Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2007
Recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza di iscrizione delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1;
Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, risultano iscritte, fra le altre, le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1999, che ha recepito la direttiva 98/47/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° luglio 2008, della sostanza attiva azossistrobina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999, che ha recepito la direttiva 97/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 dicembre 2008, della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1999 che ha recepito la direttiva 99/01/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 gennaio 2009, della sostanza attiva kresoxim-metile nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999, che ha recepito la direttiva 99/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° settembre 2009, della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999 che ha recepito la direttiva 99/80/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° ottobre 2009, della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, che ha recepito la direttiva 2000/50/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 20 ottobre 2010, della sostanza attiva calcio-proesadione nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2001, che ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 30 novembre 2010, della sostanza attiva fluroxipir nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della medesima direttiva, puo' essere concessa per un periodo non superiore a 10 anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione puo' essere rinnovata per un ulteriore periodo di 10 anni se la sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1 del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che per il rinnovo e' necessario presentarne istanza alla Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni prima della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta e' stata presentata per le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;
Considerato che occorre stabilire delle norme dettagliate, a livello comunitario, per la presentazione e la valutazione di eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per ognuna di tali sostanze attive per confermarne la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che e' stato pertanto necessario prorogare il termine d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 in attesa che vengano stabilite tali procedure comunitarie e per permettere poi ai notificanti delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir di presentare le eventuali ulteriori informazioni, necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione;
Considerato che e' necessario recepire la direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle citate sostanze attive;
Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori informazioni e in base a queste decidere se mantenere o meno l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:
Art.1

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 e' modificato, per le sole sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 12 dicembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 173
 
Allegato

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