1.1.4 La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonche' la scelta dei materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
1.1.5 I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate.

1.2 Affidabilita' e disponibilita'.

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

1.3 Salute.

1.3.1 I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.
1.3.2 La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4 Tutela dell'ambiente.

1.4.1 Le conseguenze per l'ambiente legate alla realizzazione e alle gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono essere valutate e considerate al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.
1.4.2 I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
1.4.3 Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.

1.5 Compatibilita' tecnica.

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.
Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilita' in futuro.

2. Requisiti particolari di ogni sottosistema.
2.1 Infrastrutture.

2.1.1 Sicurezza.
Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti delle linee di percorso ad alta velocita'.
Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio nelle stazioni dei treni che circolano ad alta velocita'.
Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilita', incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.).
Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie.

2.2 Energia.

2.2.1 Sicurezza.
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ad alta velocita' ne' quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).
2.2.2 Tutela dell'ambiente.
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.
2.2.3 Compatibilita' tecnica.
I sistemi di alimentazione di energia elettrica utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono:
permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate;
essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

2.3 Controllo-comando e segnalamento.

2.3.1 Sicurezza.
Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati nel sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete.
2.3.2 Compatibilita' tecnica.
Ogni nuova infrastruttura ad alta velocita' e qualsiasi nuovo materiale rotabile ad alta velocita', costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.
Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di condotta dei treni devono permettere un funzionamento normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.

2.4 Materiale rotabile.

2.4.1 Sicurezza.
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di condotta in caso di collisione o deragliamento.
Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Le tecniche di frenatura e gli sforzi esercitati devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.
Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.
In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.
Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.
Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle lunghe gallerie.
E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensita' e autonomia sufficienti.
I treni devono essere attrezzati di un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.
2.4.2 Affidabilita' e disponibilita'.
La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, di trazione e di frenatura nonche' di controllo-comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.
2.4.3 Compatibilita' tecnica.
Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.
Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui e' prevista.
2.4.4. Controllo.
I treni devono essere equipaggiati di un dispositivo di registrazione. I dati raccolti da tale dispositivo e il trattamento delle informazioni devono essere armonizzati.

2.5 Manutenzione.

2.5.1 Salute.
Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono portare pregiudizio alla salute delle persone.
2.5.2 Tutela dell'ambiente.
Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.
2.5.3 Compatibilita' tecnica.
Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocita' devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali sono stati progettati.

2.6 Ambiente.

2.6.1 Salute.
La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' deve rispettare i livelli regolamentari in materia di inquinamento sonoro.
2.6.2 Tutela dell'ambiente.
La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' non deve provocare nel terreno un livello inammissibile di vibrazioni dannose per le attivita' e l'ambiente attraversato, nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

2.7 Esercizio.

2.7.1 Sicurezza.
L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di macchina e del personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro.
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.
2.7.2 Affidabilita' e disponibilita'.
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilita' e di disponibilita' del sistema.
2.7.3 Compatibilita' tecnica.
L'uniformazione delle norme di esercizio delle reti nonche' delle qualifiche dei macchinisti, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.
 
Allegato IIIb
(previsto dall'articolo 2)

SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE
Requisiti essenziali.
1. Requisiti di portata generale.
1.1 Sicurezza.

1.1.1. La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, piu' in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado.
1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilita' di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocita' massima autorizzata.
1.1.3. I componenti utilizzati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di servizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonche' la scelta dei materiali utilizzati devono aver luogo in modo da limitare la generazione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
1.1.5. I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere l'utilizzazione sicura dei dispositivi ne' la salute o la sicurezza degli utenti in caso di uso prevedibile non conforme alle istruzioni indicate.

1.2 Affidabilita' e disponibilita'.

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzione nelle condizioni previste.

1.3 Salute.

1.3.1. I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie.
1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio.

1.4 Tutela dell'ambiente.

1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.
1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto m caso di incendio.
1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
1.4.4. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di rumore.
1.4.5. L'esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attivita' e l'ambiente attraversato nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.

1.5 Compatibilita' tecnica.

Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la compatibilita' in futuro.

2. Requisiti particolari di ogni sottosistema.
2.1 Infrastrutture.

2.1.1. Sicurezza.
Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni indesiderate negli impianti.
Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al momento del passaggio dei treni nelle stazioni.
Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilita', incendio, accesso, evacuazione, marciapiede ecc.).
Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.

2.2 Energia.

2.2.1. Sicurezza.
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la sicurezza dei treni ne' quella delle persone (utenti, personale operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).
2.2.2. Tutela dell'ambiente.
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia elettrica o termica non deve perturbare l'ambiente oltre limiti specificati.
2.2.3. Compatibilita' tecnica.
I sistemi di alimentazione di energia elettrica/termica usati devono:
permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate;
nel caso dei sistemi di alimentazione di energia elettrica, essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.

2.3 Controllo-comando e segnalamento.

2.3.1. Sicurezza.
Gli impianti e le operazioni di controllo-comando e segnalamento utilizzati devono consentire una circolazione dei treni che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete. I sistemi di controllo-comando e segnalamento devono continuare a consentire la circolazione sicura dei treni autorizzati a viaggiare in situazioni degradate specifiche.
2.3.2. Compatibilita' tecnica.
Ogni nuova infrastruttura ed ogni nuovo materiale rotabile costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo-comando e segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.
Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento installate nei posti di guida dei treni devono permettere un esercizio normale, in condizioni specificate, sul sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2.4 Materiale rotabile.

2.4.1. Sicurezza.
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti tra i veicoli devono essere progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di guida in caso di collisione o deragliamento.
Le apparecchiature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Le tecniche di frenatura e le sollecitazioni esercitate devono essere compatibili con la progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.
Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.
In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.
Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che garantisca la sicurezza dei passeggeri.
Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di sicurezza nelle gallerie molto lunghe.
E' obbligatorio a bordo dei freni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensita' e autonomia sufficienti.
I treni devono essere attrezzati con un sistema di sonorizzazione che consenta la trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale di controllo a terra.

2.4.2. Affidabilita' e disponibilita'.

La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, trazione, frenatura e controllo-comando deve pennettere, in situazioni degradate specifiche; la continuazione del funzionamento del freno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature che restano in servizio.

2.4.3. Compatibilita' tecnica.

Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli impianti di controllo-comando e segnalamento.
Nel caso della trazione elettrica, le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le linee su cui e' prevista.

2.4.4. Controlli.

I treni devono essere equipaggiati di un dispositivo di registrazione. I dati raccolti da tale dispositivo e il trattamento delle informazioni devono essere armonizzati.

2.5 Manutenzione.
2.5.1. Salute e sicurezza.

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri devono garantire l'esercizio sicuro del sottosistema in questione e non rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza.

2.5.2. Tutela dell'ambiente.

Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.

2.5.3. Compatibilita' tecnica.

Gli impianti di manutenzione per il materiale rotabile convenzionale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutto il materiale per il quale sono stati progettati.

2.6 Esercizio e gestione del traffico.
2.6.1. Sicurezza.

L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello dei centri di controllo devono garantire un esercizio sicuro, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.

2.6.2. Affidabilita' e disponibilita'.

Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del personale di manutenzione e dei centri di controllo e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori interessati nei centri di controllo e di manutenzione devono garantire un elevato livello di affidabilita' e di disponibilita' del sistema.

2.6.3. Compatibilita' tecnica.

L'uniformazione delle regole operative delle reti e delle qualifiche del personale di macchina, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, tenuto conto delle diverse esigenze dei servizi transfrontalieri e interni.

2.7 Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci
2.7.1. Compatibilita' tecnica.

I requisiti essenziali nei campi delle applicazioni telematiche che garantiscono una qualita' di servizio minimo ai viaggiatori e ai clienti del comparto merci concernono piu' particolarmente la compatibilita' tecnica.
Bisogna garantire per queste applicazioni che:
le basi di dati, il software e i protocolli di comunicazione dati siano sviluppati in modo da garantire un massimo di possibilita' di scambio dati sia tra applicazioni diverse che tra operatori diversi, con le esclusioni dei dati commerciali di carattere riservato;
un accesso agevole dell'utenza alle informazioni.

2.7.2. Affidabilita', disponibilita'.

I modi di uso, gestione, aggiornamento e manutenzione di queste basi di dati, software e protocolli di comunicazioni dati devono garantire l'efficacia di questi sistemi e la qualita' del servizio.

2.7.3. Salute.

Le interfacce di questi sistemi con l'utenza devono rispettare le regole minime in materia di ergonomia e protezione della salute.

2.7.4. Sicurezza.

Devono essere garantiti sufficienti livelli d'integrita' e attendibilita' per ia conservazione o la trasmissione d'informazioni inerenti alla sicurezza.
 
Allegato IV
(previsto dall'articolo 5)

CONFORMITA' E IDONEITA' ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI
INTEROPERABILITA'
1. Componenti di interoperabilita'.

La dichiarazione CE si applica ai componenti di interoperabilita' che servono all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e convenzionale. Questi componenti di interoperabilita' possono essere:
1.1. Componenti comuni.
Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come tali in altri settori.
1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche.
Sono i componenti non tipici come tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati nel settore ferroviario.
1.3. Componenti specifici.
Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.

2. Campo di applicazione.

La dichiarazione CE concerne:
la valutazione da parte di uno o piu' organismi notificati della conformita' intrinseca di un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure
la valutazione/l'apprezzamento da parte di uno o piu' organismi notificati dell'idoneita' all'impiego di un componente d'interoperabilita', considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate.
Le procedure di valutazione svolte dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalita' indicate nelle STI.

3. Contenuto della dichiarazione CE.

La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.
Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e comprendere i seguenti elementi:
riferimenti della direttiva;
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita' (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale del fabbricante o costruttore);
descrizione del componente d'interoperabilita' (marchio, tipo, ecc.);
indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformita' o l'idoneita' all'impiego;
ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilita', in particolare le condizioni di impiego;
nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per la conformita' o l'idoneita' all'impiego e data del certificato di esame con, eventualmente, la durata e le condizioni di validita' del certificato;
se del caso, il riferimento delle specifiche europee;
identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'.
 
Allegato V
(previsto dall'articolo 2)

DICHIARAZIONE CE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

La dichiarazione CE di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.
La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e comprendere gli elementi seguenti:
riferimenti della direttiva;
nome e indirizzo dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nella Comunita' (indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale dell'ente appaltante);
breve descrizione del sottosistema;
nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica CE;
i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;
se provvisoria: durata di validita' della dichiarazione CE;
identificazione del firmatario.
 
Allegato VI
(previsto dall'articolo 6)

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI
1. Introduzione.

La verifica CE e' la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario nella Comunita', che un sottosistema e':
conforme alle disposizioni della direttiva;
conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e che puo' essere messo in servizio.

2. Tappe.

La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:
progettazione generale;
fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;
prove del sottosistema terminato.

3. Attestato.

L'organismo notificato responsabile della verifica CE stabilisce l'attestato di conformita' destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' che a sua volta redige la dichiarazione CE di verifica.

4. Documentazione tecnica.

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:
per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo;
per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;
elenco dei componenti di interoperabilita' incorporati nel sottosistema;
copie delle dichiarazioni CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;
attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica CE che certifichi la conformita' del sottosistema alla relativa STI, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonche' accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

5. Sorveglianza.

5.1. L'obiettivo della sorveglianza CE e' quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere.
5.4. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

6. Deposito.

La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata, a sostegno dell'attestato di conformita' rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'. La documentazione e' unita alla dichiarazione CE di verifica che l'ente appaltante invia all'Agenzia.
Una copia della documentazione e' conservata dall'ente appaltante per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed e' comunicata, dietro richiesta, agli altri Stati membri.

7. Pubblicazione.

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:
le domande di verifica CE ricevute;
gli attestati di conformita' rilasciati;
gli attestati di conformita' rifiutati.

8. Lingua.

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica CE sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove e' stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunita' oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.
 
Allegato VII
(previsto dall'articolo 7)

CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE
NOTIFICATI
I. Terzieta' ed indipendenza.

L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di interoperabilita' o dei sottosistemi ne' nell'esercizio. Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.

II. Imparzialita' ed integrita' professionale.

L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario, atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare quelle provenienti da persone associazioni di persone interessate ai risultati delle verifiche. In particolare l'organismo ed il personale responsabile delle verifiche devono essere indipendenti dal punto di vista funzionale dalle autorita' designate per il rilascio delle autorizzazioni di messa in servizio nell'ambito del presente decreto, delle licenze nell'ambito del decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003, relativo alle licenze delle imprese ferroviarie e dei certificati di sicurezza nell'ambito della direttiva 2004/49/CE, nonche' dai soggetti incaricati delle indagini in caso di incidenti.

III. Capacita' finanziaria.

L'organismo deve disporre delle risorse finanziarie, umane, dei mezzi materiali e delle procedure necessarie ad operare in qualita' per espletare in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche. Esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.

IV. Competenza tecnica.

1. Personale dell'organismo.
a) Il personale tecnico dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica, deve possedere una buona formazione tecnica e professionale ed un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto di essere notificato;
b) il personale tecnico dell'organismo incaricato dei controlli, deve possedere una buona formazione tecnica e professionale, un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico di controllo, una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente dimestichezza con tali controlli e l'idoneita' necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai controlli effettuati.
c) Per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili, l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.

2. Laboratori.

L'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende avvalersi, garantendo la piena rispondenza degli stessi ai requisiti di cui alle norme della serie UNI CEI EN 150 IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'idoneita' e la rispondenza ai requisiti di cui all'allegato X per le per le verifiche previste all'allegato IX.
In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione e vigilanza sul personale operante presso i medesimi.

V. Indipendenza del personale di controllo

Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati ne' dei risultati di questi ultimi.

VI. Polizza assicurativa

L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato.

VII. Riservatezza

Il personale dell'organismo e' legato al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nei confronti delle autorita' amministrative competenti.
 
Allegato VIII
(previsto dall'art. 7)

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA SU
CARTA INTESTATA CON MARCA DA BOLLO

Lo/la scrivente .... ragione o denominazione sociale dell'organismo richiedente OR) con sede in .... (citta' o localita) .... (provincia) .... via .... n. ......., chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento delle direttive 96/48/CE, 2001/16/CE e 2004/50/CE quale organismo abilitato a svolgere:
1) per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita',
a) la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, relativi ai sottosistemi di seguito indicati;
b) la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati.
2) per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale,
a) la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, relativi ai sottosistemi di seguito indicati;
b) la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati.
A tal fine dichiara:
che i sottosistemi specifici di competenza, fra quelli definiti dalle STI, sono i seguenti:
1) per il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', .... ....
2) per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, .... ....
di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del medesimo decreto legislativo;
di possedere le procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove di conformita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo sopra citato;
di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento, ai successivi controlli, al rinnovo nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi notificati.
Ai fini del medesimo riconoscimento allega:
polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica (detta polizza non e' richiesta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico);
eventuale elenco dei soggetti/degli Organismi terzi a cui siano state affidate attivita' strumentali collegate all'effettuazione delle verifiche/valutazioni di conformita', con indicazione degli elementi identificativi minimi degli stessi, ferma restante la diretta responsabilita' dell'OR;
copia conforme del documento con cui e' stato concesso l'incarico a soggetti/Organismi terzi a cui siano state delegate attivita' collegate all'effettuazione delle verifiche/valutazioni di conformita';
copia conforme di eventuali certificati di accreditamento per attivita' consimili nel campo specifico;
copia conforme, ove esistenti, delle certificazioni di accreditamento gia' possedute dall'OR;
Manuale della qualita' redatto in conformita' alle norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni completo delle procedure da porre in essere e pertinente il tipo di attivita' per cui si chiede di essere notificati. Il manuale della qualita' contiene, tra l'altro, quanto di seguito riportato:
indicazione dell'ultima revisione a cui e' stato sottoposto il manuale stesso;
esposizione della politica per la qualita';
descrizione dello stato giuridico dell'OR e del relativo assetto societario;
organigramma dell'OR compreso il Consiglio direttivo o di amministrazione;
altri documenti atti ad illustrare i rapporti gerarchici, le responsabilita', le funzioni degli organi direttivi, dei responsabili delle valutazioni, dei funzionari a cui spettano le decisioni relative alle verifiche/valutazioni;
nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attivita' per la quale e' richiesta l'abilitazione e del personale avente incarichi direttivi;
elenco di tutte le normative di riferimento;
riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attivita' svolta, anche per quelle non inerenti la richiesta di notifica;
descrizione del processo con il quale si intende operare per effettuare le verifiche/valutazioni per cui si richiede la notifica (diagramma di flusso);
dichiarazione di rispondenza al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni dei locali, delle strutture e delle attrezzature a disposizione;
procedure per selezione, assunzione, addestramento ed aggiornamento del personale preposto all'attivita' per la quale e' richiesta la notifica;
attivita' operative e funzionali relative alla qualita', affinche' ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilita';
richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;
procedure per gestire la non conformita' o l'esito negativo delle verifiche ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;
lista dei soggetti affidatari di attivita' strumentali e procedure per la loro sorveglianza;
procedura per mantenere il segreto professionale nei riguardi delle informazioni acquisite durante le attivita' di valutazione e certificazione;
procedura di gestione dei reclami;
dichiarazione di imparzialita' ed indipendenza dell'OR;
dichiarazioni di assenza da parte del personale o da collaboratori/consulenti dell'OR di potenziali conflitti di interesse.
visura camerale completa comprensiva del certificato di vigenza della societa' e con annotazione antimafia;
atto costitutivo e statuto;
idonee referenze bancarie di data non anteriore a tre mesi a quella relativa alla presentazione dell'istanza, dalle quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarita' e puntualita';
bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni per le societa' gia' costituite e avviate (c.d. documentazione che dimostri la disponibilita' delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attivita' per cui e' concessa la notifica);
bilancio preventivo dell'anno in corso;
dettagliato business plan, per le societa' neo-costituite o costituite nell'anno precedente alla domanda di notifica;
eventuale estratto legale del libro soci;
eventuale estratto del libro matricola;
eventuale estratto dei verbali di assemblea e/o dichiarazione attestante il conferimento dei soci (per le societa' di capitali);
elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della dichiarazione di verifica CE per i sottosistemi o della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego per i componenti di interoperabilita', con la specificazione di:
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'OR;
qualifiche;
titoli di studio;
mansioni;
relativi curricula, che dovranno essere prodotti in forma di autocertificazione dai singoli interessati con dichiarazione liberatoria in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e vistati dal legale rappresentante della societa';
in particolare, per il personale preposto al settore specifico del controllo, dichiarazione attestante un'esperienza non inferiore a tre anni; per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attivita' di verifica dichiarazione attestante un'esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici ferroviari per i quali l'OR richiede di essere riconosciuto;
l'abilitazione alla protezione dei cantieri di lavoro, per il personale preposto alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili;
procedura utilizzata per valutare il livello minimo di competenze richiesto ai laboratori di prova, se non gia' previsto dal manuale di qualita';
elenco dei laboratori di cui l'OR intende avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti con indicazioni relative al numero totale ed alla ripartizione secondo il settore specifico di competenza ed alle attrezzature specifiche;
per ciascuno dei citati laboratori la seguente documentazione:
copia conforme del contratto e/o accordo commerciale da cui risulti l'impegno del laboratorio ad eseguire per conto dell'OR le verifiche di cui all'Allegato IX del presente decreto. Nel contratto dovranno essere precisate le verifiche, tra quelle indicate nei venti punti dell'Allegato IX di cui sopra, che saranno espletate dal laboratorio;
polizza di assicurazione di responsabilita' civile e relativo massimale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di prova (tale polizza non e' richiesta in caso di laboratori pubblici);
estremi del manuale di qualita' redatto secondo le norme UNI CEI EN ISO IEC serie 17025 e successive modificazioni o integrazioni per i laboratori accreditati; presentazione del manuale di qualita' e relative procedure per i laboratori che non siano in possesso di certificati di accreditamento;
documenti attestanti la qualificazione e l'idoneita' degli stessi ai requisiti di competenza/conoscenza necessari per le verifiche della conformita' dei sottosistemi e dei componenti e ai requisiti di cui alle norme UNI EN ISO IEC serie 17020:2005 e successive modificazioni o integrazioni, per le prove rientranti in settori diversi.

Firma del legale rappresentante ..........................
 
Allegato IX
(previsto dall'articolo 7)

VERIFICHE DELLA CONFORMITA' DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI PER I QUALI
E' RICHIESTA UNA SPECIFICA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO.

1. Dinamica di marcia del materiale rotabile;
2. Controllo della sagoma cinematica;
3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi;
4. Interazione ruota rotaia - conicita' equivalente;
5. Sistemi di prova di sghembo e di svio;
6. Caratteristiche aerodinamiche dei rotabili;
7. Prestazione di trazione e di frenatura;
8. Sistemi frenanti;
9. Compatibilita' elettromagnetica sui sistemi di bordo e di terra del segnalamento, control command e trasmissione dati;
10. Captazione e interazione pantografo catenaria;
11. Sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e control command;
12. Inquinamento acustico, elettromagnetico e ambientale indotti dal sistema;
13. Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale;
14. Sistemi di controllo non distruttivi su materiali e componenti;
15. Sistemi di alimentazione elettrica, trasformazione e distribuzione dell'energia sia di terra che a bordo del materiale rotabile;
16. Componenti d'interoperabilita' di sicurezza;
17. Caratteristiche dei materiali (tossicita', resistenza meccanica ed al fuoco, ecc.);
18. Sicurezza del software;
19. Dispositivi antinfortunistici degli impianti elettrici dell'infrastruttura e del materiale rotabile (sistemi di messa a terra, di protezione, di telecomando, monitoraggio e di sezionamento, ecc.);
20. Serbatoi in pressione.
 
Allegato X
(previsto dall'articolo 7)

COMPETENZE ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI PROVA IN
CAMPO FERROVIARIO.

1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti nei settori di cui all'Allegato IX.
In generale:
conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme di esercizio ferroviario;
conoscenza e capacita' di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali dei laboratori di prova e calibrazione (UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni e integrazioni);
conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale;
formazione, addestramento e capacita' acquisiti attraverso una esperienza lavorativa documentata di almeno cinque anni nel campo specifico di utilizzazione.
Per le prove di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'Allegato IX:
conoscenze del rodiggio e dell'armamento, delle nonne per la determinazione del coefficiente di svio e della souplesse, della dinamica di marcia e dell'interazione ruota - rotaia e dell'aerodinamica dei rotabili;
sviluppo delle tecniche di misura di forze e spostamenti anche con metodi estensimetrici.
Per le prove di cui al punto 2 dell'Allegato IX:
conoscenza delle normative internazionali di riferimento per la determinazione della sagoma di costruzione del materiale rotabile e delle sagome cinematiche dei rotabili nonche' della interazione fra le sagome cinematiche e gli ostacoli della infrastruttura.
Per le prove di cui ai punti 7, 9, 10, e 12 dell'allegato IX:
conoscenze dei circuiti di potenza, ausiliari e controllo del materiale rotabile motore, della compatibilita' tra rotabili e sistemi di segnalamento, dei sistemi di trasmissione bordo-bordo e terra-bordo, della interazione pantografo catenaria;
viluppo delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici e per i rilievi acustici, per quest'ultimo punto e' prescritto il possesso dei titoli di studio, competenze ed esperienza secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.
Per le prove di cui al punto 8 dell'Allegato IX:
conoscenze degli impianti freno e dei componenti e sottoassiemi costituenti gli impianti freno, e delle norme per la determinazione delle prestazioni di frenatura.
Per le prove di cui al punto 11 dell'Allegato IX:
conoscenze sulla funzionalita', sulla verifica e validazione dei sistemi di segnalamento ferroviario.
Per le prove di cui al punto 14 dell'Allegato IX:
possesso delle abilitazioni secondo i riferimenti internazionali secondo livelli di qualificazione coerenti con la tipologia di prove da effettuare.

2. Attrezzature.

In armonia con le norme UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modifiche e integrazioni la strumentazione e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate. Presso il laboratorio deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in cui sia riportata la storia e le tarature periodiche.
Di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza al fine della determinazione della precisione della misura. Il laboratorio deve avere disponibilita' di idonei rotabili, dotati di strumentazione, per le verifiche in linea che ne richiedono l'impegno.
 
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