Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 14 settembre 2007
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle localita' denominate Grassina e Lappeggi, site nel territorio del comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, 141, 157, comma 2, e 183, comma 1;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, ed in particolare l'allegato 3;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: «Articolazione della struttura centrale e periferica dei Dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;
Considerato che l'allora soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nota n. 7992 del 7 ottobre 2002, indirizzata al comune di Bagno a Ripoli, all'allora direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali della Toscana, alla provincia di Firenze e al presidente della giunta regionale della Toscana, ha trasmesso la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le localita' Grassina e Lappeggi e zone limitrofe, site nel comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze;
Considerato che la sopraccitata nota e' stata inviata anche alla regione Toscana - assessorato all'ambiente;
Considerato che la suddetta soprintendenza, con nota n. 8471 del 25 ottobre 2002, ha comunicato alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'albo pretorio del comune di Bagno a Ripoli, in data 14 ottobre 2002, e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali «L'Unita' - edizione regionale» in data 22 ottobre 2002, «Il Corriere di Firenze» in data 19 ottobre 2002, e sul quotidiano nazionale «L'Unita», in data 19 ottobre 2002;
Rilevato che la medesima soprintendenza, con nota prot. n. 16 del 14 gennaio 2003 e successiva nota prot. n. 472 del 29 gennaio 2003, ha trasmesso alla direzione generale copia delle osservazioni alla proposta di vincolo inviate dall'Associazione Italia nostra - sezione di Firenze, dal Comitato Bube' e dai condomini di Villa Medici, le cui richieste consistevano sostanzialmente nell'opportunita' di estendere il vincolo anche ad alcune aree ricadenti all'interno del tessuto urbanizzato, non densamente edificate e situate in posizione di quota altimetrica preminente rispetto ai nuclei dell'attuale abitato consolidato;
Rilevato altresi' che, con successiva nota prot. n. 472 del 29 gennaio 2003, la medesima soprintendenza ha inoltrato alla direzione generale copia delle osservazioni trasmesse dall'«Immobiliare Stella S.r.l.» che ha chiesto di mantenere inalterata la perimetrazione gia' proposta per il vincolo;
Considerato che la citata soprintendenza, viste le osservazioni prodotte, con successiva nota prot. n. 612 del 6 febbraio 2003, inviata alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato le seguenti valutazioni: «... Le successive osservazioni di Italia Nostra e le risultanze dei sopralluoghi condotti su tutte le aree segnalate, hanno permesso di approfondire la conoscenza delle aree urbane periferiche, accertando condizioni non sufficientemente valutate in sede di prima ricognizione. Cio' ha fatto considerare meritevoli di accoglimento due delle indicazioni avanzate da Italia Nostra e dal Comitato di Bube': quella relativa all'area circostante la chiesa di San Michele a Tegolaia e quella riferita alla zona in fregio a via delle Fonti. In queste due aree, diversamente da tutte le altre segnalate da Italia Nostra e dal Comitato di Bube', la continuita' con il paesaggio tradizionale delle colline fiorentine e' ancora particolarmente evidente. I pochi e radi interventi edilizi non hanno infatti pregiudicato totalmente la qualita' ambientale di queste zone. Per le ragioni suddette questo ufficio ravvede l'oppotunita' di riconsiderare la perimetrazione del vincolo ...»;
Considerato che la suddetta soprintendenza, con nota prot. n. 1013 del 25 febbraio 2003, ha trasmesso alla direzione generale la cartografia con la nuova perimetrazione dell'area interessata dal vincolo, limitata alle zone di confine con il perimetro urbano, comprensiva delle aree circostanti la chiesa di San Michele a Tegolaia e quella in fregio a via delle Fonti, con la relativa relazione tecnico-scientifica;
Considerato che la nuova perimetrazione individua l'area come segue: «da nord verso sud partendo dall'intersezione del vincolo "autostradale" di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1967 con la s.s. 222 Chiantigiana il vincolo segue nell'ordine la via Chiantigiana fino all'intersezione con il fiume Ema, il fiume Ema fino al punto di fronte allo spigolo nord/ovest della Casa del popolo di Grassina, da li' si diparte verso nord/est ad incontrare la recinzione del campo sportivo della su menzionata Casa del popolo; lo segue fino al confine della sua proprieta' con il condominio di via A. Bikila identificato nel foglio di mappa 54, part. 201, segue questo confine verso nord/est fino alla via IV Agosto, la oltrepassa e continua sul confine nord/ovest delle particelle 313 e 329 del foglio 41, segue ancora la part. 329 verso sud fino al Borro del Balatro, prosegue fino alla via Lilliano e Meoli, la attraversa e in direzione sud, nel foglio 42, va ad attestarsi alla via della Fornacella e la segue fino alla via di Tizzano nel punto tangente il fiume Ema; attraversa il fiume e segue il confine nord/est delle particelle 10, 9; nord della particella 12; est delle particelle 326, 7, 299 e ovest delle particelle 17, 292, 274, 18, 285 del foglio di mappa 57; segue poi la via Costa al Rosso verso nord fino all'altezza di via Lippi; prosegue perpendicolarmente verso ovest fino alla via Chiantigiana; la via Chiantigiana direzione nord fino al confine ovest della particella 113 del foglio di mappa 55; il confine ovest della particella 113 del foglio di mappa 55; tutto il confine a nord e a ovest della particella 17 del foglio di mappa 55; i confini nord/ovest della particella 25 del foglio di mappa 55; nord delle particelle 33, 395, 396, 283, 32, 390, 282 del foglio di mappa 55 fino alla strada comunale di S. Martino, la si attraversa e si prosegue con i confini nord delle particelle 316, 307 del foglio di mappa 55 per poi andare perpendicolari verso il torrente Grassina, lo si segue verso ovest fino al confine con il comune di Impruneta, lo si percorre verso nord fino ad arrivare di fronte allo spigolo nord/ovest della particella 174 del foglio di mappa 53 e sud/ovest della particella 175 si va ad incontrarlo attraversando la via di Montauto, si segue il confine sud della particella 175 del foglio di mappa 53, lo si segue verso est e trovando ancora i confini sud delle particelle 176, 190, nord e ovest della particella 535, est della particella 186, del foglio di mappa 53; il confine entra nel foglio di mappa 40 segue la via delle Fonti verso ovest fino alla part. 598 del foglio 40, segue il confine ad ovest verso nord fino allo spigolo nord/ovest della part. 415 del foglio 40; prosegue verso est fino al confine ovest della part. 398 del foglio 40 e lo segue continuando anche sul confine ovest della part. 236 fino ad arrivare al confine sud della particella 237 e lo segue fino all'intersezione con la via Gobetti, segue la detta via verso nord e prosegue seguendo la nuova viabilita' privata a monte dei complessi denominati Coop. S. Michele Nuova e Coop. S. Michele Vecchia, attestandosi sulla via di Spedaletto la percorre per un piccolo tratto verso nord, lasciandola per proseguire sempre verso nord sulla via vicinale di Fattucchia; l'innesto con la via di Campigliano avviene seguendo il confine sud della particella 290 del foglio di mappa 40; segue verso nord la via di Campigliano, incontrando di nuovo il confine del vincolo "autostradale" istituito con decreto ministeriale 23 giugno 1967 e lo segue tutto verso ovest costituendo confine di vincolo per la parte nord/ovest fino ad incontrare il confine comunale, a sua volta detto confine costituisce perimetro del vincolo ad ovest verso sud fino alla punta estrema di detto confine in localita' Ugolino, a questo punto sempre seguendo il confine comunale ritorna verso nord fino all'intersezione con il fiume Ema, lo segue per un tratto in direzione nord/ovest fino alla Strada vicinale in localita' la Brencola; la stessa fa da confine fino all'incontro con la via di Tizzano la segue verso sud/est fino all'incrocio con la via di Pulicciano che costituisce confine di vincolo ad est fino all'incrocio (nell'abitato di Antella) con la via della Torricella, la stessa viene seguita verso nord/ovest fino ad incontrare il perimetro del vincolo "autostradale" decreto ministeriale 23 giugno 1967 sopraccitato, lo segue verso ovest fino a ritrovare di nuovo la strada statale 222 Chiantigiana chiudendo cosi' l'area proposta al vincolo»;
Considerato che il territorio individuato nella proposta di vincolo della soprintendenza «... e' in larga misura compreso nel bacino del torrente Ema, nel settore centro meridionale ... La presenza di una rete idrografica particolarmente capillare ha contribuito, dal basso medioevo fino all'inizio del XIX secolo, alla nascita di numerose attivita' legate alle risorse acquatiche (mulini da grano, lavaggio e sbiancamento dei panni, ecc.) ... La parte collinare del territorio, particolarmente variegata ma senza contrasti netti, e' sicuramente l'elemento fisico maggiormente rappresentativo del paesaggio agrario. Nonostante le profonde trasformazioni del lavoro agricolo nell'ultimo secolo, il carattere territoriale dell'area e' ancora quello tipico della conduzione mezzadrile, diffusa dal medioevo fino a tempi recenti. Ecco allora i terrazzamenti in pietrame, i ciglionamenti inerbiti, le complesse e ingegnose sistemazioni idrauliche a difesa dei suoli; tutti segni inconfondibili di un secolare lavoro manuale. Le aree sono prevalentemente coltivate ad oliveti, distesi sotto forma di filari lungo le pendici ciglionate delle colline oppure a vigneti specializzati. A questo proposito la famosa lunetta del sec. XVI dipinta da Giusto Utens, raffigurante filari di olivi nella fattoria granducale di Lappeggi, e' una preziosa testimonianza della procace presenza dell'olivo nelle colline di questo territorio. I boschi sono costituiti prevalentemente da cedui assai invecchiati, cerro, roverella, carpino nero, leccio e cipresso. Ma e' la stretta relazione tra paesaggio agrario e le numerosissime testimonianze storiche civili e religiose, diffuse sul territorio, a rendere straordinari i caratteri ambientali di quest'area. Relazione gia' presente in epoca medioevale con l'insediamento di numerosi castellari e case torri; conservata e arricchita con le trasformazioni cinque-seicentesche degli edifici medievali; consolidata nella seconda meta' del XVIII secolo allorche' si produce compiutamente la trasformazione della villa signorile in moderna azienda agraria. Fra le decine di antiche dimore storiche, merita particolare rilievo la Villa di Lappeggi. Gia' residenza dei Medici fin dal 1569, ristrutturata da Bernardo Buontalenti, raggiunse il massimo splendore sul finire del XVII secolo allorche' fu assegnata al Cardinal Francesco Maria de' Medici, fratello di Gianluca Cosimo III, che la rinnovo' completamente sotto la direzione dell'arch. Antonio Ferri. Alla trasformazione della villa e' legata la realizzazione di un imponente acquedotto collegato alle lontane sorgenti di Fonte Santa. L'intero complesso fu arricchito da un vastissimo parco, allargato fino a Croce a Baratro e al Casino dell'Uccellare, destinato a contenere viali, boschetti, rondo', prati e grotte. Non lontano da villa di Lappeggi troviamo villa di Lilliano, acquistata nel 1646 da Ferdinando II e destinata ad uso di foresteria della splendida tenuta di Lappeggi. L'aspetto attuale della villa, severa ed elegante, si deve agli interventi di ristrutturazione eseguiti da Antonio Ferri all'inizio del settecento. Notevole e' pure la casa da signore di proprieta' dei Vecchietti, situata a ovest di Grassina, nota per gli affreschi di Santi di Tito, conservati al suo interno, ma anche per aver ospitato Raffaele Borghini, illustre letterato del cinquecento, che qui compose il suo capolavoro intitolato "Il Riposo". Alla fine del XVI secolo fu completamente ristrutturata dal Giambologna, su commissione di Bernardo Vecchietti. Dei lavori di ammodernamento rimane soltanto, poco lontano dalla villa, un ninfeo, detto Casina delle Fate o Grotta della Fata Morgana, costituito da una grotta con vasca originariamente decoratasi. Vi sono monumenti religiosi disseminati nel territorio, ... l'antica chiesa di S. Martino a strada o ai Cipressi, risalenti all'XI secolo. Al suo interno e' conservato un dipinto con la vergine in trono e santi della fine del XV secolo, opera recentemente attribuita ad Andrea Verrocchio. Il fronte dell'edificio e' sostenuto da un piccolo loggiato sostenuto da eleganti colonne in pietra serena. Accanto alla chiesa e' ubicata la Compagnia, fondata nel 1535 e dedicata alla Vergine, dove si puo' ammirare una Madonna del Rosario, datata 1658, opera di Lorenzo Lippi.
L'intero territorio appare dunque, sotto il profilo ambientale, un esempio notevolissimo di paesaggio culturale, risultato dall'opera plurisecolare dell'uomo sulla natura. La rete fitta e minuta degli insediamenti storici e i segni ancora evidenti di un sistema economico agrario fondato sulla mezzadria, hanno determinato, a partire dai tempi Comunali, un mosaico territoriale spazialmente differenziato, reso celebre da letterati e artisti.»;
Considerato che la citata soprintendenza, con nota n. 1013 del 25 febbraio 2003, indirizzata al comune di Bagno a Ripoli, all'allora direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora soprintendenza regionale per i beni e le attivita' culturali della Toscana, alla provincia di Firenze e alla regione Toscana, ha trasmesso la nuova proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le localita' Grassina e Lappeggi e zone limitrofe, con inclusione delle aree circostanti la chiesa di S. Michele a Tegolaia e quella in fregio a via delle Fonti, site nel comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze;
Considerato che la medesima soprintendenza, con nota n. 1552 del 14 marzo 2003, ha inoltrato alla direzione generale la documentazione riguardante l'avvenuta affissione della nuova proposta di vincolo all'albo pretorio del comune di Bagno a Ripoli, in data 5 marzo 2003 e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, sui quotidiani locali «La Repubblica - edizione regionale» e «La Nazione» in data 12 marzo 2003 e sul quotidiano nazionale «La Repubblica» in data 13 marzo 2003;
Considerato che la medesima soprintendenza, con nota prot. n. 3171 del 15 maggio 2003, ha comunicato che non sono pervenute osservazioni alla nuova proposta di vincolo di cui trattasi;
Considerato che con nota n. ST/701/2960 del 23 gennaio 2004 la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;
Considerato che il suddetto Comitato di settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 29 gennaio 2004, di cui al verbale n. 127, ha espresso parere favorevole, in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, in quanto: «... esempio irripetibile di eccezionale interesse paesistico ambientale, dove la profonda fusione tra natura, architettura e territorio va preservata rispettandone anche le prospettive e le vedute di insieme. Infatti e' straordinaria la stretta relazione tra paesaggio agrario, che e' ancora quello tipico della conduzione a mezzadria, diffusa nel medioevo, fino a tempi recenti (segni inconfondibili sono i terrazzamenti in pietrame, le complesse e ingegnose sistemazioni idrauliche a difesa dei suoli, i mulini da grano) e le numerosissime testimonianze storiche, sia civili che religiose, diffuse nel territorio (quali la villa di Lappeggi, la villa di Lilliano, l'antica chiesa di S. Martino a strada o ai Cipressi);
Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;
Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

L'area sita nel territorio comunale di Bagno a Ripoli localita' Grassina e Lappeggi e zone limitrofe in provincia di Firenze, cosi' come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.
La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Bagno a Ripoli e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Roma, 14 settembre 2007 Il direttore generale: Cecchi
 
Allegato

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